Sentenze su anatocismo, interessi
ultralegali e prescrizione
Sentenze estese per
approfondimento :
I.
I.
Tribunale di Mantova, sez. II –16.1.2004 Giudice Mauro Bernardi per gli
interessanti spunti ,anche se non
tutti condivisibili (per es. l’applicazione del tasso del bot annuale minimo e
non massimo)
II.
Cassazione
Sezione Prima Civile sentenza
n. 10127/05, quest’ultima
perché contiene l’esplicito
riferimento al contratto di conto corrente da parte della Suprema Corte del
principio della decorrenza della prescrizione dalla data di chiusura del
rapporto, sulla base della considerazione dell’unitarietà nel tempo di detto
rapporto,principio affermato dalla stessa Corte in altre occasioni ma non
direttamente rispetto alla problematica in esame.
III.
Cassazione Civile, sez. U., sent.
n. 21095 04-11-2004, che ha risolto a livello Sezioni Unite le diverse posizioni
della Suprema Corte in merito all’anatocismo ed interessante per l’excursus
storico della giurisprudenza sull’argomento
I. Tribunale di Mantova, Sez. II – Giudice unico Dott. Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 16 gennaio
2004.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato
in data 23-11-1998 l’attore affermava di avere sottoscritto in data 8-6-1992
un contratto di fideiussione con l’Istituto
xxx garantendo l’obbligazione di A. V. sino alla concorrenza
dell’importo di £ 30.000.000 e di avere interamente ripianato l’esposizione
del garantito versando, il 17-3-1994, la somma di £ 20.925.484.
L’istante assumeva che,
successivamente, l’istituto bancario gli aveva ulteriormente richiesto di
provvedere a saldare l’esposizione del conto corrente n. 10/9475 sempre
intestato allo Iacoviello pari a £ 38.500.940 e che, di fronte alla propria
disponibilità subordinata alla richiesta di esaminare la documentazione
comprovante il credito (la quale veniva integralmente prodotta solo in corso di
causa), la banca aveva opposto un netto rifiuto invocando esigenze di tutela
della riservatezza del garantito. La difesa del xxx concludeva contestando di
dovere alcunché essendo la richiesta di pagamento fondata su obbligazione già
adempiuta e comunque eccedente il limite della garanzia rilasciata, rimarcando
il comportamento contrario a buona fede tenuto dalla banca che, con il suo
ostruzionistico atteggiamento, aveva procrastinato nel tempo la soluzione della
vertenza addebitando interessi ad un tasso imprecisato e non conforme alle
disposizioni di legge.
La
banca, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda evidenziando che la somma
pretesa si riferiva a diversa esposizione rispetto a quella adempiuta e fondata
sulla fideiussione sottoscritta dall’attore il 7-12-1992 (con limite di
importo garantito sino a £ 4.000.000) relativa al conto corrente n. 20893/1 (di
cui al contratto stipulato in data 4-11-1992) poi riconvertito in quello n.
10/9475 a seguito dell’incorporazione della Banca xxx nell’Istituto yyyyy
ribadiva inoltre la legittimità del proprio comportamento di rifiuto di fornire
la documentazione concernente il
credito in mancanza di espressa
autorizzazione da parte del garantito ex art. 11 l. 675/96 sottolineando
peraltro di avere informato il xxxx del comportamento inadempiente del garantito
(con comunicazione inviatagli in prossimità della chiusura del conto) e di
averlo sollecitato a munirsi della prescritta autorizzazione. Infine la banca
teneva a precisare che nessun interesse era stato contabilizzato anteriormente
al passaggio a sofferenza sicchè nessun danno l’attore poteva lamentare.
Con memoria ex art. 183 u.c.
c.p.c. l’attore eccepiva la nullità della clausola del contratto di apertura
del conto corrente che, per la determinazione degli interessi, faceva
riferimento agli usi di piazza nonché di quella che prevedeva l’applicazione
da parte della banca della capitalizzazione trimestrale degli interessi
debitori.
Analoghe considerazioni venivano
poi svolte in relazione alla commissione di massimo scoperto parimenti
determinata con riguardo ai criteri usualmente praticati dalle aziende di
credito sulla piazza.
L’istituto bancario a propria
volta eccepiva che al fideiussore era preclusa ogni contestazione in ordine agli
interessi applicati non essendo mai stato sollevato, sul punto, alcun rilievo da
parte del debitore principale nonché a causa della decadenza sancita
dall’art. 1832 c.c. ed infine rilevava che le doglianze concernenti la misura
degli interessi avrebbero modificato radicalmente e, pertanto, in modo
inammissibile, il petitum.
Nel corso del giudizio veniva
emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in esecuzione della quale il xxx, in
data 4-1-2000, provvedeva a versare all’istituto di credito l’importo di £
42.778.578.
Effettuate copiose produzioni
documentali e disposta consulenza contabile, affidata al dott. yyyy, la causa,
rimessa in istruttoria a seguito di ordinanza in data 31-10-2002 per
l'effettuazione di un supplemento di indagine, veniva quindi trattenuta in
decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi
Preliminarmente occorre esaminare
l’eccezione di nullità della procura rilasciata al difensore della banca
convenuta (per difetto del potere rappresentativo in capo al soggetto che ha
conferito il mandato) sollevata dall’attore nella prima memoria conclusionale
di replica alla quale era stata allegata una visura camerale concernente la
convenuta, eccezione ribadita anche nella seconda memoria di replica ex art. 190
c.p.c.: al riguardo va detto che la persona fisica che, nella sua qualità di
organo della persona giuridica, conferisce il mandato al difensore, non ha
l’onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che ne
contesta la sussistenza di fornire la relativa prova negativa (in tal senso
vedasi Cass. 20-9-2002 n. 13761; Cass. 11-4-2002 n. 5136; Cass. 2-4-2002 n.
4627; Cass. 17-1-2001 n. 575; Cass. 15-12-2000 n. 15820; Cass. 16-2-2000 n.
1708) né il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio l’intrinseca
competenza dell’organo sociale che ha rilasciato la procura in mancanza di
elementi contrari risultanti dagli atti od offerti dalla controparte e
ritualmente prodotti (cfr. Cass. 20-2-1992 n. 2099; Cass. 8-8-1986 n. 4973;
Cass. 18-11-1981 n. 6123). Nel caso di specie il dubbio circa la sussistenza in
capo al rag. Carlo Rossi dei poteri di rappresentanza si desume solo dalla
visura camerale di cui però non si può tenere alcun conto in quanto prodotta
in palese violazione del disposto di cui all’art. 184 c.p.c. e quindi la
sollevata eccezione di nullità va respinta.
Debbono poi respingersi le istanze
istruttorie, proposte in sede di precisazione delle conclusioni, volte ad
ottenere ulteriori indagini di natura contabile, potendo trarsi dalla relazione
in atti e dagli estratti conto dimessi sufficienti elementi per decidere la
controversia.
Va inoltre disatteso l’assunto
difensivo dell’istituto di credito secondo il quale le contestazioni
concernenti la misura degli interessi non potrebbero costituire oggetto
d’esame in quanto
implicanti domande nuove
tardivamente introdotte: premesso che tali questioni sono state meglio
specificate con la memoria ex art. 183 u.c. c.p.c. deve rilevarsi che la
doglianza circa il criterio di computo degli interessi era contenuta già
nell’atto di citazione (cfr. Cass. 1-2-2002 n. 1287).
Occorre altresì aggiungere che il
fideiussore ha diritto di contestare l’applicazione ultralegale degli
interessi in quanto ciò attiene alla validità ed efficacia dei rapporti dai
quali le partite contabili inserite nel conto derivano, contestazione non
preclusa dall’approvazione, sia pure tacita, dell’estratto conto (cfr. Cass.
11-3-1996 n. 1978; Cass. 14-2-1984 n. 1112) nè da tale facoltà di impugnativa
risultava essere decaduto il debitore principale.
Non può invece essere esaminata
l’eccezione (in senso stretto: cfr. Cass. 28-7-1997 n. 7050) di estinzione
della fideiussione per presunta violazione da parte della banca dei criteri di
correttezza e buona fede imposti dall’art. 1956 c.c. in quanto tale doglianza
è stata proposta solamente in comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
In punto di fatto va osservato che
la pretesa della banca si riferisce allo scoperto del conto corrente n. 20893/1
convertito in quello n. 10/9475 garantito, sino alla concorrenza di £
40.000.000, da fideiussione rilasciata dal xxx con scrittura del 7-12-1992,
rapporto quindi diverso da quello a suo tempo estinto dall’attore e che, dagli
atti dimessi e dall’indagine contabile disposta, emerge come, sul conto in
questione, non siano stati più addebitati interessi passivi dal giugno del
1994.
Quanto alla dedotta nullità del
contratto di apertura di credito concessa sul c/c n. 10/9475 (questione
sollevata nella prima comparsa conclusionale) sotto il profilo che la semplice
richiesta di concessione di fido sottoscritta dal cliente ed indirizzata alla
banca non sarebbe idonea a soddisfare il requisito della forma scritta (cfr.
art. 3 l. 154/92) non essendo ravvisabile in tale documento, difettando
l’accettazione scritta da parte della banca,
un contratto, deve ritenersi che la nullità non ricorra ove la volontà
di accettare risulti inequivocabilmente dalle comunicazioni inviate ex art. 119
t.u.l.b. (il cui invio deve ritenersi avvenuto non essendo stata contestata tale
circostanza se non in comparsa conclusionale) da cui sia dato desumere
l’intervenuta concessione di fido (per l’affermazione di tale principio in
termini generali vedasi Cass. 10-5-1996 n. 4400 e Cass. 27-3-1996 n. 2712):
orbene nel caso di specie è stata la stessa difesa del xxxx ad ammettere che
l’affidamento era stato concesso e d’altro canto ciò risulta sia dagli
estratti conto prodotti in giudizio che documentano l’avvenuta esecuzione
delle operazioni poste in essere in attuazione dell’apertura di credito sia
dall’indagine effettuata dal c.t.u..
Va inoltre aggiunto che l’art. 6
del contratto di conto corrente contemplava già la possibilità di concessione
di aperture di credito regolandone anche la disciplina di massima sicché la
dedotta nullità non sussiste.
In ordine al computo degli
interessi va osservato che essi non possono essere calcolati al tasso
convenzionale praticato dalla banca in quanto il foglio informativo analitico
che si trova allegato alla relazione peritale è stato prodotto nel corso
dell’espletamento della c.t.u. dal consulente di parte della banca e quindi
oltre i termini perentori previsti (anche per le produzioni documentali)
dall’art. 184 c.p.c., produzione questa immediatamente contestata dalla difesa
dell’attore anche sotto il profilo della violazione del disposto di cui
all’art. 87 disp. att. c.p.c.. Né può ritenersi che l’acquisizione del
documento rientrasse nei compiti del consulente atteso che la consulenza tecnica
non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla
banca che doveva provare il fondamento della propria pretesa, evidenziandosi
inoltre che l’attività di indagine che il c.t.u. può svolgere anche di
iniziativa è ristretta all'accertamento dei fatti accessori (cfr. Cass.
6-6-2003 n. 9060; Cass. 15-4-2002 n. 5422; Cass. 10-5-2001 n. 6502) e tale non
può certo ritenersi la pattuizione degli interessi.
Né vale invocare il disposto di
cui all’art. 198 c.p.c. posto che, pacificamente, l’attore non ha prestato
il consenso all’esame di atti non prodotti in causa.
Da ultimo non può comunque andare
sottaciuto il fatto che il foglio in questione non risulta unito al contratto di
apertura del conto corrente né esso contiene alcun riferimento al conto oggetto
della presente controversia cosicché, in ogni caso, manca la prova che tale
scritto si riferisca al rapporto in questione.
Quanto alla determinazione degli
interessi va osservato che la clausola contenuta nell’art. 7 del contratto
stipulato il 4-11-1992 fa riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle
aziende di credito sulla piazza, clausola da ritenersi nulla per violazione del
disposto di cui all’art. 4 co. III della l. 154/92.
Né vale a superare tali
conclusioni il riferimento operato dalla difesa della banca all’appendice
contrattuale datata 4-11-1992 sottoscritta dallo A. atteso che, secondo la
stessa, “gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito si
intendono determinati nella misura indicata nel presente contratto e producono a
loro volta interessi nella stessa misura”, laddove appare evidente che
siffatta dizione non contempla alcuna concreta determinazione del saggio di
interesse praticato.
In conseguenza della ritenuta
nullità della clausola contrattuale determinativa del tasso degli interessi
trova applicazione il criterio sostitutivo previsto dall’art. 5 l. 154/92
(sostituito poi dall’art. 117 VII co. lett. a del t.u.l.b. avente identico
contenuto) in quanto norma speciale rispetto all’art. 1284 c.c. e, quindi, il
tasso nominale minimo dei
B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del
conto trattandosi di operazione attiva (tale dovendosi qualificare quella di
erogazione del credito secondo l’elencazione contenuta nell’allegato
richiamato dall’art. 2 della l. 154/92 operante in virtù della disposizione
di cui all’art. 161 co. II t.u.l.b.).
Va precisato che l’adeguamento
del tasso ad ogni chiusura trimestrale del conto (in tal senso vedasi Trib.
Monza 4-2-1999 in Foro It. 1999,I,1340) si giustifica alla stregua della
considerazione secondo cui la previsione contenuta nell’art. 5 l. 154/92 e poi
dall’art. 117 t.u.l.b. si riferisce ad un contratto contemplante un’unica
operazione e non invece a quello che dà luogo (come nell’ipotesi del conto
corrente) ad un rapporto di durata caratterizzato, per sua intrinseca natura,
dalla variazione dei tassi di interesse in relazione alle mutevoli condizioni
del mercato (tanto che la facoltà di variazione dei tassi è prevista in via
generalizzata e con modalità semplificate dagli art. 6 l. 154/92 e 117 co. V
t.u.l.b.), dovendosi inoltre tenere conto del fatto che la finalità
sanzionatoria (per la banca) che sta alla base delle predette disposizioni,
verrebbe ad essere frustrata in caso di difformità per eccesso fra il tasso
calcolato in relazione al rendimento dei B.O.T. emessi nell’anno antecedente
alla stipula del contratto e quello in concreto applicato dall’istituto di
credito durante il corso del rapporto (eventualità che si risolve in certezza
ove si consideri la progressiva caduta, nel corso degli ultimi anni, dei tassi
di interesse, fenomeno che ha indotto il legislatore a intervenire in materia di
mutui bancari come si desume dal preambolo al d.l. 29-12-2000 n. 394).
Il riferimento temporale al
trimestre trova poi la propria ragione nella previsione contrattuale di tale
termine (v. art. 7) per la chiusura periodica del conto e la determinazione del
saldo.
In ordine alla questione della
capitalizzazione degli interessi merita condivisione l’orientamento espresso
dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola di un contratto
bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal
cliente è invalida in quanto basata su di un uso negoziale - e non su un uso
normativo (difettando il requisito soggettivo dell’opinio iuris che non può
formarsi in capo ad una sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come
invece esige l’art. 1283 c.c. - nullo in quanto anteriore alla scadenza degli
interessi (cfr. Cass. 16-3-1999 n. 2374; Cass. 30-3-1999 n. 3096; Cass.
11-11-1999 n. 12507; Cass. 4-5-2001 n. 6263; Cass. 1-2-2002 n. 1281; Cass.
28-3-2002 n. 4490; Cass. 28-3-2002 n. 4498; Cass. 13-6-2002 n. 8442; Cass.
20-2-2003 n. 2593; Cass. 20-8-2003 n. 12222; Cass. 18-9-2003 n. 13739): né
appare fondato il richiamo, operato dalla difesa della banca, al disposto di cui
all’art. 25 d. lgs. 342/99 posto che tale norma è stata dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 9-10-2000 n. 425.
Affermata la nullità della
clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è
possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di
diversa periodicità in quanto l’anatocismo è permesso dalla legge ma
soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le
parti, esso rimane non pattuito fra le medesime (in tali termini vedasi App.
Milano 4-4-2003 n. 1142; App. Torino 21-1-2002 n. 64 in www.adusbef.it; Trib.
Brindisi 13-5-2002 in Foro It.,2002,I,1887; cfr. anche Cass. S.U. 17-7-2001 n.
9653): la banca potrà quindi pretendere unicamente l’interesse semplice sicchè,
applicando tale criterio, il saldo del conto corrente in questione viene ad
essere determinato in £ 64.173.055 (di cui £ 56.499.968 per capitale e £
7.673.087 per interessi).
Per quanto concerne poi
l’applicazione da parte dell’istituto di credito della commissione di
massimo scoperto va rilevato che la misura di tale compenso non risulta in alcun
modo regolata posto che la disciplina contenuta nell’art. 7 co. V del
contratto è stata eliminata per effetto della scheda contrattuale integrativa
contestualmente stipulata né la banca ha documentato di avere pubblicizzato le
condizioni a tal fine praticate sicché per tale voce, ai sensi degli artt. 5
lett. b l. 154/92 e 117 co. VII lett. b t.u.l.b., nulla è dovuto.
In ordine alle doglianze circa i
criteri di applicazione delle valute da parte dell’istituto di credito, va
evidenziato che si tratta di questione sollevata dalla difesa del Bianchi nella
prima comparsa conclusionale e che non può essere esaminata avendo tale atto
difensivo la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già
ritualmente proposte senza poterne contenere di nuove che costituiscano un
ampliamento del thema decidendum (cfr. Cass. 1-2-2000 n. 1074; Cass. 3-4-1987 n.
3234; Cass. 24-1-1986 n. 455; Cass. 9-6-1983 n. 3964).
Non merita accoglimento la domanda
di risarcimento del danno formulata dall’attore e collegata al fatto che la
banca, invocando il disposto di cui
all’art. 11 della legge 675/96, non avrebbe consentito al garante di esaminare
la documentazione posta a fondamento del credito: pur dubitandosi della
legittimità di tale comportamento alla stregua dell’art. 12 della predetta
normativa, nondimeno nessun danno in concreto è derivato al xxx che aveva
chiesto informazioni sul debito del garantito nel settembre del 1998, posto che
il conto era stato reso improduttivo di interessi sin dal giugno del 1994.
Alla luce delle considerazioni
sopra svolte il credito della banca, per capitale, viene determinato in £
28.855.305 dovendo detrarsi dal saldo del conto alla data del 31-5-1994 (pari a
£ 64.173.055) l’importo costituito dai successivi versamenti (£ 35.317.750):
a tale somma debbono aggiungersi gli interessi legali maturati dal 27-5-1998
(data di messa in mora) al pagamento (avvenuto il 4-1-2000) pari a £ 3.037.112
ottenendosi così il totale di £ 31.892.417 corrispondente ad euro 16.471,06.
Atteso che l’attore ha versato
alla banca, in esecuzione dell’ordinanza emessa ex art. 186 ter c.p.c., £
42.778.578 e detratte le spese e competenze legali ivi liquidate pari a £
1.860.700, ne deriva che all’attore debbono essere restituite £ 9.025.461
(40.917.878 - 31.892.417) corrispondenti ad euro 4.661,26 oltre agli interessi
legali su tale importo dal 4-1-2000 sino al saldo definitivo.
Deve essere invece respinta la
domanda formulata dalla banca volta ad ottenere il pagamento degli interessi
(calcolati secondo il criterio stabilito dall’art. 117 VII co. t.u.l.b.) sulla
somma capitale dal 1-6-1994 (e cioè dal momento successivo all’operato
unilaterale congelamento del conto) sino al saldo effettivo, trattandosi di
domanda nuova formulata per la prima volta all’udienza del 6-5-2003 e quindi
tardivamente come immediatamente eccepito dalla difesa dell’attore.
Va infine rigettata la domanda di
condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto atteso che tale norma
presuppone la soccombenza totale dell’agente (cfr. Cass. 2-3-2001 n. 3035;
Cass. 15-9- 2000 n. 12177).
Stante la parziale reciproca
soccombenza sussistono giusti motivi per compensare le spese nella misura di un
quinto che vengono liquidate come da dispositivo e quindi poste a carico
dell’attore per la restante parte, rimanendo inoltre interamente a carico di
costui quelle liquidate con l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.: all’attore
vanno inoltre rimborsate nella medesima misura (€ 405,93) le spese di c.t.u.
dallo stesso anticipate in corso di causa.
P.Q.M. il Tribunale di
Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra
domanda ed eccezione reietta, così provvede:
dichiara che il debito
dell’attore nei confronti della banca convenuta, in relazione al contratto per
cui è causa, ammontava complessivamente ad euro 16.471,06 e che tale debito si
è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento da parte del Bianchi in corso di
causa;
ordina all’Istituto xxxxs.p.a.
in persona del legale rappresentante di restituire a xxx l’importo di euro
4.661,26 maggiorato degli interessi legali dal 4-1-2000 sino al saldo definitivo
nonché quello di euro 405,93 a titolo di concorso nelle spese di consulenza
tecnica;
condanna l’attore a rifondere al
convenuto le spese di lite compensandole nella misura di un quinto e, per
l’effetto, liquidandole in complessivi euro 5.223,36 di cui € 343,36 per
spese, € 2.320,00 per diritti ed € 2.560,00 per onorari, oltre al rimborso
forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per
legge.
Così deciso in Mantova, lì
16-1-2004.
Il Giudice dott. Mauro Bernardi
II.
Corte
di Cassazione Sezione Prima
Civile sentenza n. 10127/05
Corte di Cassazione
Sezione Prima Civile sentenza n. 10127/05
sul
ricorso proposto da:
Banca
xxxx ricorrente
CONTRO
Fallimento
G. C. s.r.l.
controricorrente e ricorrente incidentale
C
L e C E controricorrenti e ricorrenti incidentali;
avverso
la sentenza n. 598/2001 emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data
22.10.2001;
Con
atto di citazione del 25.3.1996 La G C s.r.l., titolare di conto corrente presso
la
Banca xxx, L C ed E C quali fideiussori, avendo rilevato che
dall’ultimo estratto Conto bancario risultava un saldo debitore di £.
457.369.987, convenivano
in
giudizio davanti al Tribunale di Lecce la detta banca, per sentir dichiarare la
nullità dei
diversi
contratti di apertura di credito e delle obbligazioni accessorie, e sentir
quindi condannare
la
banca, previo ricalcolo delle somme a credito e a debito di entrambe le parti,
al pagamento
della
somma di £. 335.950.583.
La
Banca xxx, costituitasi, rivendicava la legittimità del proprio comportamento,
osservando
in particolare che il tasso di interesse era stato determinato per
relationem con
criteri
oggettivi,
che l’anatocismo era stato correttamente applicato, trattandosi di uso
normativo, che il
computo
degli interessi sugli assegni con decorrenza dal giorno della loro emissione
risultava in
sintonia
con l’art. 7 del contratto, e proponeva inoltre domanda riconvenzionale per
ottenere il
pagamento
di £. 457.369.987, oltre accessori, somma corrispondente a quella riconosciuta
in
sede
di ammissione alla procedura di amministrazione controllata da parte della
società
debitrice.
Il
Tribunale di Lecce emetteva dapprima sentenza non definitiva, con la quale
dichiarava che gli
interessi
dovuti in relazione a contratto di conto corrente erano quelli legali; che gli
interessi
composti
dovuti, capitalizzati secondo contratto, erano quelli legali e avevano
decorrenza fino al
29.9.1993,
data di chiusura del conto; che nulla era dovuto per commissione di massimo
scoperto;
che il calcolo della decorrenza degli interessi sugli assegni risultava
corretto. Disposta
la
prosecuzione del giudizio per le relative quantificazioni, emetteva poi sentenza
definitiva, con
la
quale venivano rigettate, perché non provate, le domande rispettivamente
proposte dalle parti.
Entrambe
le sentenze venivano impugnate, in via principale dalla Banca, ed in via
incidentale
sia dalla società, nel frattempo dichiarata fallita, che dai fideiussori.
La
Corte di Appello di Lecce, pronunciando sulle due cause riunite, condannava la
banca al
pagamento
in favore del fallimento della somma di £. 376.375.436, oltre interessi legali
dalla
domanda,
dichiarava inoltre che nulla era dovuto dai fideiussori, rigettava infine la
domanda
riconvenzionale
della Banca.
In
particolare la Corte disattendeva innanzitutto l’eccezione di improcedibilità
della domanda,
proposta
in ragione dell’intervenuta ammissione al passivo del fallimento del credito
vantato
dalla
banca, e ciò in ragione del fatto che il credito in questione sarebbe risultato
da sentenza
non
definitiva e quindi, una volta esercitata da parte degli organi. fallimentari
l’opzione per
l’impugnazione
ai sensi dell’art. 95, comma 3, l.f., il processo avrebbe dovuto
necessariamente
proseguire
davanti al giudice naturale dell’impugnazione, privando in tal modo il giudice
delegato
del potere di decidere al riguardo, tanto che il provvedimento di ammissione da
lui
emesso
sarebbe “ nella parte in cui contempla il credito della Banca del Salento tamquam
non
esset,
in quanto emesso in assoluta carenza di potere “.
Rilevava
inoltre, nel merito, l’infondatezza della censura concernente il tasso di
interesse
applicabile
nella specie, osservando innanzitutto come fosse insussistente il denunciato
vizio di
ultrapetizione,
atteso che gli attori avrebbero indicato la ragione della nullità della
clausola
relativa
agli interessi fin dall’atto di citazione; fosse priva di pregio
l’intervenuta approvazione
degli
estratti conto, essendo nella specie in contestazione la validità ed efficacia
dei rapporti
obbligatori
dai quali erano conseguentemente derivate le annotazioni; non fosse ravvisabile
l’eccepita
prescrizione, la cui decorrenza sarebbe da far risalire alla chiusura del
rapporto,
avvenuta
il 29.9.1993, mentre l’azione era stata esercitata il 5.3.1996; fosse viziata
per
genericità
la clausola determinativa degli interessi con riferimento al c.d. uso piazza, né
avessero
rilevanza in senso contrario le ulteriori considerazioni svolte dalla banca
circa la sua
posizione
di arbitratore, la ricorrenza di usi, la mancata contestazione del credito della
banca
prima
del giudizio, il riconoscimento nei bilanci di esercizio e nel ricorso per
l’ammissione alla
procedura
di amministrazione controllata, il richiamo all’art. 1825 c.c.,
rispettivamente in
quanto:
la banca avrebbe rivestito la qualità di parte e non di terzo, sarebbe
indimostrata
l’esistenza
degli usi invocati al riguardo, la mancata contestazione non precluderebbe il
successivo
esercizio del diritto, il riconoscimento del debito, funzionale all’ammissione
alla
procedura,
non avrebbe efficacia novativa dell’obbligazione e non potrebbe perciò dar
luogo
alla
caducazione del diritto di sollevare eventuali eccezioni in proposito, l’art.
1825 sarebbe
applicabile
per il conto corrente ordinario e non anche per quello bancario.
Ugualmente
infondate sarebbero poi: la censura dell’appellante principale relativamente
al capo
concernente
la capitalizzazione trimestrale, esclusa per il periodo successivo alla chiusura
del
conto
(mentre fondata sarebbe invece quella degli appellanti incidentali in relazione
all’affermata
legittimità della detta capitalizzazione durante il periodo di vitalità del
rapporto),
dovendosi
ritenere esistente sul punto, a dire della Corte di merito, un uso negoziale e
non
normativo,
inidoneo in quanto tale ad escludere l’applicazione del divieto dettato
dall’art 1283
c.c.;
quella – sempre dell’appellante principale - attinente al mancato
riconoscimento della
Commissione
di massimo scoperto, che correttamente sarebbe stata negata “ in quanto non
prevista
in contratto “; quella - dedotta dagli appellanti incidentali - avente ad
oggetto il rigetto
della
domanda di nullità della clausola sull’addebito delle valute, essendovi in
proposito
previsione
contrattuale, certamente valida pur in assenza di uso normativo, non contrastata
da
alcuna
disposizione di legge.
Avverso
la detta decisione proponeva ricorso per cassazione la Banca, che con sei
motivi,
articolati in più profili, denunciava violazione di legge e vizio di
motivazione, rilevando
in
particolare: l’impugnazione sarebbe improcedibile perché l’accertamento del
credito vantato
da
esso istituto di credito sarebbe demandato al giudice delegato del fallimento e
vi sarebbe un
nesso
inscindibile fra domanda principale e riconvenzionale, come più volte affermato
da questa
Corte
di legittimità in sede di interpretazione del combinato disposto degli artt. 43
e 52 l.f.
Inoltre
non vi sarebbe carenza di potere da parte del giudice delegato nel disporre
l’ammissione
del
credito al passivo del fallimento, ma sarebbe al contrario in proposito
ravvisabile, come
conseguenza,
una preclusione da giudicato, e l’ammissione del credito avrebbe dovuto per di
più
essere interpretata come rinuncia all’impugnazione. Infine la sentenza
definitiva sarebbe
intervenuta
dopo la dichiarazione di fallimento, circostanza questa che escluderebbe
l’applicabilità
sotto tale profilo dell’art. 95, comma 3, l.f.; sarebbe errata la pronuncia
relativa
alla
clausola “uso piazza” sotto diversi aspetti, e cioè perché sarebbe
riscontrabile vizio di
ultrapetizione
posto che la citazione sarebbe priva di riferimenti alla violazione dell’art.
1284
c.c.,troverebbe
applicazione la disciplina dell’art. 1349, per la quale la banca avrebbe
potuto
legittimamente
integrare l’elemento indeterminato con giudizio eventualmente modificabile a
seguito
di contestazione giudiziale irragionevolmente sarebbe stata esclusa
l’applicabilità al
caso
di specie dell’art. 1825 c.c. dettato in tema di conto corrente ordinario,
considerata
l’analogia
esistente fra le due distinte figure contrattuali (conto corrente ordinario e
bancario);
ugualmente
censurabile sarebbe l’intervenuta declaratoria di nullità della clausola
contrattuale
che
disciplina la capitalizzazione degli interessi dovuti, e ciò sotto il triplice
riflesso che l’art.
1283
c.c. non sarebbe applicabile “al fenomeno dell’annotazione in conto corrente
degli
interessi
scaduti”, la disposizione non avrebbe natura imperativa, e gli usi avrebbero
carattere
normativo;
a torto la Corte di merito avrebbe ritenuto non prevista dal contratto la
commissione
di
massimo scoperto per due concorrenti ragioni, vale a dire per il fatto che
nell’accordo si
sarebbe
fatto riferimento all’obbligo per il correntista di far fronte alle
commissioni, e per
effetto
delle clausole d’uso, evocabili ai sensi dell’art. 1340 c.c., che per
l’appunto deporrebbero
in
tal senso; contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l’eccezione di
prescrizione sarebbe
fondata,
perché il termine iniziale di decorrenza sarebbe quello della data di ciascun
pagamento
indebito
e non quello della chiusura del rapporto contrattuale; la Corte di merito
avrebbe infine
errato
nel rigettare la domanda riconvenzionale di esso istituto di credito e nel
compensare le
spese
processuali.
Resistevano
con controricorso sia il Fallimento che Li Ci e E C, i quali proponevano anche
ricorso incidentale, con cui il primo denunciava violazione di legge e vizio di
motivazione, con riferimento alla statuizione attinente al computo della valuta
(che per effetto
del parametro adottato si tradurrebbe “in ultima analisi in un addebito di
interessi passivi ultralegali”), alla decorrenza degli interessi legali, il
cui termine iniziale avrebbe dovuto essere individuato dalla data di maturazione
del credito anziché dal momento di
proposizione
della domanda, come era stato stabilito, alla disposta compensazione delle spese
di
giudizio;
i secondi, analogamente, lamentavano l’erroneità della decisione in relazione
ai primi
due
punti sopra considerati, attinenti rispettivamente al computo della valuta ed
alla decorrenza
degli
interessi legali, che avrebbe dovuto essere diversamente calcolata in ragione
dell’assenta
mala
fede della banca.
Resisteva
con controricorso al ricorso incidentale dei resistenti la Banca, che
rilevava
l’inammissibilità di quello dei fideiussori, in quanto vittoriosi nel
giudizio di merito
con
riguardo al capo concernente il computo delle valute ed estranei alla
statuizione attinente
agli
interessi; l’inammissibilità di quello del fallimento per la decorrenza degli
interessi legali
sulla
somma oggetto di ripetizione, trattandosi di domanda nuova; l’infondatezza nel
merito
delle
questioni prospettate.
La
banca proponeva inoltre con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato,
denunciando
violazione
di legge e vizio di motivazione per l’omessa considerazione degli effetti
riconducibili
alla
mancata impugnazione dell’estratto conto, a suo dire preclusivi della
possibilità di
contestazione
delle operazioni materiali di accredito e di addebito.
C
e C, infine, depositavano memoria.
La
controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del
20.1.2005.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Disposta
preliminarmente la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. e
prendendo
dapprima
in esame quello principale, si osserva che con il primo motivo la Banca del
Salento ha
denunciato
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’affermata
infondatezza
dell’istanza
formulata all’udienza del 19.5.1999, con la quale era stata sollecitata la
declaratoria
di
improcedibilità della domanda proposta dal fallimento nei suoi confronti,in
ragione del fatto
che
dall’avvenuta e definitiva ammissione allo stato passivo (questo, infatti, era
stato dichiarato
esecutivo
il 10.5.1999) del medesimo credito vantato dalla Banca nel presente giudizio
sarebbe
derivata
la dedotta improcedibilità per effetto dell’art. 52 l.f., secondo il quale
ogni credito
azionato
nell’ambito fallimentare deve essere accertato ai sensi degli artt. 92 e segg.
1.f., e cioè
in
sede dì verificazione dello stato passivo.
In
particolare il citato art. 52 avrebbe stabilito una competenza funzionale del
giudice delegato a
conoscere
le ragioni di credito verso il fallito, competenza che sarebbe stata tuttavia
derogabile
nel
caso di decisione non passata in giudicato (e ciò sia nell’ipotesi di
accoglimento che in
quella
di rigetto della domanda), in cui il giudice delegato avrebbe il potere di
avvalersi o meno
della
sentenza non definitiva che accerta o rigetta il credito, decidendo
conseguentemente, in via
alternativa,
di impugnare o di ammettere il credito oggetto di contestazione.
Il
fatto dunque che il giudice delegato aveva ammesso al passivo del fallimento il
credito fatto
valere
dalla banca con la domanda riconvenzionale avrebbe reso priva di efficacia - e
quindi
inutile
- l’eventuale decisione della Corte territoriale sull’esistenza o meno del
detto credito,
mentre
la necessità di una valutazione congiunta da parte del tribunale fallimentare
delle due
posizioni
creditorie fra loro antagoniste ( banca/fallimento - fallimento/banca ) sarebbe
discesa
dalla
identità del titolo delle due domande (principale e riconvenzionale) e dal
conforme
consolidato
orientamento giurisprudenziale sul punto.
La
Corte di Appello aveva però disatteso la prospettazione dell’appellante
principale Banca nel presupposto che l’art. 95, comma 3, dovesse essere
interpretato nel senso che, pur
restando
ferma la possibilità per il giudice delegato di impugnare la sentenza ovvero di
ammettere
il credito, tale opzione dovesse ritenersi preclusa una volta privilegiata, come
nella
specie,
la via dell’impugnazione. In detta ipotesi infatti, secondo la Corte, il
processo avrebbe
dovuto
proseguire davanti al giudice naturale, sicché il provvedimento di ammissione
sarebbe
stato
adottato dal giudice delegato in assoluta carenza di potere, e sotto questo
aspetto sarebbe
stato
da considerare “tamquam non esset”.
La
decisione sul punto veniva quindi censurata dalla Banca sotto diversi profili,
rispettivamente
individuati come segue: le due domande “trovano legittimazione in un unico
titolo”,
quella nei confronti del fallimento deve essere delibata dal giudice delegato,
“l’intera
controversia
deve essere conosciuta ... nella sede e secondo il rito fallimentare”, in
sintonia con
l’indirizzo
giurisprudenziale di questa Corte, atteso che non è consentito operare una
scissione
fra
le due opposte pretese, ed il principio deve trovare applicazione in ogni grado
di giudizio; il
provvedimento
di ammissione non sarebbe stato quindi emesso “in assoluta carenza di
potere”
ma,
al contrario, la sua adozione avrebbe prodotto gli effetti processuali e
sostanziali degli artt.
324
c.p.c. e 2909 c.c., trattandosi di decisione definitìva; l’avvenuta
ammissione del credito
avrebbe
dovuto essere interpretata come implicita rinuncia all’azione; non sarebbe
applicabile la
disciplina
dettata dall’art. 95, comma 3, l.f., poiché nella specie si sarebbe trattato
di sentenza di
accertamento
e non di condanna.
Pur
essendo condivisibili alcuni dei rilievi svolti dal ricorrente, soprattutto con
riferimento
all’affermata
esclusività ed inderogabilità del foro fallimentare per quanto riguarda il
riconoscimento
dei crediti vantati nei confronti del fallito, nonché in relazione
all’improprietà
del
richiamo alla disciplina dell’art. 93, comma 2, l.f., la decisione adottata
sul punto dalla Corte
di
Appello deve essere modificata solo parzialmente, vale a dire limitatamente alla
statuizione
concernente
la pretesa creditoria della banca verso il fallimento.
Ed
infatti in proposito va innanzitutto premesso che l’art. 95, comma 3, l.f.,
che stabilisce la
necessità
dell’impugnazione della sentenza non passata in giudicato da cui risulti
l’esistenza di
un
credito contro il fallimento, nel caso in cui il giudice delegato non ritenga di
procedere alla
sua
ammissione, non appare correttamente evocato poiché nella specie la
dichiarazione di
fallimento
era intervenuta il 10.6.1997, e quindi in epoca antecedente alla prima sentenza
non
definitiva
emessa il 25.9.1997 con la quale non era stata pronunciata alcuna condanna, ma
erano
stati
più semplicemente fissati gli indispensabili parametri, da adottare
successivamente per la
conseguente
quantificazione rimessa al prosieguo.
La
data di pubblicazione della sentenza in esame, la formulazione letterale
dell’art. 95, comma
3,
che fa riferimento a credito risultante da sentenza passata in giudicato e la
stessa “ratio” della
disposizione,
evidentemente dettata, oltre che da esigenze di economia processuale, dalla
necessità
di evitare effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della
sentenza,
inducono
dunque a ritenere che il citato art. 95 non sia stato correttamente richiamato,
dal che
discende
anche l’inconsistenza della statuizione concernente l’assenta incompetenza
del giudice
delegato
in ordine all’ammissione del credito una volta interposto appello.
Fatta
dunque questa premessa, si osserva che nella specie il giudizio era iniziato a
seguito di
domanda
proposta da società (e dai fideiussori), successivamente dichiarata fallita,
per ottenere
il
pagamento di un preteso credito, alla quale aveva quindi fatto seguito domanda
riconvenzionale
del convenuto nei confronti degli attori, fra i quali la G C
s.r.l.
all’epoca
“in
bonis”,
per far valere a sua volta un credito basato sullo stesso titolo.
Ne
consegue pertanto, sulla base del chiaro disposto dell’art. 52 l.f., che per
quanto riguarda la
domanda
della banca nei confronti della società fallita opera il rito speciale ed
esclusivo
dell’accertamento
del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. l.f., circostanza da cui discende che
la
stessa
(e non anche quindi quella rivolta contro i fideiussori) va dichiarata
improcedibile nel
giudizio
di cognizione ordinaria.
Profili
di maggiore opinabilità si presentano invece con riferimento alla domanda
contro i
fideiussori
ed a quella originariamente proposta dalla società “in
bonis”, rispetto
alle quali il
ricorrente
ha invocato una “vis
attractiva”
del foro fallimentare, in sintonia con un orientamento
giurisprudenziale
di questa Corte, per il quale, le opposte pretese derivanti dal medesimo
rapporto
contrattuale dovrebbero essere inscindibilmente devolute alla cognizione di un
unico
giudice
e quindi, per effetto della specialità del rito, trasferite nella sede
concorsuale del
procedimento
di accertamento e di verificazione dello stato passivo.
Il
rilievo è privo di pregio in quanto il “simultaneus processus”
non può né dare luogo ad una
deroga
al rito fallimentare né sottrarre la domanda al giudice per essa naturalmente
competente
per
devolverla al giudice fallimentare, così determinando un travisamento della
struttura logica
del
sistema concorsuale (C. S.U. 2004/21500, C. S.U. 2004/21499, C. 2003/6475, C.
2003/148).
Ciò
pertanto comporta che la declaratoria di improcedibilità va limitata alla sola
domanda
riconvenzionale
della banca nei confronti del fallimento, e non anche a quella contro i
fideiussori
ed a quella proposta in via principale dallo stesso fallimento contro
l’istituto di
credito.
Né
a diverse conclusioni possono indurre i due ulteriori profili di censura dedotti
dal ricorrente
principale,
secondo i quali il giudice delegato avrebbe implicitamente rinunciato
all’appello con
l’ammissione
del credito allo stato passivo e comunque sarebbe precluso ogni ulteriore esame
sulla
domanda del fallimento, per effetto del definitivo accertamento in sede
fallimentare di un
credito
della banca derivante dallo stesso titolo azionato nel giudizio ordinario.
Quanto
al primo punto, l’asserita rinuncia è stata apoditticamente prospettata, non
risulta
precedentemente
rappresentata, presuppone la formulazione di un giudizio di merito
incompatibile
con il presente giudizio, contrasta con la partecipazione attiva del fallimento
al
giudizio
di secondo grado. Sul secondo va rilevato che il provvedimento di ammissione del
credito
della banca ha efficacia endofallimentare in termini di partecipazione dei
creditori al
concorso
e pertanto, indipendentemente dalla assoluta estraneità di alcune delle parti
(vale a dire
i
fideiussori) alla relativa delibazione, lo stesso, a cognizione sommaria e
avente ad oggetto
l’esistenza
del diritto concorsuale al riparto, è del tutto indifferente e privo di
efficacia diretta
nel
giudizio in corso nel quale si controverte, nella pienezza del contraddittorio,
sulla esistenza o
meno
del diritto azionato (in tal senso la consolidata giurisprudenza di questa
Corte).
La
limitazione della pronuncia di improcedibilità alla domanda della banca contro
il fallimento
comporta
dunque che sono suscettibili di delibazione in questa sede le ulteriori domande
proposte
nel giudizio, quella cioè del fallimento e dei fideiussori contro l’istituto
di credito e
quella
di quest’ultimo contro i fideiussori, circostanza da cui discende quindi che
devono essere
comunque
esaminati gli altri motivi del ricorso principale, tenuto conto dell’incidenza
sui
fideiussori
del dato relativo all’esistenza o meno di una posizione debitoria della Gridi
Costruzioni
verso l’istituto di credito ricorrente.
Venendo
dunque al secondo motivo di ricorso, si osserva che la Banca ha poi
denunciato
violazione di legge, vizio di motivazione e nullità della sentenza per
ultrapetizione
sulla
“clausola uso piazza”, in relazione all’affermata inidoneità delle
modalità di
determinazione
“per relationem” del saggio ultralegale a dare certezza deI tasso pattuito.
Più
precisamente, e innanzitutto, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto infondata
l’eccezione
di
extrapetizione sul punto, atteso che l’atto di citazione non avrebbe contenuto
alcuno specifico
riferimento
alla violazione dell’art. 1284, che sarebbe stata invece denunciata solo nel
prosieguo
del
giudizio.
Inoltre,
venendo al merito, ricorrerebbero le condizioni per la riforma della decisione
impugnata,
essenzialmente per le seguenti concorrenti ragioni: l’esclusione di qualsiasi
intervento
della banca nella concreta determinazione del tasso contrasterebbe con la
funzione di
intermediaria
ad essa assegnata; la portata reale della “clausola uso piazza” avrebbe
dovuto
essere
ricostruita non solo sulla base del contenuto letterale dell’art. 7 delle
condizioni
contrattuali,
ma anche del disposto dell’art. 16, che prevede una riserva in favore della
banca per
la
modifica delle condizioni regolanti il rapporto, oltre che delle prassi
comportamentali seguite
dalle
parti ai sensi degli artt. 1362, comma 2, 1363 c.c.; il potere di intervento
della banca nella
determinazione
del tasso sarebbe riconducibile all’art. 1349 c.c. nonostante la sua qualità
di
parte
e non di terzo, poiché le relative espressioni sarebbero comunque suscettibili
di sindacato
da
parte dell’autorità giudiziaria, ove sollecitata a tal fine; sarebbe stata
erroneamente esclusa
l’applicabilità
al conto corrente bancario dell’art. 1825 c.c., che si riferisce al conto
corrente
ordinario,
essendo ricavabile la regolamentazione del primo da disposizioni dettate per il
secondo,
attesa l’analogia fra le due figure contrattuali.
Le
doglianze sono infondate, rispettivamente in quanto: a) la questione
dell’ultrapetizione era
già
stata oggetto di specifica attenzione nei motivi di impugnazione, e la Corte di
Appello ne
aveva
affermato l’inconsistenza rilevando come a pagina 13 dell’originario atto di
citazione gli
attori
avessero enunciato le ragioni di nullità della clausola concernente gli
interessi ad uso
piazza
richiamando la disposizione a loro avviso applicabile (art. 1284, comma 3, c.c.)
ed
individuando
inoltre nella insufficienza del criterio “per relationem”
la carenza del parametro
adottato
per la determinazione del tasso. Su questo punto nulla ha dedotto il ricorrente,
che si è
sostanzialmente
limitato a richiamare, con enunciazione generica, quanto già precedentemente
lamentato,
per cui il profilo di censura rappresentato deve essere disatteso.
b)
La pretesa contraddizione ravvisata fra la funzione di intermediaria assegnata
alla banca e
l’affermata
impossibilità di un suo diretto intervento per la determinazione del tasso è
enunciata
in
termini generici ed è di per sé inidonea ad individuare l’assenta erroneità
dei profili
argomentativi
svolti sul punto dalla Corte territoriale.
c)
la Corte di merito ha preso in esame gli artt. 7 e 16 del contratto, ritenendo
che la previsione
del
combinato disposto delle due clausole non consentisse di precisare alcun
elemento
estrinseco
di riferimento idoneo a garantire una sicura determinabilità degli interessi,
per cui la
diversa
interpretazione suggerita avrebbe dovuto essere sorretta dalla denuncia dei
canoni
ermeneutici
asseritamente violati, con l’indicazione dei profili di erroneità
riscontrati;
d)
la Corte di Appello aveva ritenuto non pertinente il richiamo della banca
all’art. 1349 c.c. a
sostegno
della legittimità dì un suo intervento finalizzato alla determinazione del
tasso, sotto un
duplice
profilo testuale e logico; quanto al primo, perché la norma richiama la
possibilità di
deferire
solo al terzo la determinazione della prestazione, quanto al secondo, perché la
funzione
equilibratrice
demandata all’arbitratore presuppone la sua posizione di terzietà ed esclude
che la
stessa
possa essere correttamente svolta da colui che è titolare di un proprio
interesse in
contrasto
con quello dell’ altro.
A
fronte delle dette argomentazioni il ricorrente ha proposto una interpretazione
alternativa
dell’art.
1349, essenzialmente basata: sulla possibilità dell’ adozione di correttivi
in sede
giudiziaria
rispetto alle determinazioni dell’arbitratore — parte; sulle funzioni svolte
dalla banca
sul
mercato; sulla necessità, per i contratti di durata, di prevedere il rinvio
alle condizioni di
mercato.
Tuttavia non ha rappresentato né le ragioni per le quali le non condivise
affermazioni
della
Corte territoriale configurerebbero violazioni di legge o sarebbero viziate
nella
motivazione,
né i profili di erroneità sotto tale riflesso riscontrati.
e)
la Corte territoriale ha ritenuto improprio il richiamo all’art. 1825 c.c. in
ragione del fatto che
la
norma si riferisce al conto corrente ordinario, e non a quello di conto corrente
bancario; che
quest’ultimo
contratto è connotato da autonomia strutturale e funzionale rispetto al primo;
che
nell’art.
1857 c.c., contenente disposizioni integrative alla disciplina delle operazioni
bancarie in
conto
corrente con rinvio agli artt. 1826, 1829, 1832 c.c.., non è contenuto alcun
riferimento al
citato
art. 1825.
Si
tratta di rilievi del tutto esatti e pertinenti, rispetto ai quali il ricorrente
si è limitato ad
invocare
l’astratta possibilità del ricorso all’analogia in ragione di una pretesa
comune
caratteristica
strutturale e funzionale dei due contratti in questione, senza indicare né i
profili di
erroneità
in cui sarebbe incorsa la Corte, né la lacuna di disciplina normativa che, ai
fini della
decisione
della controversia, sarebbe stato necessario colmare mediante l’utilizzazione
del
procedimento
analogico previsto dall’art. 12 disp. prel. c.c.
Con
il terzo motivo di impugnazione la Banca ha denunciato violazione di legge in
relazione
alla intervenuta declaratoria di nullità della clausola del conto corrente che
disciplina
la
capitalizzazione degli interessi dovuti dal correntista G C srl.
In
particolare la statuizione sul punto sarebbe viziata sotto un triplice riflesso,
e cioè: a) per
l’inapplicabilità
della fattispecie delineata dall’art. 1283 c.c. al fenomeno dell’annotazione
in
conto
corrente degli interessi scaduti; b) per l’affermata natura imperativa della
detta
disposizione,
da cui sarebbe derivata la nullità delle pattuizioni ad essa contrarie; c) per
la
negata
esistenza di usi normativi idonei a derogare alla disciplina in tema di
anatocismo, ai sensi
dell’art.
1283 c.c.
La
doglianza va disattesa per le seguenti considerazioni: sub a).
L’inapplicabilità dell’art. 1283
deriverebbe
dal fatto che la somma di cui il correntista può disporre ai sensi dell’art.
1852 cc.,
c.d.
saldo disponibile, sarebbe costituito sia dalle somme depositate che da quelle
tenute a
disposizione
dalla Banca, sicché l’annotazione in conto corrente di qualsiasi posta
costituirebbe
il
mezzo attraverso il quale le parti regolano le reciproche obbligazioni,delle
quali
rappresenterebbe
una modalità di adempimento, e la stessa ravvisata fattispecie della produzione
di
interessi su interessi scaduti non sarebbe quindi neppure ipoteticamente
configurabile.
La
detta prospettazione non è tuttavia condivisibile perché gli interessi nelle
obbligazioni
pecuniarie,
quale quella in oggetto, si determinano su crediti liquidi ed esigibili di somme
di
denaro
(art. 1282 c.c.), l’estratto conto si intende approvato se non contestato
(art. 1832
richiamato
dall’art. 1857 c.c.) ed è quindi da tale data che sono computabili gli
interessi sul
debito
esistente. Da ciò discende pertanto l’inconsistenza, sotto il profilo
normativo, della
ricostruzione
suggerita dal ricorrente, ricostruzione che avrebbe una valenza rilevante
esclusivamente
in via, astratta e prescindendo dal rapporto concretamente considerato, posto
che
la
Corte di Appello ha in punto di fatto accertato che la pretesa creditoria della
banca era stata
formulata
con il computo degli interessi sugli interessi scaduti in violazione dell’art.
1283 e la
relativa
statuizione è stata oggetto di censura esclusivamente in relazione alla
differente
imputabilità
delle somme asseritamente dovute (poiché non ascritte al debito per gli
interessi),
senza
alcun riferimento alla pretesa erroneità dei criteri di determinazione
dell’ammontare del
credito.
Sub b). La Corte di appello ha evidenziato come nella specie “pacificamente
trattasi di
disposizione
di carattere imperativo e di natura eccezionale”, in sintonia con un
consolidato
indirizzo
di questa Corte di legittimità fra le altre si richiamano C. 2003/13739, C.
2001/5675,
C.
2000/5286, C. 199/2374, C. 1977/1724), mentre la censura è incentrata sulla
irragionevolezza
di una interpretazione legittimante deroghe soltanto da parte dì usi normativi
anteriori
al 1942, censura basata su diversa ricostruzione della normativa anziché sui
profili di
erroneità
riscontrabili nella difforme decisione del giudice del merito. Sub c). Gli usi
nei quali
troverebbe
fondamento nel caso di specie la disciplina degli interessi anatocistici
avrebbero
natura
normativa e non negoziale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di
Appello.
La
questione è stata specificamente affrontata da questa Corte che, con
motivazione del tutto
condivisibile
alla quale pertanto più compiutamente si rinvia (C. S.U. 2004/21095, C.
2003/13739, C. 2003/12222