IRAP Artigiani, Taxisti, Coltivatori Diretti. I Piccoli imprenditori ( artigiani, taxisti, coltivatori diretti) non sono soggetti al pagamento dellIrap se non hanno organizzazione autonoma
I piccoli imprenditori ( ad es. artigiani, taxisti, coltivatori diretti ) possono tirare un sospiro di sollievo; infatti i piccoli imprenditori sono stati parificati ai lavoratori autonomi per quanto riguarda lesclusione dallIRAP in assenza di autonoma organizzazione. ) La Cassazione, con le sentenze n. 21122, 21123 e 21124 del 13 ottobre 2010), riferendosi rispettivamente a taxisti, coltivatori diretti e ad artigiani, ) ha affermato che i piccoli imprenditori, se risultano sprovvisti di una autonoma organizzazione si devono ritenere esclusi dallIrap. )
Rifacendosi allart. 2083 che definisce piccoli imprenditori coloro che operano solo con lavoro proprio e della propria famiglia, la Cassazione) con le sentenze 21122, 21123,21124 del 13 Ottobre 2010 ha stabilito che non sono assoggettabili all IRAP i piccoli imprenditori(ad esempio taxisti, artigiani, coltivatori diretti) se hanno il requisito dellautonoma organizzazione. Il requisito dellautonoma organizzazione infatti era già stato stabilito dalla Cassazione come presupposto per lapplicabilità dellIRAP) per i lavoratori autonomi. Quindi per il principio di eguaglianza deve estendersi, secondo uninterpretazione della legge costituzionalmente orientata anche ai piccoli imprenditori , in particolare nei tre casi esaminati ,relativi a taxisti, artigiani e coltivatori diretti. Per lesclusione dellautonoma organizzazione dei piccoli imprenditor) devono sussistere due requisiti fondamentali :
1) il capitale impiegato, al di là del suo valore, che è di secondaria importanza, deve essere costituito solo dai beni strumentali indispensabili per lattività svolta
2) non deve essere impiegato lavoro di altri, se non in maniera occasionale al di fuori del titolare e della propria famiglia,
Pertanto occorre procedere ad una valutazione caso per caso sullesistenza dellautonoma organizzazione anche per i taxisti, gli artigiani ed i coltivatori diretti. ) Solo in presenza di autonoma organizzazione) infatti l'imposta colpisce un "valore aggiunto" (VAP) e non un reddito e sfugge all'addebito dincostituzionalità.
Come è noto la Cassazione, nel febbraio 2007 ha prodotto una serie di decisioni in contemporanea che si ispirano a criteri abbastanza comuni,anche se con sfumature diverse per precisare meglio i confini dellautonoma organizzazione.
In generale tutte queste sentenze della Cassazione) si rifanno al principio per cui perché ci sia autonoma organizzazione ) sotto il profilo soggettivo occorre che il titolare sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell organizzazione) e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; sotto il profilo oggettivo occorre che (non) impieghi beni strumentali eccedenti la quantità che, secondo lid quod plerumque accidit, costituiscono nel concreto il minimo indispensabile per lesercizio dellattività.
Inoltre non deve avvalersi del lavoro altrui se non in modo occasionale
Discusso è anche a chi spetti lonere di provare la presenza o mancanza dell autonoma organizzazione dei piccoli imprenditori. ) In teoria secondo la distribuzione dellonere della prova ,se è lAmministrazione che chiede lassoggettabilità, dovrebbe essa stessa darele prove della presenza di autonoma organizzazione, ) se invece è il contribuente a chiedere il rimborso dovrebbe lui provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi lassenza di autonoma organizzazione per evitare lassoggettabilità all IRAP. Sotto questo profilo al contribuente converrebbe non dichiarare lIRAP) ,accettando il rischio delle sanzioni, se ritiene difendibile la sua posizione , beneficiando così di una posizione processuale privilegiata (convenuto e non attore).