Anatocismo

ANATOCISMO. Regime giuridico dell’anatocismo nel rapporto di conto corrente, giurisprudenza sull’anatocismo e sostituzione delle clausole nulle nel conto corrente




anatocismo, conto corrente, nullità


L’anatocismo è la produzione di interessi da parte degli interessi maturati sul capitale (prestato) originario,che vengono quindi capitalizzati, dando luogo a quello che si chiama interesse composto.
La legge ammette l’anatocismo, ma solo a determinate condizioni e soprattutto solo in presenza di espressa pattuizione tra le parti. Inoltre gli interessi anatocistici calcolati su base trimestrale nel contratto di conto corrente sono illegittimi in quanto in contrasto con l’art. 1823 del c.c che prevede un limite semestrale per l’anatocismo, in assenza di norme giuridiche contrarie. Su tale questione si è più volte espressa la giurisprudenza di merito e da ultimo la nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite in tema di antocismo. Per effetto della pronuncia 452/200 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’art. 25, comma 3, del dlgs 342/1999 (contenente modifiche al dlgs n.385 del 1993, recante il testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia), le clausole sull’anatocismo restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione temporale delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore. Alla stregua di questa normativa esse clausole,- basate su un uso di natura negoziale (quindi non fonte di norme giuridiche con valore di legge), anziché su una norma consuetudinaria , fonte di diritto, non hanno la forza di legge richiesta dall’art. 1823 per legittimare l’applicazione dell’anatocismo.
Di conseguenza le clausole che prevedono l’anatocismo devono essere considerate nulle, perché stipulate in violazione dell’art.1823 del c.c.. La clausola nulla relativa all’anatocismo che prevede interessi derivanti dall’applicazione dell’anatocismo , non sarà quindi sostituita da nessun altra clausola legale, per cui anche le somme addebitate per effetto dell’anatocismo saranno da considerarsi indebitamente trattenute .
L’importante conseguenza è che si dovranno applicare,per tutta la durata del rapporto, gli interessi semplici solo sul capitale originario. Questa conseguenza giuridicamente ineccepibile, è ormai accettata dall’orientamento giurisprudenziale prevalente ,anche se per una parte significativa della giurisprudenza si dovrebbe sostituire l’interesse composto trimestrale con quello annuale. Quest’ultimo orientamento mi sembra sostanzialmente corretto perchè rispetta il principio giuridico e “naturale “ della produzione annuale dei frutti e della parità delle condizioni tra cliente e banca,che non ha mai negato la corresponsione degli interessi passivi annuali.
Nella pratica è quindi importante , sic stantibus rebus, che nella domanda sulla nullità delle clausole relative all’anatocismo venga richiesta in via principale la sostituzione nel conto corrente degli interessi composti trimestrali con i soli interessi semplici ed in via subordinata con quelli composti annuali.


Avv. Giuseppe Tarditi







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