Sentenze su anatocismo, interessi ultralegali e prescrizione


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Sentenze su anatocismo, interessi ultralegali e prescrizione

 

 

Sentenze estese per approfondimento :

I.                    I.         Tribunale di Mantova, sez. II –16.1.2004 Giudice Mauro Bernardi per gli interessanti spunti ,anche  se non tutti condivisibili (per es. l’applicazione del tasso del bot annuale minimo e non massimo)

 

II.                 Cassazione   Sezione Prima Civile  sentenza n. 10127/05,    quest’ultima perché contiene  l’esplicito riferimento al contratto di conto corrente da parte della Suprema Corte del principio della decorrenza della prescrizione dalla data di chiusura del rapporto, sulla base della considerazione dell’unitarietà nel tempo di detto rapporto,principio affermato dalla stessa Corte in altre occasioni ma non direttamente rispetto alla problematica in esame.

III.             Cassazione Civile, sez. U., sent. n. 21095 04-11-2004, che ha risolto a livello Sezioni Unite le diverse posizioni della Suprema Corte in merito all’anatocismo ed interessante per l’excursus storico della giurisprudenza sull’argomento

 

I.  Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice unico Dott. Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 16 gennaio 2004.

 

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 23-11-1998 l’attore affermava di avere sottoscritto in data 8-6-1992 un contratto di fideiussione con l’Istituto  xxx garantendo l’obbligazione di A. V. sino alla concorrenza dell’importo di £ 30.000.000 e di avere interamente ripianato l’esposizione del garantito versando, il 17-3-1994, la somma di £ 20.925.484.

L’istante assumeva che, successivamente, l’istituto bancario gli aveva ulteriormente richiesto di provvedere a saldare l’esposizione del conto corrente n. 10/9475 sempre intestato allo Iacoviello pari a £ 38.500.940 e che, di fronte alla propria disponibilità subordinata alla richiesta di esaminare la documentazione comprovante il credito (la quale veniva integralmente prodotta solo in corso di causa), la banca aveva opposto un netto rifiuto invocando esigenze di tutela della riservatezza del garantito. La difesa del xxx concludeva contestando di dovere alcunché essendo la richiesta di pagamento fondata su obbligazione già adempiuta e comunque eccedente il limite della garanzia rilasciata, rimarcando il comportamento contrario a buona fede tenuto dalla banca che, con il suo ostruzionistico atteggiamento, aveva procrastinato nel tempo la soluzione della vertenza addebitando interessi ad un tasso imprecisato e non conforme alle disposizioni di legge.

La banca, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda evidenziando che la somma pretesa si riferiva a diversa esposizione rispetto a quella adempiuta e fondata sulla fideiussione sottoscritta dall’attore il 7-12-1992 (con limite di importo garantito sino a £ 4.000.000) relativa al conto corrente n. 20893/1 (di cui al contratto stipulato in data 4-11-1992) poi riconvertito in quello n. 10/9475 a seguito dell’incorporazione della Banca xxx nell’Istituto yyyyy ribadiva inoltre la legittimità del proprio comportamento di rifiuto di fornire la documentazione concernente il

credito in mancanza di espressa autorizzazione da parte del garantito ex art. 11 l. 675/96 sottolineando peraltro di avere informato il xxxx del comportamento inadempiente del garantito (con comunicazione inviatagli in prossimità della chiusura del conto) e di averlo sollecitato a munirsi della prescritta autorizzazione. Infine la banca teneva a precisare che nessun interesse era stato contabilizzato anteriormente al passaggio a sofferenza sicchè nessun danno l’attore poteva lamentare.

Con memoria ex art. 183 u.c. c.p.c. l’attore eccepiva la nullità della clausola del contratto di apertura del conto corrente che, per la determinazione degli interessi, faceva riferimento agli usi di piazza nonché di quella che prevedeva l’applicazione da parte della banca della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

Analoghe considerazioni venivano poi svolte in relazione alla commissione di massimo scoperto parimenti determinata con riguardo ai criteri usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza.

L’istituto bancario a propria volta eccepiva che al fideiussore era preclusa ogni contestazione in ordine agli interessi applicati non essendo mai stato sollevato, sul punto, alcun rilievo da parte del debitore principale nonché a causa della decadenza sancita dall’art. 1832 c.c. ed infine rilevava che le doglianze concernenti la misura degli interessi avrebbero modificato radicalmente e, pertanto, in modo inammissibile, il petitum.

Nel corso del giudizio veniva emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in esecuzione della quale il xxx, in data 4-1-2000, provvedeva a versare all’istituto di credito l’importo di £ 42.778.578.

Effettuate copiose produzioni documentali e disposta consulenza contabile, affidata al dott. yyyy, la causa, rimessa in istruttoria a seguito di ordinanza in data 31-10-2002 per l'effettuazione di un supplemento di indagine, veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di nullità della procura rilasciata al difensore della banca convenuta (per difetto del potere rappresentativo in capo al soggetto che ha conferito il mandato) sollevata dall’attore nella prima memoria conclusionale di replica alla quale era stata allegata una visura camerale concernente la convenuta, eccezione ribadita anche nella seconda memoria di replica ex art. 190 c.p.c.: al riguardo va detto che la persona fisica che, nella sua qualità di organo della persona giuridica, conferisce il mandato al difensore, non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza di fornire la relativa prova negativa (in tal senso vedasi Cass. 20-9-2002 n. 13761; Cass. 11-4-2002 n. 5136; Cass. 2-4-2002 n. 4627; Cass. 17-1-2001 n. 575; Cass. 15-12-2000 n. 15820; Cass. 16-2-2000 n. 1708) né il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio l’intrinseca competenza dell’organo sociale che ha rilasciato la procura in mancanza di elementi contrari risultanti dagli atti od offerti dalla controparte e ritualmente prodotti (cfr. Cass. 20-2-1992 n. 2099; Cass. 8-8-1986 n. 4973; Cass. 18-11-1981 n. 6123). Nel caso di specie il dubbio circa la sussistenza in capo al rag. Carlo Rossi dei poteri di rappresentanza si desume solo dalla visura camerale di cui però non si può tenere alcun conto in quanto prodotta in palese violazione del disposto di cui all’art. 184 c.p.c. e quindi la sollevata eccezione di nullità va respinta. 

Debbono poi respingersi le istanze istruttorie, proposte in sede di precisazione delle conclusioni, volte ad ottenere ulteriori indagini di natura contabile, potendo trarsi dalla relazione in atti e dagli estratti conto dimessi sufficienti elementi per decidere la controversia.

Va inoltre disatteso l’assunto difensivo dell’istituto di credito secondo il quale le contestazioni concernenti la misura degli interessi non potrebbero costituire oggetto d’esame in quanto

implicanti domande nuove tardivamente introdotte: premesso che tali questioni sono state meglio specificate con la memoria ex art. 183 u.c. c.p.c. deve rilevarsi che la doglianza circa il criterio di computo degli interessi era contenuta già nell’atto di citazione (cfr. Cass. 1-2-2002 n. 1287).

Occorre altresì aggiungere che il fideiussore ha diritto di contestare l’applicazione ultralegale degli interessi in quanto ciò attiene alla validità ed efficacia dei rapporti dai quali le partite contabili inserite nel conto derivano, contestazione non preclusa dall’approvazione, sia pure tacita, dell’estratto conto (cfr. Cass. 11-3-1996 n. 1978; Cass. 14-2-1984 n. 1112) nè da tale facoltà di impugnativa risultava essere decaduto il debitore principale.

Non può invece essere esaminata l’eccezione (in senso stretto: cfr. Cass. 28-7-1997 n. 7050) di estinzione della fideiussione per presunta violazione da parte della banca dei criteri di correttezza e buona fede imposti dall’art. 1956 c.c. in quanto tale doglianza è stata proposta solamente in comparsa conclusionale e quindi tardivamente.

In punto di fatto va osservato che la pretesa della banca si riferisce allo scoperto del conto corrente n. 20893/1 convertito in quello n. 10/9475 garantito, sino alla concorrenza di £ 40.000.000, da fideiussione rilasciata dal xxx con scrittura del 7-12-1992, rapporto quindi diverso da quello a suo tempo estinto dall’attore e che, dagli atti dimessi e dall’indagine contabile disposta, emerge come, sul conto in questione, non siano stati più addebitati interessi passivi dal giugno del 1994.

Quanto alla dedotta nullità del contratto di apertura di credito concessa sul c/c n. 10/9475 (questione sollevata nella prima comparsa conclusionale) sotto il profilo che la semplice richiesta di concessione di fido sottoscritta dal cliente ed indirizzata alla banca non sarebbe idonea a soddisfare il requisito della forma scritta (cfr. art. 3 l. 154/92) non essendo ravvisabile in tale documento, difettando l’accettazione scritta da parte della banca,   un contratto, deve ritenersi che la nullità non ricorra ove la volontà di accettare risulti inequivocabilmente dalle comunicazioni inviate ex art. 119 t.u.l.b. (il cui invio deve ritenersi avvenuto non essendo stata contestata tale circostanza se non in comparsa conclusionale) da cui sia dato desumere l’intervenuta concessione di fido (per l’affermazione di tale principio in termini generali vedasi Cass. 10-5-1996 n. 4400 e Cass. 27-3-1996 n. 2712): orbene nel caso di specie è stata la stessa difesa del xxxx ad ammettere che l’affidamento era stato concesso e d’altro canto ciò risulta sia dagli estratti conto prodotti in giudizio che documentano l’avvenuta esecuzione delle operazioni poste in essere in attuazione dell’apertura di credito sia dall’indagine effettuata dal c.t.u..

Va inoltre aggiunto che l’art. 6 del contratto di conto corrente contemplava già la possibilità di concessione di aperture di credito regolandone anche la disciplina di massima sicché la dedotta nullità non sussiste.

In ordine al computo degli interessi va osservato che essi non possono essere calcolati al tasso convenzionale praticato dalla banca in quanto il foglio informativo analitico che si trova allegato alla relazione peritale è stato prodotto nel corso dell’espletamento della c.t.u. dal consulente di parte della banca e quindi oltre i termini perentori previsti (anche per le produzioni documentali) dall’art. 184 c.p.c., produzione questa immediatamente contestata dalla difesa dell’attore anche sotto il profilo della violazione del disposto di cui all’art. 87 disp. att. c.p.c.. Né può ritenersi che l’acquisizione del documento rientrasse nei compiti del consulente atteso che la consulenza tecnica non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla banca che doveva provare il fondamento della propria pretesa, evidenziandosi inoltre che l’attività di indagine che il c.t.u. può svolgere anche di iniziativa è ristretta all'accertamento dei fatti accessori (cfr. Cass. 6-6-2003 n. 9060; Cass. 15-4-2002 n. 5422; Cass. 10-5-2001 n. 6502) e tale non può certo ritenersi la pattuizione degli interessi.

Né vale invocare il disposto di cui all’art. 198 c.p.c. posto che, pacificamente, l’attore non ha prestato il consenso all’esame di atti non prodotti in causa.

Da ultimo non può comunque andare sottaciuto il fatto che il foglio in questione non risulta unito al contratto di apertura del conto corrente né esso contiene alcun riferimento al conto oggetto della presente controversia cosicché, in ogni caso, manca la prova che tale scritto si riferisca al rapporto in questione.

Quanto alla determinazione degli interessi va osservato che la clausola contenuta nell’art. 7 del contratto stipulato il 4-11-1992 fa riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, clausola da ritenersi nulla per violazione del disposto di cui all’art. 4 co. III della l. 154/92.

Né vale a superare tali conclusioni il riferimento operato dalla difesa della banca all’appendice contrattuale datata 4-11-1992 sottoscritta dallo A. atteso che, secondo la stessa, “gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito si intendono determinati nella misura indicata nel presente contratto e producono a loro volta interessi nella stessa misura”, laddove appare evidente che siffatta dizione non contempla alcuna concreta determinazione del saggio di interesse praticato.

In conseguenza della ritenuta nullità della clausola contrattuale determinativa del tasso degli interessi trova applicazione il criterio sostitutivo previsto dall’art. 5 l. 154/92 (sostituito poi dall’art. 117 VII co. lett. a del t.u.l.b. avente identico contenuto) in quanto norma speciale rispetto all’art. 1284 c.c. e, quindi, il tasso nominale minimo  dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto trattandosi di operazione attiva (tale dovendosi qualificare quella di erogazione del credito secondo l’elencazione contenuta nell’allegato richiamato dall’art. 2 della l. 154/92 operante in virtù della disposizione di cui all’art. 161 co. II t.u.l.b.).

Va precisato che l’adeguamento del tasso ad ogni chiusura trimestrale del conto (in tal senso vedasi Trib. Monza 4-2-1999 in Foro It. 1999,I,1340) si giustifica alla stregua della considerazione secondo cui la previsione contenuta nell’art. 5 l. 154/92 e poi dall’art. 117 t.u.l.b. si riferisce ad un contratto contemplante un’unica operazione e non invece a quello che dà luogo (come nell’ipotesi del conto corrente) ad un rapporto di durata caratterizzato, per sua intrinseca natura, dalla variazione dei tassi di interesse in relazione alle mutevoli condizioni del mercato (tanto che la facoltà di variazione dei tassi è prevista in via generalizzata e con modalità semplificate dagli art. 6 l. 154/92 e 117 co. V t.u.l.b.), dovendosi inoltre tenere conto del fatto che la finalità sanzionatoria (per la banca) che sta alla base delle predette disposizioni, verrebbe ad essere frustrata in caso di difformità per eccesso fra il tasso calcolato in relazione al rendimento dei B.O.T. emessi nell’anno antecedente alla stipula del contratto e quello in concreto applicato dall’istituto di credito durante il corso del rapporto (eventualità che si risolve in certezza ove si consideri la progressiva caduta, nel corso degli ultimi anni, dei tassi di interesse, fenomeno che ha indotto il legislatore a intervenire in materia di mutui bancari come si desume dal preambolo al d.l. 29-12-2000 n. 394). 

Il riferimento temporale al trimestre trova poi la propria ragione nella previsione contrattuale di tale termine (v. art. 7) per la chiusura periodica del conto e la determinazione del saldo. 

In ordine alla questione della capitalizzazione degli interessi merita condivisione l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è invalida in quanto basata su di un uso negoziale - e non su un uso normativo (difettando il requisito soggettivo dell’opinio iuris che non può formarsi in capo ad una sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come invece esige l’art. 1283 c.c. - nullo in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (cfr. Cass. 16-3-1999 n. 2374; Cass. 30-3-1999 n. 3096; Cass. 11-11-1999 n. 12507; Cass. 4-5-2001 n. 6263; Cass. 1-2-2002 n. 1281; Cass. 28-3-2002 n. 4490; Cass. 28-3-2002 n. 4498; Cass. 13-6-2002 n. 8442; Cass. 20-2-2003 n. 2593; Cass. 20-8-2003 n. 12222; Cass. 18-9-2003 n. 13739): né appare fondato il richiamo, operato dalla difesa della banca, al disposto di cui all’art. 25 d. lgs. 342/99 posto che tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 9-10-2000 n. 425.

Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l’anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime (in tali termini vedasi App. Milano 4-4-2003 n. 1142; App. Torino 21-1-2002 n. 64 in www.adusbef.it; Trib. Brindisi 13-5-2002 in Foro It.,2002,I,1887; cfr. anche Cass. S.U. 17-7-2001 n. 9653): la banca potrà quindi pretendere unicamente l’interesse semplice sicchè, applicando tale criterio, il saldo del conto corrente in questione viene ad essere determinato in £ 64.173.055 (di cui £ 56.499.968 per capitale e £ 7.673.087 per interessi).

Per quanto concerne poi l’applicazione da parte dell’istituto di credito della commissione di massimo scoperto va rilevato che la misura di tale compenso non risulta in alcun modo regolata posto che la disciplina contenuta nell’art. 7 co. V del contratto è stata eliminata per effetto della scheda contrattuale integrativa contestualmente stipulata né la banca ha documentato di avere pubblicizzato le condizioni a tal fine praticate sicché per tale voce, ai sensi degli artt. 5 lett. b l. 154/92 e 117 co. VII lett. b t.u.l.b., nulla è dovuto.

In ordine alle doglianze circa i criteri di applicazione delle valute da parte dell’istituto di credito, va evidenziato che si tratta di questione sollevata dalla difesa del Bianchi nella prima comparsa conclusionale e che non può essere esaminata avendo tale atto difensivo la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte senza poterne contenere di nuove che costituiscano un ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass. 1-2-2000 n. 1074; Cass. 3-4-1987 n. 3234; Cass. 24-1-1986 n. 455; Cass. 9-6-1983 n. 3964).

Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata dall’attore e collegata al fatto che la banca,  invocando il disposto di cui all’art. 11 della legge 675/96, non avrebbe consentito al garante di esaminare la documentazione posta a fondamento del credito: pur dubitandosi della legittimità di tale comportamento alla stregua dell’art. 12 della predetta normativa, nondimeno nessun danno in concreto è derivato al xxx che aveva chiesto informazioni sul debito del garantito nel settembre del 1998, posto che il conto era stato reso improduttivo di interessi sin dal giugno del 1994.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il credito della banca, per capitale, viene determinato in £ 28.855.305 dovendo detrarsi dal saldo del conto alla data del 31-5-1994 (pari a £ 64.173.055) l’importo costituito dai successivi versamenti (£ 35.317.750): a tale somma debbono aggiungersi gli interessi legali maturati dal 27-5-1998 (data di messa in mora) al pagamento (avvenuto il 4-1-2000) pari a £ 3.037.112 ottenendosi così il totale di £ 31.892.417 corrispondente ad euro 16.471,06.

Atteso che l’attore ha versato alla banca, in esecuzione dell’ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c., £ 42.778.578 e detratte le spese e competenze legali ivi liquidate pari a £ 1.860.700, ne deriva che all’attore debbono essere restituite £ 9.025.461 (40.917.878 - 31.892.417) corrispondenti ad euro 4.661,26 oltre agli interessi legali su tale importo dal 4-1-2000 sino al saldo definitivo.

Deve essere invece respinta la domanda formulata dalla banca volta ad ottenere il pagamento degli interessi (calcolati secondo il criterio stabilito dall’art. 117 VII co. t.u.l.b.) sulla somma capitale dal 1-6-1994 (e cioè dal momento successivo all’operato unilaterale congelamento del conto) sino al saldo effettivo, trattandosi di domanda nuova formulata per la prima volta all’udienza del 6-5-2003 e quindi tardivamente come immediatamente eccepito dalla difesa dell’attore.

Va infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto atteso che tale norma presuppone la soccombenza totale dell’agente (cfr. Cass. 2-3-2001 n. 3035; Cass. 15-9- 2000 n. 12177).

Stante la parziale reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare le spese nella misura di un quinto che vengono liquidate come da dispositivo e quindi poste a carico dell’attore per la restante parte, rimanendo inoltre interamente a carico di costui quelle liquidate con l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.: all’attore vanno inoltre rimborsate nella medesima misura (€ 405,93) le spese di c.t.u. dallo stesso anticipate in corso di causa.

 P.Q.M. il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara che il debito dell’attore nei confronti della banca convenuta, in relazione al contratto per cui è causa, ammontava complessivamente ad euro 16.471,06 e che tale debito si è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento da parte del Bianchi in corso di causa;

ordina all’Istituto xxxxs.p.a. in persona del legale rappresentante di restituire a xxx l’importo di euro 4.661,26 maggiorato degli interessi legali dal 4-1-2000 sino al saldo definitivo nonché quello di euro 405,93 a titolo di concorso nelle spese di consulenza tecnica;

condanna l’attore a rifondere al convenuto le spese di lite compensandole nella misura di un quinto e, per l’effetto, liquidandole in complessivi euro 5.223,36 di cui € 343,36 per spese, € 2.320,00 per diritti ed € 2.560,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Mantova, lì 16-1-2004.

Il Giudice dott. Mauro Bernardi

 

 

 

II. Corte di Cassazione   Sezione Prima Civile sentenza n. 10127/05

 

 Corte di Cassazione   Sezione Prima Civile sentenza n. 10127/05

 

sul ricorso proposto da:

Banca xxxx   ricorrente

CONTRO

Fallimento G. C. s.r.l. controricorrente e ricorrente incidentale

C L e C E controricorrenti e ricorrenti incidentali;

avverso la sentenza n. 598/2001 emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 22.10.2001;

 

Con atto di citazione del 25.3.1996 La G C s.r.l., titolare di conto corrente presso

la Banca xxx, L C ed E C quali fideiussori, avendo rilevato che dall’ultimo estratto Conto bancario risultava un saldo debitore di £. 457.369.987, convenivano

in giudizio davanti al Tribunale di Lecce la detta banca, per sentir dichiarare la nullità dei

diversi contratti di apertura di credito e delle obbligazioni accessorie, e sentir quindi condannare

la banca, previo ricalcolo delle somme a credito e a debito di entrambe le parti, al pagamento

della somma di £. 335.950.583.

La Banca xxx, costituitasi, rivendicava la legittimità del proprio comportamento,

osservando in particolare che il tasso di interesse era stato determinato per relationem con criteri

oggettivi, che l’anatocismo era stato correttamente applicato, trattandosi di uso normativo, che il

computo degli interessi sugli assegni con decorrenza dal giorno della loro emissione risultava in

sintonia con l’art. 7 del contratto, e proponeva inoltre domanda riconvenzionale per ottenere il

pagamento di £. 457.369.987, oltre accessori, somma corrispondente a quella riconosciuta in

sede di ammissione alla procedura di amministrazione controllata da parte della società

debitrice.

Il Tribunale di Lecce emetteva dapprima sentenza non definitiva, con la quale dichiarava che gli

interessi dovuti in relazione a contratto di conto corrente erano quelli legali; che gli interessi

composti dovuti, capitalizzati secondo contratto, erano quelli legali e avevano decorrenza fino al

29.9.1993, data di chiusura del conto; che nulla era dovuto per commissione di massimo

scoperto; che il calcolo della decorrenza degli interessi sugli assegni risultava corretto. Disposta

la prosecuzione del giudizio per le relative quantificazioni, emetteva poi sentenza definitiva, con

la quale venivano rigettate, perché non provate, le domande rispettivamente proposte dalle parti.

Entrambe le sentenze venivano impugnate, in via principale dalla Banca, ed in via

incidentale sia dalla società, nel frattempo dichiarata fallita, che dai fideiussori.

La Corte di Appello di Lecce, pronunciando sulle due cause riunite, condannava la banca al

pagamento in favore del fallimento della somma di £. 376.375.436, oltre interessi legali dalla

domanda, dichiarava inoltre che nulla era dovuto dai fideiussori, rigettava infine la domanda

riconvenzionale della Banca.

In particolare la Corte disattendeva innanzitutto l’eccezione di improcedibilità della domanda,

proposta in ragione dell’intervenuta ammissione al passivo del fallimento del credito vantato

dalla banca, e ciò in ragione del fatto che il credito in questione sarebbe risultato da sentenza

non definitiva e quindi, una volta esercitata da parte degli organi. fallimentari l’opzione per

l’impugnazione ai sensi dell’art. 95, comma 3, l.f., il processo avrebbe dovuto necessariamente

proseguire davanti al giudice naturale dell’impugnazione, privando in tal modo il giudice

delegato del potere di decidere al riguardo, tanto che il provvedimento di ammissione da lui

emesso sarebbe “ nella parte in cui contempla il credito della Banca del Salento tamquam non

esset, in quanto emesso in assoluta carenza di potere “.

Rilevava inoltre, nel merito, l’infondatezza della censura concernente il tasso di interesse

applicabile nella specie, osservando innanzitutto come fosse insussistente il denunciato vizio di

ultrapetizione, atteso che gli attori avrebbero indicato la ragione della nullità della clausola

relativa agli interessi fin dall’atto di citazione; fosse priva di pregio l’intervenuta approvazione

degli estratti conto, essendo nella specie in contestazione la validità ed efficacia dei rapporti

obbligatori dai quali erano conseguentemente derivate le annotazioni; non fosse ravvisabile

l’eccepita prescrizione, la cui decorrenza sarebbe da far risalire alla chiusura del rapporto,

avvenuta il 29.9.1993, mentre l’azione era stata esercitata il 5.3.1996; fosse viziata per

genericità la clausola determinativa degli interessi con riferimento al c.d. uso piazza, né

avessero rilevanza in senso contrario le ulteriori considerazioni svolte dalla banca circa la sua

posizione di arbitratore, la ricorrenza di usi, la mancata contestazione del credito della banca

prima del giudizio, il riconoscimento nei bilanci di esercizio e nel ricorso per l’ammissione alla

procedura di amministrazione controllata, il richiamo all’art. 1825 c.c., rispettivamente in

quanto: la banca avrebbe rivestito la qualità di parte e non di terzo, sarebbe indimostrata

l’esistenza degli usi invocati al riguardo, la mancata contestazione non precluderebbe il

successivo esercizio del diritto, il riconoscimento del debito, funzionale all’ammissione alla

procedura, non avrebbe efficacia novativa dell’obbligazione e non potrebbe perciò dar luogo

alla caducazione del diritto di sollevare eventuali eccezioni in proposito, l’art. 1825 sarebbe

applicabile per il conto corrente ordinario e non anche per quello bancario.

Ugualmente infondate sarebbero poi: la censura dell’appellante principale relativamente al capo

concernente la capitalizzazione trimestrale, esclusa per il periodo successivo alla chiusura del

conto (mentre fondata sarebbe invece quella degli appellanti incidentali in relazione

all’affermata legittimità della detta capitalizzazione durante il periodo di vitalità del rapporto),

dovendosi ritenere esistente sul punto, a dire della Corte di merito, un uso negoziale e non

normativo, inidoneo in quanto tale ad escludere l’applicazione del divieto dettato dall’art 1283

c.c.; quella – sempre dell’appellante principale - attinente al mancato riconoscimento della

Commissione di massimo scoperto, che correttamente sarebbe stata negata “ in quanto non

prevista in contratto “; quella - dedotta dagli appellanti incidentali - avente ad oggetto il rigetto

della domanda di nullità della clausola sull’addebito delle valute, essendovi in proposito

previsione contrattuale, certamente valida pur in assenza di uso normativo, non contrastata da

alcuna disposizione di legge.

 

Avverso la detta decisione proponeva ricorso per cassazione la Banca, che con sei

motivi, articolati in più profili, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando

in particolare: l’impugnazione sarebbe improcedibile perché l’accertamento del credito vantato

da esso istituto di credito sarebbe demandato al giudice delegato del fallimento e vi sarebbe un

nesso inscindibile fra domanda principale e riconvenzionale, come più volte affermato da questa

Corte di legittimità in sede di interpretazione del combinato disposto degli artt. 43 e 52 l.f.

Inoltre non vi sarebbe carenza di potere da parte del giudice delegato nel disporre l’ammissione

del credito al passivo del fallimento, ma sarebbe al contrario in proposito ravvisabile, come

conseguenza, una preclusione da giudicato, e l’ammissione del credito avrebbe dovuto per di

più essere interpretata come rinuncia all’impugnazione. Infine la sentenza definitiva sarebbe

intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, circostanza questa che escluderebbe

l’applicabilità sotto tale profilo dell’art. 95, comma 3, l.f.; sarebbe errata la pronuncia relativa

alla clausola “uso piazza” sotto diversi aspetti, e cioè perché sarebbe riscontrabile vizio di

ultrapetizione posto che la citazione sarebbe priva di riferimenti alla violazione dell’art. 1284

c.c.,troverebbe applicazione la disciplina dell’art. 1349, per la quale la banca avrebbe potuto

legittimamente integrare l’elemento indeterminato con giudizio eventualmente modificabile a

seguito di contestazione giudiziale irragionevolmente sarebbe stata esclusa l’applicabilità al

caso di specie dell’art. 1825 c.c. dettato in tema di conto corrente ordinario, considerata

l’analogia esistente fra le due distinte figure contrattuali (conto corrente ordinario e bancario);

ugualmente censurabile sarebbe l’intervenuta declaratoria di nullità della clausola contrattuale

che disciplina la capitalizzazione degli interessi dovuti, e ciò sotto il triplice riflesso che l’art.

1283 c.c. non sarebbe applicabile “al fenomeno dell’annotazione in conto corrente degli

interessi scaduti”, la disposizione non avrebbe natura imperativa, e gli usi avrebbero carattere

normativo; a torto la Corte di merito avrebbe ritenuto non prevista dal contratto la commissione

di massimo scoperto per due concorrenti ragioni, vale a dire per il fatto che nell’accordo si

sarebbe fatto riferimento all’obbligo per il correntista di far fronte alle commissioni, e per

effetto delle clausole d’uso, evocabili ai sensi dell’art. 1340 c.c., che per l’appunto deporrebbero

in tal senso; contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l’eccezione di prescrizione sarebbe

fondata, perché il termine iniziale di decorrenza sarebbe quello della data di ciascun pagamento

indebito e non quello della chiusura del rapporto contrattuale; la Corte di merito avrebbe infine

errato nel rigettare la domanda riconvenzionale di esso istituto di credito e nel compensare le

spese processuali.

Resistevano con controricorso sia il Fallimento che Li Ci e E C, i quali proponevano anche ricorso incidentale, con cui il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla statuizione attinente al computo della valuta (che per effetto del parametro adottato si tradurrebbe “in ultima analisi in un addebito di interessi passivi ultralegali”), alla decorrenza degli interessi legali, il cui termine iniziale avrebbe dovuto essere individuato dalla data di maturazione del credito anziché dal momento di

proposizione della domanda, come era stato stabilito, alla disposta compensazione delle spese di

giudizio; i secondi, analogamente, lamentavano l’erroneità della decisione in relazione ai primi

due punti sopra considerati, attinenti rispettivamente al computo della valuta ed alla decorrenza

degli interessi legali, che avrebbe dovuto essere diversamente calcolata in ragione dell’assenta

mala fede della banca.

Resisteva con controricorso al ricorso incidentale dei resistenti la Banca, che

rilevava l’inammissibilità di quello dei fideiussori, in quanto vittoriosi nel giudizio di merito

con riguardo al capo concernente il computo delle valute ed estranei alla statuizione attinente

agli interessi; l’inammissibilità di quello del fallimento per la decorrenza degli interessi legali

sulla somma oggetto di ripetizione, trattandosi di domanda nuova; l’infondatezza nel merito

delle questioni prospettate.

La banca proponeva inoltre con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato, denunciando

violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa considerazione degli effetti riconducibili

alla mancata impugnazione dell’estratto conto, a suo dire preclusivi della possibilità di

contestazione delle operazioni materiali di accredito e di addebito.

C e C, infine, depositavano memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.1.2005.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. e prendendo

dapprima in esame quello principale, si osserva che con il primo motivo la Banca del Salento ha

denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’affermata infondatezza

dell’istanza formulata all’udienza del 19.5.1999, con la quale era stata sollecitata la declaratoria

di improcedibilità della domanda proposta dal fallimento nei suoi confronti,in ragione del fatto

che dall’avvenuta e definitiva ammissione allo stato passivo (questo, infatti, era stato dichiarato

esecutivo il 10.5.1999) del medesimo credito vantato dalla Banca nel presente giudizio sarebbe

derivata la dedotta improcedibilità per effetto dell’art. 52 l.f., secondo il quale ogni credito

azionato nell’ambito fallimentare deve essere accertato ai sensi degli artt. 92 e segg. 1.f., e cioè

in sede dì verificazione dello stato passivo.

In particolare il citato art. 52 avrebbe stabilito una competenza funzionale del giudice delegato a

conoscere le ragioni di credito verso il fallito, competenza che sarebbe stata tuttavia derogabile

nel caso di decisione non passata in giudicato (e ciò sia nell’ipotesi di accoglimento che in

quella di rigetto della domanda), in cui il giudice delegato avrebbe il potere di avvalersi o meno

della sentenza non definitiva che accerta o rigetta il credito, decidendo conseguentemente, in via

alternativa, di impugnare o di ammettere il credito oggetto di contestazione.

Il fatto dunque che il giudice delegato aveva ammesso al passivo del fallimento il credito fatto

valere dalla banca con la domanda riconvenzionale avrebbe reso priva di efficacia - e quindi

inutile - l’eventuale decisione della Corte territoriale sull’esistenza o meno del detto credito,

mentre la necessità di una valutazione congiunta da parte del tribunale fallimentare delle due

posizioni creditorie fra loro antagoniste ( banca/fallimento - fallimento/banca ) sarebbe discesa

dalla identità del titolo delle due domande (principale e riconvenzionale) e dal conforme

consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.

La Corte di Appello aveva però disatteso la prospettazione dell’appellante principale Banca nel presupposto che l’art. 95, comma 3, dovesse essere interpretato nel senso che, pur

restando ferma la possibilità per il giudice delegato di impugnare la sentenza ovvero di

ammettere il credito, tale opzione dovesse ritenersi preclusa una volta privilegiata, come nella

specie, la via dell’impugnazione. In detta ipotesi infatti, secondo la Corte, il processo avrebbe

dovuto proseguire davanti al giudice naturale, sicché il provvedimento di ammissione sarebbe

stato adottato dal giudice delegato in assoluta carenza di potere, e sotto questo aspetto sarebbe

stato da considerare “tamquam non esset”.

La decisione sul punto veniva quindi censurata dalla Banca sotto diversi profili,

rispettivamente individuati come segue: le due domande “trovano legittimazione in un unico

titolo”, quella nei confronti del fallimento deve essere delibata dal giudice delegato, “l’intera

controversia deve essere conosciuta ... nella sede e secondo il rito fallimentare”, in sintonia con

l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, atteso che non è consentito operare una scissione

fra le due opposte pretese, ed il principio deve trovare applicazione in ogni grado di giudizio; il

provvedimento di ammissione non sarebbe stato quindi emesso “in assoluta carenza di potere”

ma, al contrario, la sua adozione avrebbe prodotto gli effetti processuali e sostanziali degli artt.

324 c.p.c. e 2909 c.c., trattandosi di decisione definitìva; l’avvenuta ammissione del credito

avrebbe dovuto essere interpretata come implicita rinuncia all’azione; non sarebbe applicabile la

disciplina dettata dall’art. 95, comma 3, l.f., poiché nella specie si sarebbe trattato di sentenza di

accertamento e non di condanna.

Pur essendo condivisibili alcuni dei rilievi svolti dal ricorrente, soprattutto con riferimento

all’affermata esclusività ed inderogabilità del foro fallimentare per quanto riguarda il

riconoscimento dei crediti vantati nei confronti del fallito, nonché in relazione all’improprietà

del richiamo alla disciplina dell’art. 93, comma 2, l.f., la decisione adottata sul punto dalla Corte

di Appello deve essere modificata solo parzialmente, vale a dire limitatamente alla statuizione

concernente la pretesa creditoria della banca verso il fallimento.

Ed infatti in proposito va innanzitutto premesso che l’art. 95, comma 3, l.f., che stabilisce la

necessità dell’impugnazione della sentenza non passata in giudicato da cui risulti l’esistenza di

un credito contro il fallimento, nel caso in cui il giudice delegato non ritenga di procedere alla

sua ammissione, non appare correttamente evocato poiché nella specie la dichiarazione di

fallimento era intervenuta il 10.6.1997, e quindi in epoca antecedente alla prima sentenza non

definitiva emessa il 25.9.1997 con la quale non era stata pronunciata alcuna condanna, ma erano

stati più semplicemente fissati gli indispensabili parametri, da adottare successivamente per la

conseguente quantificazione rimessa al prosieguo.

La data di pubblicazione della sentenza in esame, la formulazione letterale dell’art. 95, comma

3, che fa riferimento a credito risultante da sentenza passata in giudicato e la stessa “ratio” della

disposizione, evidentemente dettata, oltre che da esigenze di economia processuale, dalla

necessità di evitare effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza,

inducono dunque a ritenere che il citato art. 95 non sia stato correttamente richiamato, dal che

discende anche l’inconsistenza della statuizione concernente l’assenta incompetenza del giudice

delegato in ordine all’ammissione del credito una volta interposto appello.

Fatta dunque questa premessa, si osserva che nella specie il giudizio era iniziato a seguito di

domanda proposta da società (e dai fideiussori), successivamente dichiarata fallita, per ottenere

il pagamento di un preteso credito, alla quale aveva quindi fatto seguito domanda

riconvenzionale del convenuto nei confronti degli attori, fra i quali la G C  s.r.l.

all’epoca “in bonis”, per far valere a sua volta un credito basato sullo stesso titolo.

Ne consegue pertanto, sulla base del chiaro disposto dell’art. 52 l.f., che per quanto riguarda la

domanda della banca nei confronti della società fallita opera il rito speciale ed esclusivo

dell’accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. l.f., circostanza da cui discende che la

stessa (e non anche quindi quella rivolta contro i fideiussori) va dichiarata improcedibile nel

giudizio di cognizione ordinaria.

Profili di maggiore opinabilità si presentano invece con riferimento alla domanda contro i

fideiussori ed a quella originariamente proposta dalla società “in bonis”, rispetto alle quali il

ricorrente ha invocato una “vis attractiva” del foro fallimentare, in sintonia con un orientamento

giurisprudenziale di questa Corte, per il quale, le opposte pretese derivanti dal medesimo

rapporto contrattuale dovrebbero essere inscindibilmente devolute alla cognizione di un unico

giudice e quindi, per effetto della specialità del rito, trasferite nella sede concorsuale del

procedimento di accertamento e di verificazione dello stato passivo.

Il rilievo è privo di pregio in quanto il “simultaneus processus” non può né dare luogo ad una

deroga al rito fallimentare né sottrarre la domanda al giudice per essa naturalmente competente

per devolverla al giudice fallimentare, così determinando un travisamento della struttura logica

del sistema concorsuale (C. S.U. 2004/21500, C. S.U. 2004/21499, C. 2003/6475, C. 2003/148).

Ciò pertanto comporta che la declaratoria di improcedibilità va limitata alla sola domanda

riconvenzionale della banca nei confronti del fallimento, e non anche a quella contro i

fideiussori ed a quella proposta in via principale dallo stesso fallimento contro l’istituto di

credito.

Né a diverse conclusioni possono indurre i due ulteriori profili di censura dedotti dal ricorrente

principale, secondo i quali il giudice delegato avrebbe implicitamente rinunciato all’appello con

l’ammissione del credito allo stato passivo e comunque sarebbe precluso ogni ulteriore esame

sulla domanda del fallimento, per effetto del definitivo accertamento in sede fallimentare di un

credito della banca derivante dallo stesso titolo azionato nel giudizio ordinario.

Quanto al primo punto, l’asserita rinuncia è stata apoditticamente prospettata, non risulta

precedentemente rappresentata, presuppone la formulazione di un giudizio di merito

incompatibile con il presente giudizio, contrasta con la partecipazione attiva del fallimento al

giudizio di secondo grado. Sul secondo va rilevato che il provvedimento di ammissione del

credito della banca ha efficacia endofallimentare in termini di partecipazione dei creditori al

concorso e pertanto, indipendentemente dalla assoluta estraneità di alcune delle parti (vale a dire

i fideiussori) alla relativa delibazione, lo stesso, a cognizione sommaria e avente ad oggetto

l’esistenza del diritto concorsuale al riparto, è del tutto indifferente e privo di efficacia diretta

nel giudizio in corso nel quale si controverte, nella pienezza del contraddittorio, sulla esistenza o

meno del diritto azionato (in tal senso la consolidata giurisprudenza di questa Corte).

La limitazione della pronuncia di improcedibilità alla domanda della banca contro il fallimento

comporta dunque che sono suscettibili di delibazione in questa sede le ulteriori domande

proposte nel giudizio, quella cioè del fallimento e dei fideiussori contro l’istituto di credito e

quella di quest’ultimo contro i fideiussori, circostanza da cui discende quindi che devono essere

comunque esaminati gli altri motivi del ricorso principale, tenuto conto dell’incidenza sui

fideiussori del dato relativo all’esistenza o meno di una posizione debitoria della Gridi

Costruzioni verso l’istituto di credito ricorrente.

Venendo dunque al secondo motivo di ricorso, si osserva che la Banca ha poi

denunciato violazione di legge, vizio di motivazione e nullità della sentenza per ultrapetizione

sulla “clausola uso piazza”, in relazione all’affermata inidoneità delle modalità di

determinazione “per relationem” del saggio ultralegale a dare certezza deI tasso pattuito.

Più precisamente, e innanzitutto, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto infondata l’eccezione

di extrapetizione sul punto, atteso che l’atto di citazione non avrebbe contenuto alcuno specifico

riferimento alla violazione dell’art. 1284, che sarebbe stata invece denunciata solo nel prosieguo

del giudizio.

Inoltre, venendo al merito, ricorrerebbero le condizioni per la riforma della decisione

impugnata, essenzialmente per le seguenti concorrenti ragioni: l’esclusione di qualsiasi

intervento della banca nella concreta determinazione del tasso contrasterebbe con la funzione di

intermediaria ad essa assegnata; la portata reale della “clausola uso piazza” avrebbe dovuto

essere ricostruita non solo sulla base del contenuto letterale dell’art. 7 delle condizioni

contrattuali, ma anche del disposto dell’art. 16, che prevede una riserva in favore della banca per

la modifica delle condizioni regolanti il rapporto, oltre che delle prassi comportamentali seguite

dalle parti ai sensi degli artt. 1362, comma 2, 1363 c.c.; il potere di intervento della banca nella

determinazione del tasso sarebbe riconducibile all’art. 1349 c.c. nonostante la sua qualità di

parte e non di terzo, poiché le relative espressioni sarebbero comunque suscettibili di sindacato

da parte dell’autorità giudiziaria, ove sollecitata a tal fine; sarebbe stata erroneamente esclusa

l’applicabilità al conto corrente bancario dell’art. 1825 c.c., che si riferisce al conto corrente

ordinario, essendo ricavabile la regolamentazione del primo da disposizioni dettate per il

secondo, attesa l’analogia fra le due figure contrattuali.

Le doglianze sono infondate, rispettivamente in quanto: a) la questione dell’ultrapetizione era

già stata oggetto di specifica attenzione nei motivi di impugnazione, e la Corte di Appello ne

aveva affermato l’inconsistenza rilevando come a pagina 13 dell’originario atto di citazione gli

attori avessero enunciato le ragioni di nullità della clausola concernente gli interessi ad uso

piazza richiamando la disposizione a loro avviso applicabile (art. 1284, comma 3, c.c.) ed

individuando inoltre nella insufficienza del criterio “per relationem” la carenza del parametro

adottato per la determinazione del tasso. Su questo punto nulla ha dedotto il ricorrente, che si è

sostanzialmente limitato a richiamare, con enunciazione generica, quanto già precedentemente

lamentato, per cui il profilo di censura rappresentato deve essere disatteso.

b) La pretesa contraddizione ravvisata fra la funzione di intermediaria assegnata alla banca e

l’affermata impossibilità di un suo diretto intervento per la determinazione del tasso è enunciata

in termini generici ed è di per sé inidonea ad individuare l’assenta erroneità dei profili

argomentativi svolti sul punto dalla Corte territoriale.

c) la Corte di merito ha preso in esame gli artt. 7 e 16 del contratto, ritenendo che la previsione

del combinato disposto delle due clausole non consentisse di precisare alcun elemento

estrinseco di riferimento idoneo a garantire una sicura determinabilità degli interessi, per cui la

diversa interpretazione suggerita avrebbe dovuto essere sorretta dalla denuncia dei canoni

ermeneutici asseritamente violati, con l’indicazione dei profili di erroneità riscontrati;

d) la Corte di Appello aveva ritenuto non pertinente il richiamo della banca all’art. 1349 c.c. a

sostegno della legittimità dì un suo intervento finalizzato alla determinazione del tasso, sotto un

duplice profilo testuale e logico; quanto al primo, perché la norma richiama la possibilità di

deferire solo al terzo la determinazione della prestazione, quanto al secondo, perché la funzione

equilibratrice demandata all’arbitratore presuppone la sua posizione di terzietà ed esclude che la

stessa possa essere correttamente svolta da colui che è titolare di un proprio interesse in

contrasto con quello dell’ altro.

A fronte delle dette argomentazioni il ricorrente ha proposto una interpretazione alternativa

dell’art. 1349, essenzialmente basata: sulla possibilità dell’ adozione di correttivi in sede

giudiziaria rispetto alle determinazioni dell’arbitratore — parte; sulle funzioni svolte dalla banca

sul mercato; sulla necessità, per i contratti di durata, di prevedere il rinvio alle condizioni di

mercato. Tuttavia non ha rappresentato né le ragioni per le quali le non condivise affermazioni

della Corte territoriale configurerebbero violazioni di legge o sarebbero viziate nella

motivazione, né i profili di erroneità sotto tale riflesso riscontrati.

e) la Corte territoriale ha ritenuto improprio il richiamo all’art. 1825 c.c. in ragione del fatto che

la norma si riferisce al conto corrente ordinario, e non a quello di conto corrente bancario; che

quest’ultimo contratto è connotato da autonomia strutturale e funzionale rispetto al primo; che

nell’art. 1857 c.c., contenente disposizioni integrative alla disciplina delle operazioni bancarie in

conto corrente con rinvio agli artt. 1826, 1829, 1832 c.c.., non è contenuto alcun riferimento al

citato art. 1825.

Si tratta di rilievi del tutto esatti e pertinenti, rispetto ai quali il ricorrente si è limitato ad

invocare l’astratta possibilità del ricorso all’analogia in ragione di una pretesa comune

caratteristica strutturale e funzionale dei due contratti in questione, senza indicare né i profili di

erroneità in cui sarebbe incorsa la Corte, né la lacuna di disciplina normativa che, ai fini della

decisione della controversia, sarebbe stato necessario colmare mediante l’utilizzazione del

procedimento analogico previsto dall’art. 12 disp. prel. c.c.

Con il terzo motivo di impugnazione la Banca ha denunciato violazione di legge in

relazione alla intervenuta declaratoria di nullità della clausola del conto corrente che disciplina

la capitalizzazione degli interessi dovuti dal correntista G C srl.

In particolare la statuizione sul punto sarebbe viziata sotto un triplice riflesso, e cioè: a) per

l’inapplicabilità della fattispecie delineata dall’art. 1283 c.c. al fenomeno dell’annotazione in

conto corrente degli interessi scaduti; b) per l’affermata natura imperativa della detta

disposizione, da cui sarebbe derivata la nullità delle pattuizioni ad essa contrarie; c) per la

negata esistenza di usi normativi idonei a derogare alla disciplina in tema di anatocismo, ai sensi

dell’art. 1283 c.c.

La doglianza va disattesa per le seguenti considerazioni: sub a). L’inapplicabilità dell’art. 1283

deriverebbe dal fatto che la somma di cui il correntista può disporre ai sensi dell’art. 1852 cc.,

c.d. saldo disponibile, sarebbe costituito sia dalle somme depositate che da quelle tenute a

disposizione dalla Banca, sicché l’annotazione in conto corrente di qualsiasi posta costituirebbe

il mezzo attraverso il quale le parti regolano le reciproche obbligazioni,delle quali

rappresenterebbe una modalità di adempimento, e la stessa ravvisata fattispecie della produzione

di interessi su interessi scaduti non sarebbe quindi neppure ipoteticamente configurabile.

La detta prospettazione non è tuttavia condivisibile perché gli interessi nelle obbligazioni

pecuniarie, quale quella in oggetto, si determinano su crediti liquidi ed esigibili di somme di

denaro (art. 1282 c.c.), l’estratto conto si intende approvato se non contestato (art. 1832

richiamato dall’art. 1857 c.c.) ed è quindi da tale data che sono computabili gli interessi sul

debito esistente. Da ciò discende pertanto l’inconsistenza, sotto il profilo normativo, della

ricostruzione suggerita dal ricorrente, ricostruzione che avrebbe una valenza rilevante

esclusivamente in via, astratta e prescindendo dal rapporto concretamente considerato, posto che

la Corte di Appello ha in punto di fatto accertato che la pretesa creditoria della banca era stata

formulata con il computo degli interessi sugli interessi scaduti in violazione dell’art. 1283 e la

relativa statuizione è stata oggetto di censura esclusivamente in relazione alla differente

imputabilità delle somme asseritamente dovute (poiché non ascritte al debito per gli interessi),

senza alcun riferimento alla pretesa erroneità dei criteri di determinazione dell’ammontare del

credito. Sub b). La Corte di appello ha evidenziato come nella specie “pacificamente trattasi di

disposizione di carattere imperativo e di natura eccezionale”, in sintonia con un consolidato

indirizzo di questa Corte di legittimità fra le altre si richiamano C. 2003/13739, C. 2001/5675,

C. 2000/5286, C. 199/2374, C. 1977/1724), mentre la censura è incentrata sulla

irragionevolezza di una interpretazione legittimante deroghe soltanto da parte dì usi normativi

anteriori al 1942, censura basata su diversa ricostruzione della normativa anziché sui profili di

erroneità riscontrabili nella difforme decisione del giudice del merito. Sub c). Gli usi nei quali

troverebbe fondamento nel caso di specie la disciplina degli interessi anatocistici avrebbero

natura normativa e non negoziale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello.

La questione è stata specificamente affrontata da questa Corte che, con motivazione del tutto

condivisibile alla quale pertanto più compiutamente si rinvia (C. S.U. 2004/21095, C.

2003/13739, C. 2003/12222