Interpretazione della norma giuridica e diritto oggetivo
Interpretazione della norma giuridica e diritto oggetivo
A dispetto di tanti azzecca…garbugli, che interpretano la norma per associazioni di idee, piegandola al loro volere, il Diritto è una vera e propria Scienza. Anzi lo studio del Diritto è lo studio scientifico per eccellenza! L’ordinamento giuridico è infatti un Sistema completo che, proprio perché si deve adattare alla vita dell’Uomo, nella sua varietà di atti e situazioni, deve avere in sé la potenzialità di risolvere tutti i casi. Al contrario alcuni Autori hanno avanzato la teoria delle lacune e cioè dei casi che l’ordinamento non prevede e che pertanto non troverebbero risoluzione nel sistema. Ne consegue che occorrerebbe un’opera di supplenza, realizzata dall’interprete, attraverso una forma d’interpretazione , detta creativa, per ovviare proprio a tale problema. In realtà il problema delle lacune e della cosiddetta interpretazione creativa, per l’operatore di Diritto, sono falsi problemi, se non costruzioni artificiose, per giustificare l’invasione nel campo del legislatore. L’interpretazione per definizione non può essere creativa, e tantomeno può essere espressione di un atto di volontà dell’interprete. Gli operatori di Diritto, in primis il giudice, devono cercare, con i principi generali, con la graduazione delle norme secondo la loro forza(“durezza”)e con gli altri strumenti della logica, la risoluzione del caso all’interno del sistema, non nella loro volontà. Indipendentemente dall’esistenza del Diritto Oggettivo sul piano filosofico, l’operatore di Diritto deve perciò operare come se il Diritto fosse oggettivo.
Deve interpretare la norma”secondo scienza e coscienza”. La coscienza è proprio l’accettazione della norma interna per cui il Diritto è oggettivo e quindi gli operatori del diritto devono cercare la risoluzione del caso, applicando criteri logico-scientifici e non personali. La sentenza è giusta quando qualsiasi altro giudice avrebbe dato la stessa sentenza di fronte allo stesso caso.
Spesso i Giudici, invece, spinti dal delirio di Onnipotenza, fomentato anche dall’espressione “in nome del popolo italiano”…con cui aprono le sentenze, sostituiscono la loro volontà ed i propri valori, la propria morale a quella dell’ordinamento giuridico. Forse bisognerebbe sostituire l’espressione “in nome del popolo italiano”che potrebbe far pensare ad un’investitura politica,che il giudice non ha, con quella”in nome della Legge o dello Stato” Qui infatti il popolo non è considerato come fonte di potere politico ma come spersonalizzazione del giudice,che non deve applicare criteri e valori soggettivi ma valori vigenti nella società. Perciò anche quando si fa riferimento all’equità o ai cosiddetti”concetti-valvola” e cioè quei concetti che servono per introdurre nell’ordinamento valori sociali che mutano (per es. il concetto di atti osceni,che cambia nel tempo), il giudice deve ricercare non nei suoi valori ma nei valori vigenti oggettivamente nella società i criteri di giudizio.
Ritengo questo discorso importante perché mi sembra che al giorno d’oggi sempre più i magistrati, spinti o autogiustificati dal relativismo imperante,tendono a sostituire la propria soggettività all’oggettività del sistema giuridico, arrivando persino ad indire riunioni per vedere come aggirare le norme giuridiche o le sentenze della Corte costituzionale, dilatando le fattispecie dei reati , per demagogia o fini politici, e compiendo altre operazioni “creative”che alla lunga rischiano di distruggere la civiltà giuridica,figlia della civiltà romana,la cui lingua non a caso era il latino, sistema linguistico ispirato al rigore logico e scientifico.