PRESCRIZIONE. La prescrizione per la richiesta della restituzione degli interessi anatocistici o ultralegali decorre dalla chiusura del conto corrente?
Sia per lanatocismo che per gli interessi ultralegali cè il problema della prescrizione. Quando si chiede la restituzione di quanto indebitamente percepito la prescrizione è decennale. Si tratta di stabilire da che data parte la prescrizione. Secondo un orientamento più vecchio ma ancora saldo nelle Corti, la prescrizione si applica partendo dal decimo anno anteriore alla data della domanda .Secondo un altro orientamento più recente la stessa prescrizione si applica a decorrere dalla fine del rapporto.
Sul problema hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418.
"Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
In realtà anche sotto la giurisprudenza incerta anteriore si poteva superare il problema della prescrizione senza chiedere la condanna alla restituzione, ma chiedendo solo la dichiarazione che non sono dovuti gli interessi ultralegali o quelli anatocistici illegittimi,la conseguente sostituzione con quelli legali e la modifica delle poste di dare ed avere del conto corrente. Si tratta di unazione, che a prima vista potrebbe sembrare inutile se non è seguita da unazione di condanna. In realtà si tratterebbe non di mero accertamento ma di accertamento costitutivo, perché inciderebbe nel rapporto di durata tuttora in corso e lo modificherebbe rendendolo conforme al diritto. Linteresse ad agire non potrebbe essere negato in quanto il cliente potrebbe poi servirsi della sentenza per utilizzare il rapporto modificato in senso favorevole, per es. con lemissione di assegni, nellambito delle disponibilità emerse dalla modifica dei conti o con la richiesta della chiusura e del saldo, se divenuto positivo, per effetto della modifica. La sentenza interverrebbe quindi allinterno del rapporto di conto corrente, senza bisogno di una sentenza di condanna o di chiusura preventiva del conto. Questa soluzione potrebbe essere però pericolosa in quanto potrebbe generare ulteriori conflitti, se la banca non si conformasse alla modifica del rapporto di conto corrente. Il rischio poi sarebbe inutile alla luce della recente pronuncia sulla prescrizione delle sezioni Unite.
La questione però mi sembra diventata recentemente rilevante alla luce del cd. decreto Salvabanche 3, art. 2, comma 61, della Legge n. 10/2011che , in merito alla prescrizione, in tema di operazioni bancarie in conto corrente stabilisce:
In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa .
Indipendentemente dallinterpretazione di questa norma sulla prescrizione, che secondo alcuni fa decorrere la prescrizione dalla singola annotazione, e secondo altri invece non innova non toccando i diritti dei clienti, ma solo laspetto contabile delle annotazioni, la richiesta di accertamento della nullità e conseguente modifica delle poste di conto corrente, anziché di condanna alla restituzione, eviterebbe i problemi connessi con la prescrizione, essendo la dichiarazione di nullità non soggetta a prescrizione.