Consiglio di Stato Adunanza
plenaria Sentenza 22 ottobre 2007, n. 12: affermazione della pregiudizialità
dell’annullamento dell’atto rispetto al risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
…….Omissis
III - Si rileva, venendo perciò al punto di diritto in contestazione, che
permangono, nella giurisprudenza più recente, significativi contrasti in tema
di discriminazione della giurisdizione, contrasti forse avvertiti con
maggior disagio di quelli pur vivi nel secolo scorso ora che sussistono
condizioni di ulteriore sviluppo sociale ed economico, di correlato aumento
della legislazione e delle discipline così civili come amministrative e, perciò,
di più forte richiesta di decisioni di merito pronte, facilmente accessibili,
coerenti con le esigenze operative e con le aspettative di tutela delle
pubbliche amministrazioni, delle imprese e di ciascun componente la comunità
nazionale.
I recenti, ripetuti richiami della Corte Costituzionale (v. da ultimo, sent. 12
marzo 2007, n. 77) ai precetti dell'art. 24 Cost. confermano un orientamento
perseguito con ancor più determinata convinzione; orientamento che,
sottolineando il valore servente delle forme, pur ferme e vincolanti, rispetto
alle aspettative sostanziali, merita di essere condiviso e seguito, come pare
sia condiviso dallo stesso legislatore ( cfr., di recente, in tema di
giurisdizione e di procedure, la L. 21 luglio 2000, n. 205 e, puntualmente in
tema di nullità, la L. 7 agosto 1990, n. 191 ) le cui rinnovate dichiarazioni
di volontà semplificatrice si traducono tuttavia, in qualche caso, in
complicazioni di discipline di non sottile spessore e di non agevole
applicazione da parte di una Amministrazione costretta a troppo frequenti
mutamenti dei suoi complessi moduli organizzativi ed operativi ed a tal fine,
specie in sede locale, non sempre munita di necessari mezzi e di adeguate
strutture.
In generale, ed omettendo analisi storiche altrove e da altri svolte con
puntualità e completezza, la discriminazione è positivamente fissata, nel
quadro dei rigidi precetti posti dagli artt. 24, 102,103, 111 e 113 Cost., dalla
L. 21 luglio 2000, n. 205, - in vigore dal 1 agosto 2000 e seguita dalla L. 11
febbraio 2005, n. 15 e dal D.Lg.vo 12 aprile 2006, n. 163 - , che, anche
riformulando le disposizioni del D.Lg.vo 31 marzo 1998, n. 80, ha
sostanzialmente definito il disegno innovatore avviato con l'art. 13 della L. 19
febbraio 1992, n. 142 ed organicamente posto dalla legge di delega 15 marzo
1997, n. 59.
Su questa disciplina è ripetutamente intervenuta e, per quanto qui rileva,
specialmente con le sentenze 17 luglio 2000, n. 292, 6 luglio 2004, n. 204, 28
luglio 2004, n. 281, 11 maggio 2006, n. 191, 12 marzo 2007, n. 77 e 27 aprile
2007, n. 140, la Corte Costituzionale.
Punti fondamentali dell'assetto normativo che ne è derivato e che, salvo le
integrazioni e le precisazioni appresso indicate, vige attualmente sono:
1) resta fermo, e vincola lo stesso legislatore, che criterio generale di
discriminazione è quello fondato sulla natura della situazione giuridica di cui
si chiede tutela, nel senso che giudice dei diritti soggettivi è il giudice
ordinario e giudice degli interessi legittimi è il giudice amministrativo;
2) resta fermo che è nella, per così dire, ragionevole discrezionalità del
legislatore attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
in particolari materie (e non in blocchi indiscriminati di materie) specialmente
caratterizzate dalla compresenza o dalla difficile qualificazione di diritti
soggettivi ed interessi legittimi, anche la tutela di diritti soggettivi;
3) il giudice amministrativo conosce, nell'ambito della sua giurisdizione,
sia essa di sola legittimità ovvero, pur con differente dizione, esclusiva,
" anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno
ingiusto, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri
diritti patrimoniali conseguenziali " ;
4) il giudice ordinario, cui non spetta mai giurisdizione sugli interessi
legittimi, non ha il potere di annullare i provvedimenti amministrativi né
quello di risarcire il danno conseguente all'annullamento degli stessi da parte
del giudice amministrativo, e tuttavia, vertendosi in tema di lesione dei
diritti soggettivi non ricompresi nella cennata giurisdizione esclusiva, può
disapplicare gli atti dell'amministrazione e provvedere al risarcimento
dell'eventuale danno.
IV - Con riferimento al nuovo assetto così sommariamente descritto si sono
riproposti alla giurisprudenza spinosi problemi interpretativi già vivi nel
quadro della precedente disciplina ed ulteriori questioni sostanziali e
procedurali ha posto l'ampliamento della giurisdizione esclusiva e dei poteri
del giudice amministrativo.
Deve ricordarsi, al primo proposito, il permanere dalle difficoltà di
discriminazione poste dalla dicotomia diritto soggettivo - interesse legittimo
nell'ambito di una legislazione che dalla considerazione della loro natura il più
delle volte prescinde preferendo enucleare dalle situazioni soggettive e
disciplinare puntualmente, con riferimento alla attività amministrativa, tal
volta spezzoni qualificabili come facoltà, più spesso aspetti analitici solo
mediatamente riferibili ad individuabili situazioni di diritto o di interesse.
Si tratta, nell'uno e nell'altro caso, di situazioni mai direttamente definite
dalla legge e di derivazione dottrinale e giurisprudenziale spesso collegate ad
esigenze di preconcetti ed immobili schemi sistematici piuttosto che ad
ordinamenti e norme i quali supporrebbero, nel loro continuo aggiornarsi, il
continuo aggiornamento di un " sistema " che, dismessa la pretesa di
imporsi alla legge, da questa ricevesse la sua necessaria legittimazione.
Il dibattito, in proposito, è continuo e basti segnalare, di recente, la
distinzione proposta dalla Corte di Cassazione (Sez. un. 1 agosto 2006, n.
17461) che rivendica la giurisdizione del giudice ordinario in ogni caso quando
si sia in presenza di " posizioni soggettive a nucleo rigido " (es. in
tema di salute e di ambiente ) che, a differenza di quelle " a nucleo
variabile ", sarebbero assolutamente incomprimibili. Siffatta tesi,
espressamente contraddetta dalla Corte Costituzionale (sent. 27 aprile 2007, n.
140), reca in se il corollario della inesistenza del provvedimento
amministrativo che, pur emesso in applicazione di legge, siffatti incomprimibili
diritti in concreto incidesse.
Corollario che sembra meritare attenti approfondimenti nel punto in cui pare
prescindere e dalle attribuzioni esclusive della Corte Costituzionale in tema di
verifica della costituzionalità delle leggi e dalle attribuzioni del giudice
amministrativo in tema di provvedimenti che conformemente a legge incidono su
situazioni soggettive degradandole, come si è soliti ripetere, ad interesse
legittimo.
Riconosciuta a quest'ultimo giudice, com'è doveroso per chiunque, "piena
dignità di giudice" e tenuto conto della compiuta effettività della sua
tutela, organizzata positivamente come efficace e sollecita, non si vede la
ragione perché le regole di discriminazione della giurisdizione debbano essere,
a fronte dei diritti c.d. "a nucleo rigido", di categoria, cioè,
suscettibile di estensione ben oltre i casi esemplificati, né si comprende la
sottesa, asserita pretesa di una minore incisività della giurisdizione
amministrativa.
Di tale opinione non è, per altro, lo stesso legislatore che, in maniera
espressa ed univoca, ipotizza, con l'art. 21 co. 8 della L. 1034/71, come
integrato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, provvedimenti cautelari del giudice
amministrativo anche in tema di "interessi essenziali della persona quali
il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di
primario rilievo costituzionale".
E' ben vero che allo stato si riscontra positivamente in relazione a talune
situazioni soggettive del genere di quelle indicate e di altre ancora una
ordinaria e prevalente giurisdizione del giudice civile che in nessun modo si
contesta; epperò, mentre non può escludersi che in astratto ed in concreto si
profilino situazioni di interesse legittimo ovvero di attribuzione di
giurisdizione esclusiva, è seriamente controvertibile una tesi che, muovendo
dalla categoria dei diritti soggettivi incomprimibili e varcando la soglia della
sola descrittività, sancisca aprioristicamente limiti assoluti e non
costituzionalmente posti alla giurisdizione amministrativa.
Ai fini della concreta verificazione di questa è necessario poi ribadire che
configurano situazioni soggettive di interesse legittimo non solo quelle che
come tali originariamente nascono in capo al loro titolare sibbene anche quelle
che pur qualificandosi genericamente ed in astratto di diritto soggettivo siano,
in presenza di una norma che ciò consenta e di un procedimento ovvero di un
provvedimento in tal senso indirizzato, successivamente apprezzabili in concreto
come di interesse legittimo. Certo è necessario che procedimento e
provvedimento siano svolti e decisi da un'autorità a ciò competente, senza che
concorrano violazioni di legge, senza che intervengano sviamenti e note carenze.
Questi, tuttavia, sono puntualmente i vizi rimessi allo scrutinio della
giurisdizione amministrativa, individuabile anche in base al fondamentale
criterio, appresso approfondito, della riconducibilità della lesione sofferta
all'esercizio del potere autoritativo in astratto conferito all'autorità. Il
criterio innovativo come innovativa è stata la citata legislazione, è per
altro frutto anche del consapevole contributo di tutte le riflessioni che, in più
di un secolo di elevato e fertile impegno, dottrina e giurisprudenza hanno
arrecato : dalla distinzione delle norme di azione dalle norme di relazione,
dalle dottrine del diritto condizionato ed affievolito fino alla stessa rilevata
notazione dei c.d. diritti a "nucleo rigido " non v'è nulla di
totalmente superato ovvero di superabile con improvvisazione e in ogni
riflessione si riscontra un elemento di validità che è di ausilio per
sciogliere nodi che legislazione e pronunce costituzionali tendono oggi a
rendere meno aggrovigliati nel contestuale riconoscimento della unitarietà,
quoad effectum, della giurisdizione, attribuita sì a giudici diversi, ma di
uguale dignità, muniti di analoghi poteri ugualmente compiuti ai fini della
completezza delle tutele di merito loro commesse, ugualmente intesi ad attuare i
precetti degli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Corte Cost., 12 marzo 2007, n. 77).
Questi aspetti unitari, che valgono ad attenuare, almeno nella concretezza delle
vicende giudiziarie, il rilievo di talune estreme questioni di giurisdizione,
non consentono, tuttavia, di inferirne il corollario, come avanti si vedrà in
tema di "pregiudiziale amministrativa", della necessità, formale e
sostanziale, della uguaglianza della tutela.
V - Si sono posti, al secondo proposito, con riferimento, cioè, al nuovo
assetto come sopra descritto, il problema della estensione della giurisdizione
esclusiva, sia con riferimento a materie ritenute di solo diritto soggettivo sia
con riferimento a precisazioni del legislatore ordinario dell'ambito di
cognizione concreta del giudice amministrativo ed il problema, inoltre, della
connessione tra la domanda di annullamento e la domanda risarcitoria.
Su questi ed altri problemi, approfonditi in dottrina, è ripetutamente
intervenuta, con puntuali pronunce, la Corte Costituzionale che, con le sentenze
innanzi citate ha precisato:
a) i confini della giurisdizione esclusiva relativa alla materia dei pubblici
servizi e della giurisdizione esclusiva relativa alla materia urbanistica ed
edilizia e delle espropriazioni;
b) la natura del potere del giudice amministrativo di provvedere sulle domande
risarcitorie e sugli altri diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di
annullamento.
Così in materia di pubblici servizi, dalla quale sono state espunte
controversie ritenute di diritto soggettivo e, perciò, di pertinenza della
giurisdizione ordinaria, come in materia di urbanistica ed edilizia nonché
delle espropriazioni, la Corte Costituzionale, confermata la nodale relazione
tra l'esercizio di poteri pubblici autoritativi e la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ha segnato il limite di quest'ultima.
Ha cioè dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 33 co. 1 D.Lg.vo
31 marzo 1990, n. 80, come sostituito dall'art. 7 lett. b. della L. 21 luglio
2000, n. 205, dell'art. 34 co. 1 del medesimo decreto, nonché dell'art. 53, co.
1, del D.Lg.vo 8 giugno 2001, n. 325 (v. D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53)
nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva le controversie
relative a "i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti
ad esse equiparati non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno
mediamente, all'esercizio di un pubblico potere" (così Corte cost. 11
maggio 2006, n. 191 con riferimento alla giurisdizione esclusiva in tema di
espropriazione per pubblica utilità e, in precedenza, Corte cost. 6 luglio
2004, n. 204).
Puntualizzato, da una parte, che l'aggettivo " mediatamente " si
riferisce, come sopra ricordato, ai casi in cui l'esercizio del potere si
realizza nelle consentite forme negoziali, e, d'altra parte, che sussiste, nelle
motivazioni delle due sentenze, ancora riprese da quelle successive, un espresso
legame sì che esse, integrandosi costituiscono un unico, coerente disegno nei
limiti del quale la Corte ammette la legittimità costituzionale delle norme
scrutinate, deve subito fissarsi un primo punto.
I "comportamenti", cioè, che esulano dalla giurisdizione
amministrativa esclusiva non sono tutti i comportamenti, ma solo quelli che,
tenuto conto dei riferimenti formali e fattuali di ogni concreta fattispecie,
non risultano riconducibili all'esercizio di un pubblico potere.
Altrimenti detto, quando può affermarsi che nella specie sia rilevabile un
oggettivo, e non meramente intenzionale, svolgersi di un'attività
amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente riconosciuto
alla pubblica amministrazione o ai soggetti ad essa equiparati, sussiste ogni
elemento sufficiente ad affermare la giurisdizione amministrativa.
Caratterizzante, perciò, non è la legittimità dell'esercizio del potere, che,
se fosse richiesta, finirebbe per privare di causa la tutela appunto prevista
per i casi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, né lo è
il maggiore o minore spessore della illegittimità ovvero della situazione
giuridica tutelata.
Caratterizzante è , invece, la mera emersione di un agire causalmente
riferibile ad una funzione che per legge appartenga all'amministrazione agente e
che per legge questa sia autorizzata a svolgere e che, in concreto, risulti
svolta.
Se così è, l'in sé dell'esercizio del potere deve rilevarsi,
prioritariamente, in materia comportamentale, non tanto dalle intenzioni e dalla
generiche dichiarazioni del soggetto pubblico agente quanto dalle oggettive
vicende procedimentali che, mentre nella grande maggioranza dei casi precedono
ed accompagnano il fenomeno comportamentale, testimoniano esse, oggettivamente,
della rilevanza e della finalità e della consistenza del comportamento
consentendo di individuarne la genesi e di distinguerlo dai casi di semplice
generica presupposta esistenza del pubblico interesse.
La illegittimità di questo o quel momento procedimentale , cioè di quella
serie formale strumentalmente rivolta a realizzare l'interesse pubblico e
sintomatica dell'agire autoritativo consentito dalla legge, può sì far
concludere per la illegittimità e, nei congrui casi, per la illiceità del
comportamento con effetti anche analoghi o uguali a quelli propri della
accertata carenza del potere, ma tale conclusione spetta al giudice cui, con
garanzie ed effettività di certo non inferiori a quelle apprestate dal giudizio
ordinario, compete alla stregua dell'ordinamento: al "giudice naturale
della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica".
E a questo "giudice naturale" compete, in diretta applicazione dei
principi di effettività e di concentrazione della tutela nonché delle norme
poste dal legislatore ordinario, di conoscere non solo delle domande intese
all'annullamento dell'attività autoritativa e, comunque, impugnatorie ma
"di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno
ingiusto, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli
altri diritti patrimoniali consequenziali"; risarcimento che, nell'ambito
della giurisdizione esclusiva, è "disposto" con procedure anche
innovative (v. art. 7 e 8 L. n. 205 del 2000).
In proposito la Corte Costituzionale, chiarita la irrilevanza della natura
giuridica intrinseca alla pretesa risarcitoria, se di per sé di diritto
soggettivo o meno, ha escluso la configurabilità della giurisdizione ordinaria
"per ciò solo che la domanda abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento
del danno" ed ha dichiarato costituzionalmente legittimo il nuovo sistema
di riparto che riconosce esclusivamente al giudice naturale della legittimità
dell'esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela,
e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente sia in forma
specifica, il danno sofferto per l'illegittimo esercizio della funzione.
Ciò in quanto il potere di risarcire il danno ingiusto non costituisce una
nuova materia attribuita alla cognizione del giudice amministrativo ma uno
"strumento di tutela ulteriore" rispetto a quello demolitorio,
strumento che, in armonia con l'art. 24 Cost. ne completa i poteri "non
soltanto per effetto della esigenza di concentrare davanti ad un unico giudice
l'intera protezione del cittadino avverso le modalità di esercizio della
funzione pubblica, ma anche perché quel giudice è idoneo ad offrire piena
tutela" oltre che agli interessi legittimi "ai diritti soggettivi,
anche costituzionalmente garantiti coinvolti nell'esercizio della funzione
amministrativa" (Cort. cost. 27 aprile 2007, n. 140).
L'illegittimità dell'esercizio del potere, nel senso sopra precisato,
comporta, dunque, sempre nel caso di lesione di interessi e, nell'ambito della
giurisdizione esclusiva, anche nel caso di lesioni di diritti soggettivi, di
qualsiasi spessore, la configurabilità della sola giurisdizione amministrativa
così nel caso che la domanda risarcitoria venga proposta congiuntamente a
quella demolitoria come nel caso che venga proposta autonomamente, derivandosi
anche in tal caso la risarcibilità del danno dalla ipotizzata illegittimità
dell'attività amministrativa.
La Corte di Cassazione, pur convenendo su tali conclusioni generali (v. già
Cass. 23 gennaio 2006, n. 1207), sottolinea ancora, non senza rimarchevoli
oscillazioni, perplessità di non lieve momento.
Adducendo ora la perdurante vigenza della L. 20 marzo 1865, all. E, artt. 2 e 4,
e non solo dei suoi generali principi così come costituzionalmente recepiti,
ora, con non felice espressione, una asserita difficoltà del giudice
amministrativo a penetrare le regole civilistiche sul risarcimento del danno
ingiusto, ora la individuabilità di diritti in assoluto riservati alla tutela
ordinaria, la indicata Corte :
1) limita i casi in cui si è in presenza di "un concreto esercizio del
potere" ai casi in cui l'esercizio stesso sia riconoscibile come tale perché
a sua volta deliberato nei modi e in presenza dei requisiti richiesti per valere
come atto o provvedimento e non come mera via di fatto (Sez. un. 13 giugno 2006,
n. 13659) "in consonanza con le norme che lo regolano " (Sez. un. 15
giugno 2006, n. 13911; Cass. 7 febbraio 2007, n. 2691);
2) costruisce una categoria di diritti incomprimibili in maniera assoluta e
perciò sempre da comprendere nell'ambito della giurisdizione ordinaria;
3) asserisce che la giurisdizione amministrativa è rifiutata ove, in presenza
di autonoma domanda risarcitoria, il giudice non provvede all'esame di merito
per la ragione che nel termine per ciò stabilito non sono stati chiesti
l'annullamento dell'atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti. In tali
circostanze avverte la Corte, il rifiuto si espone a cassazione ex art. 362, co.
1, cod. proc. civ. (Sez. un. 13 giugno 2006, n. 13659 e n. 13660; 5 gennaio
2007, n. 13; 19 gennaio 2007, n. 1139).
Si tratta, come ognuno vede, di perplessità gravi nella misura in cui
sostanzialmente evocano, per via di una definizione resa fortemente restrittiva
dal suo carattere analitico, la dicotomia sussistenza del potere-esercizio del
potere nei termini, anch'essi ambigui, precedenti il nuovo assetto di riparto
della giurisdizione; nella parte in cui confliggono con le univoche
dichiarazioni della Corte Costituzionale 27 aprile 2007, n. 140 in tema di c.d.
diritti incomprimibili e 12 marzo2007, n. 77 in tema di limiti, ex art. 362 e
386 cod. proc. civ., inerenti il controllo dei confini esterni della
giurisdizione; nella parte in cui, varcando tali limiti, assoggetta a nuove
forme di sindacato le sentenze del giudice amministrativo.
Al primo proposito si rileva che, proprio con riferimento alla materia delle
espropriazioni, la Corte di Cassazione, nel suo indirizzo più radicale (v. Sez.
un. 7 febbraio 2007, n. 2688, 2689, 2691; 13 febbraio 2007, n. 3048; 19 febbraio
2007, n. 3723; 12 aprile 2007, n. 9323) che sembra attenuato da altro pur
recentemente confermato indirizzo (Sez. un. 20 dicembre 2006, n. 27190 e 27192),
configura la giurisdizione ordinaria non solo, com'è pacifico, nei casi in cui
l'amministrazione agisce, fuori di ogni schema procedimentale, in via di fatto,
ma anche nei casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità risulti
"radicalmente nulla" per omessa indicazione dei termini per
l'espropriazione o per scadenza degli stessi, ovvero per imprecisioni nella
indicazione delle aree.
In tali casi, ed inoltre nei casi di decreto di espropriazione emesso fuori
termine, rilevandosi anche violazione dell'art. 42 Cost., si sarebbe, secondo la
Corte, in presenza di vizi di spessore maggiore di quelli che, in altri casi,
inducendo il giudice amministrativo all'annullamento della dichiarazione di
pubblica utilità o del decreto di espropriazione, legittimerebbero, sia pure
per sole esigenze di concentrazione, la giurisdizione amministrativa (v. Sez.
un. 2 luglio 2007, n. 14594).
Ora la perplessità che tale indirizzo suscita non attiene soltanto alla
identificazione di una categoria di speciali vizi che non sembra trovare
conforto positivo e che anzi contrasta con le disposizioni analiticamente
introdotte con l'art. 14 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, ma nella sostituzione
del criterio della riferibilità dell'esercizio del potere all'agire
autoritativo, riferibilità che come sopra si è visto chiama in causa l'intero
procedimento, con il criterio del sindacato concreto della legittimità del
provvedimento della cui applicazione si tratta, che non si vede come possa tal
volta competere al giudice ordinario e tal altra al giudice amministrativo.
In materia di espropriazione, poi, si prescinde del tutto - non solo dal nuovo
regime della nullità introdotto, ad integrazione della L. 7 agosto 1990, n.
241, dall'art. 14 della L. 11 febbraio 2005, n. 15 - ma anche dall'entrata in
vigore, il 30 giugno 2003, del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,
il cui art. 43 sembra, come si preciserà più avanti, avere apportato sul punto
definitivi chiarimenti.
Dei diritti c.d. incomprimibili s'è detto.
VII - Quanto, infine, al problema della c.d. pregiudizialità amministrativa,
istituto risalente nel tempo ed utilizzato di recente in tema di appalti (v.
art. 13 L. 19 febbraio 1992, n. 142 e, per qualche profilo generale, Corte cost.
8 maggio 1998, n. 165), esso è estremamente complesso (v. Ad. plen. 26 marzo
2003, n. 4) e qui non pertinente se non per la sua connessione, già richiamata
dalla Corte di Cassazione, con la questione della giurisdizione.
Basti, perciò, enunciarne taluni profili problematici, relativi:
- il primo, alla struttura stessa della tutela del giudice amministrativo che,
come si è visto è, specialmente articolata sia in sede di giurisdizione di
legittimità sia in sede di giurisdizione esclusiva, nel senso che il
provvedimento amministrativo lesivo di un interesse sostanziale (e non, perciò,
il mero comportamento) può essere aggredito e in via impugnatoria, per la sua
demolizione, e "conseguenzialmente" in via risarcitoria, per i suoi
effetti lesivi, ponendosi, nell'uno e nell'altro caso, la questione della sua
legittimità.
Il carattere "conseguenziale" ed "ulteriore" della tutela
risarcitoria, espressamente ed inequivocamente posto, in armonia con gli artt.
103 e 113 co. 3 Cost., dall'art. 35. co. 1 e 4 del D.Lg.vo 31 marzo 1988, n. 80
e confermato dal successivo co. 5 che comunque abroga "ogni disposizione
che prevede la devoluzione al giudice ordinario della controversie sul
risarcimento del danno" ancora una volta visto come "conseguente
all'annullamento di atti amministrativi", sembra invero incontestabile.
Ed è confermato dalla ritenuta riferibilità della pronuncia di condanna
all'insieme dei poteri strumentali attribuiti al giudice per rimediare
compiutamente alla lesione della situazione soggettiva concettualmente, prima
ancora che positivamente, unica e ciò sia che l'esercizio dei poteri del
giudice sia chiesto contestualmente sia che, giudizialmente accertatasi la
illegittimità, sia richiesto, per vero con condivisa interpretazione estensiva
non del tutto allineata, tuttavia, con le convenienze della "contestualità",
l'esercizio di ulteriori poteri prima non sollecitati.
Non c'è traccia, nella pronunce della Corte Costituzionale di alcun sospetto di
illegittimità costituzionale di siffatto disegno ed, anzi, sembra agevole
inferirne il contrario.
L'istituto, per altro, autorevolmente confermato da motivate pronunce della
stessa Corte di Cassazione (v. 10 gennaio 2003, n. 157; 27 marzo 2003, n. 4538;
23 gennaio 2006, n. 1207), ha, oltre a radici storiche e letterali di univoco
rilievo, ragioni del pari univoche.
Deve considerarsi, in proposito, che diritto ed interesse, benché molto spesso
partecipi di una assimilabile pretesa ad un c.d. bene della vita, sono
situazioni soggettive fortemente differenziate e tali ritenute già a livello
costituzionale.
Il primo, per dirla nei noti, riassuntivi termini, è assistito da una tutela
tendenzialmente piena e diretta e, nei suoi confronti, è sempre circoscritta la
eventualità di condizionamenti esterni, anche se imputabili ad una
amministrazione pubblica e, perciò, ad interessi generali.
Il secondo origina da un compromesso, chiaramente solidaristico, tra le esigenze
collettive di cui è portatrice, ex art. 97 e 98 Cost., la amministrazione
stessa e la pretesa, di colui che dalla loro legittima soddisfazione è
coinvolto, di veder preservati quei suoi beni giuridici che preesistono
all'attività pubblica ovvero che nel corso di questa si profilino.
Ne deriva un coinvolgimento costante dell'interesse del singolo nell'interesse
della collettività che si esprime nell'attività, non libera, ma doverosa e
funzionalizzata dell'amministrazione e questo legame genetico spiega non solo la
previsione di una giurisdizione a ciò specificamente deputata ma, insieme, le
differenze, che rimangono marcate, che possono individuarsi e in tema di
discipline processuali e in tema di connotati della tutela .
I commendevoli contributi acquisiti, in sede dottrinale e giurisprudenziale, in
tema "giudizio sul rapporto", non sembrano condivisibili ove approdino
al disconoscimento della natura principalmente impugnatoria dell'azione innanzi
al giudice amministrativo, cui spetta non solo di tutelare l'interesse privato
ma di considerare e valutare gli interessi collettivi che con esso si
confrontano e, non solo di annullare, bensì di "conformare" l'azione
amministrativa affinché si realizzi un soddisfacente e legittimo equilibrio tra
l'uno e gli altri interessi.
Queste essenziali circostanze, mentre si riflettono sui diversi caratteri del
giudizio amministrativo rispetto a quello civile, nel quale si contrappongono
pretese ascrivibili ad analoghe fonti e di regola sottratte ad interferenze
esterne da parte dell'autorità pubblica, sembrano spiegare e giustificare e la
priorità dell'azione impugnatoria, nel cui ambito soltanto è possibile e
doveroso esercitare compiutamente l'anzidetto vaglio di legittimità nonché
misurare spessore e valenza così della dedotta situazione soggettiva come della
denunciata lesione, e la posta "conseguenzialità" rispetto ad essa,
dell'azione risarcitoria.
Non si trascuri che il risarcimento del danno, oltre che "conseguenziale"
è previsto, nell'ambito della processualmente qualificante giurisdizione di
legittimità, anche come "eventuale" con un attributo, cioè, che
mentre è di regola oggetto di ingiustificata pretermissione, riassume e
sottopone alla consapevolezza del giudice i travagli che le relative norme hanno
inteso risolvere e che, in dottrina, hanno persino indotto a configurare come
"speciale" la figura in discorso.
Si ricorderà che la stessa Corte costituzionale aveva avuto modo, nel
sottolineare l'urgenza di "prudenti" soluzioni normative, di
ipotizzare "scelte tra misure risarcitorie, indennitarie, reintegrative in
forma specifica e ripristinatorie" nonché la "delimitazione delle
utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti della
pubblica amministrazione" (v. ord. 8 maggio 1998, n, 165 e sent. 25 marzo
1980, n. 35) nella considerazione della inesistenza della copertura di rilievo
costituzionale della pretesa "regola generale di integralità della
riparazione ed equivalenza al danno cagionato" (Corte Cost. 2 novembre
1996, n. 369), con evidenti rilessi anche di natura processuale.
E' su queste premesse che, rimasta inattuata la articolata delega di cui
all'art. 20 co. 5, lett. h, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il legislatore è,
infine, pervenuto a stabilire, con formula che privilegia le ritenute esigenze
di concentrazione dei giudizi, il criterio della conseguenzialità -
evidentemente inteso a confermare la priorità del processo impugnatorio e in
vista della prevalenza dell'interesse collettivo al pronto e risolutivo
sindacato dell'agire pubblico e in vista della convenienza, per la collettività,
dell'esercizio del sindacato stesso secondo criteri e modalità che, essendo
positivamente propri del giudizio di annullamento, da esso non consentono di
prescindere - ed il criterio della "eventualità" del risarcimento del
danno arrecato all'interesse legittimo, criterio rafforzato dalla diversa
prescrizione in tema di giurisdizione esclusiva e che, perciò, non solo esclude
automatismi ma impone i predetti apprezzamenti specifici, possibili soltanto
allorché sia in causa, siccome suo oggetto principale e diretto, il
provvedimento, con le sue ragioni ed i suoi effetti.
E' su queste premesse, perciò, che dev'essere apprezzato il vulnus che si
ritiene connesso alla c.d. pregiudiziale amministrativa che, in effetti, da un
lato corrisponde ad avvertite esigenze di controllo, convenientemente
sollecitate dalle azioni impugnatorie, della legittimità e della trasparenza
dell'azione autoritativa e, d'altra parte, consente il compiuto rilievo degli
interessi collettivi e generali coinvolti, rilievo certamente monco e
claudicante anche con riferimento alla giurisdizione esclusiva, pur sempre
relativa anche ad interessi legittimi e a diritti "degradati",
nell'ambito di un processo di solo tipo risarcitorio, nel quale, per altro, gli
interessi economici coinvolti appaiono non più rilevanti degli interessi spesso
anche di libertà che si fanno valere, senza che la relativa decadenza sia
motivo di censura, nel processo di annullamento.
Lo stesso soggetto leso sembra avere convenienza, a fronte dei non gravissimi
disagi correlati alla previsione di decadenza, agevolmente superabili con il
doveroso uso della diligenza media e certamente più ridotti rispetto a quelli
che la legislazione consente o impone in altre anche se diverse materie, a
sperimentare preventivamente l'azione di annullamento, nella cui procedura e
nella cui finalità strumentale, gli è consentito rilevare vizi ed
approfondirne lo spessore con risultati ben utili ai fini dell'accertamento
compiuto dell'an e del quantum della richiesta riparazione.
Ragioni sostanziali, dunque, non meno che formali, sembrano assistere le
conclusioni già raggiunte dall'Adunanza plenaria;
- il secondo, alla c.d. presunzione di legittimità, che, mentre involge
radicati poteri della pubblica amministrazione e positivi caratteri dei suoi
provvedimenti, come la efficacia e la esecutorietà, emergenti da una
legislazione costante nel tempo, si tramuta da relativa in assoluta allorché,
nel termine di decadenza, - certamente eluso in ipotesi di vanificazione della
pregiudiziale - siasi omessa impugnazione ovvero finché, in presenza di
discrezionale apprezzamento, non sia intervenuto annullamento d'ufficio (v. L.
11 febbraio 2005, n. 15);
- il terzo, alla articolazione della tutela sopra ricordata che, in entrambi i
suoi casi, concerne la stessa illegittimità del provvedimento strumentalmente
invocata, "principaliter", e ai fini del buon esito della domanda
impugnatoria e ai fini del buon esito della domanda risarcitoria con la
conseguenza che, costituisca il "danno ingiusto" fatto o, come sembra
preferibile, fattispecie, esso non può essere configurato a fronte di una
illegittimità del provvedimento che, per l'assolutezza della cennata
presunzione, è, de jure, irreclamabile;
- il quarto, alla incidenza della lamentata "decadenza" che
attiene, a ben vedere, all'azione impugnatoria invece che all'azione
risarcitoria, impedita, piuttosto che dalla decadenza, dalla non configurabilità,
in presenza di un provvedimento inoppugnabile così come in presenza di un
provvedimento inutilmente impugnato, di una sua condizione che la contraddizione
legittimità-illiceità rende essenziale, la formale inesistenza, cioè, della
ingiustizia del danno che è nucleo essenziale, anche se non sufficiente, della
illiceità;
- il quinto, alla concreta equivalenza del giudicato che, rilevando
immediatamente la inesistenza della appena ricordata condizione, dichiari la
improponibilità della domanda col giudicato che, pronunciandosi, come si
pretende, nel merito dichiari infondata - e questa volta con pronuncia
inequivocabilmente sottratta a verifica ex art. 362 cod. proc. civ. - la domanda
per difetto della denunziata illegittimità;
- il sesto, al reclamato potere regolatore della Corte di Cassazione (Sez. un.,
19 gennaio 2007, n. 1139; 4 gennaio 2007, n. 13) che, secondo il correlato
avvertimento della Corte Costituzionale (sent. 12 marzo 2007, n. 77), "con
la sua pronuncia può soltanto, a norma dell'art. 111, comma ottavo, Cost.,
vincolare il Consiglio di Stato e la Corte di Conti a ritenersi legittimati a
decidere la controversia, ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo
quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione". Ad analogo
principio, prosegue la Corte Costituzionale "si ispira l'art. 386 cod. proc.
civ. applicabile anche ai ricorsi proposti a norma dell'art. 362, comma primo
cod. proc. civ., disponendo che "la decisione sulla giurisdizione è
determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non
pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità
della domanda";
- il settimo, ma non ultimo, relativo alla correlata verifica degli eventuali
limiti dell'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui la inoppugnabilità
dell'atto amministrativo, siccome relativa agli interessi legittimi, non
impedirebbe in nessun caso al giudice ordinario di disapplicarlo (v. Cass. 9
maggio 2006, n. 10628 e Cass. 26 maggio 2006, n. 12646).
VIII - Quanto si è fin qui considerato consente di confermare l'attualità
degli indirizzi già assunti dall'Adunanza plenaria con riferimento alla
questione da decidere, in merito alla quale la giurisdizione amministrativa è
affermata anche dalle Sezioni unite (v., da ultimo, 2 luglio 2007, n. 14954).
Già con pronuncia 30 agosto 2005, n. 4 l'Adunanza plenaria ha posto il
principio secondo cui deve configurarsi la giurisdizione amministrativa in
ordine a "liti che abbiano ad oggetto diritti soggettivi quando la lesione
di questi ultimi tragga origine, sul piano eziologico, da fattori causali
riconducibili all'esplicazione del pubblico potere, pur se in un momento nel
quale quest'ultimo risulta ormai mutilato nella sua forma autoritativa per la
sopraggiunta inefficacia disposta dalla legge per la mancata conclusione del
procedimento" e ciò anche se il risarcimento è autonomamente richiesto,
nei limiti temporali della prescrizione quinquennale (v. Ad. pl. 9 febbraio
2006, n. 2), di seguito all'intervenuto annullamento del provvedimento
degradatorio, anche in via di autotutela.
Nello stesso senso si è poi pronunciata Ad. plen. 16 novembre 2005, n. 9, che,
anche richiamando analoghi orientamenti delle Sezioni Unite (ord. 22 novembre
2004, n. 21944 e sent. 31 marzo 2005, n. 6745), ha ritenuto compresa nella
giurisdizione amministrativa quelle "condotte che si connotano quale
attuazione di potestà amministrative manifestatesi attraverso provvedimenti
autoritativi che hanno spiegato, secundum legem, i loro effetti pur se
successivamente rimossi, in via retroattiva, da pronunce di annullamento".
Più di recente Ad. plen. 30 luglio 2007, n. 9 che, in fattispecie per più
versi analoga, conclude che "nella materia dei procedimenti di esproprio
sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle
quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della
tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene
conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti,
anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia
sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla
presenza di atti poi dichiarati illegittimi".
Infine Ad. plen. 30 luglio 2007, n. 10, ha statuito che pur nell'ambito della
giurisdizione generale di legittimità spetta al giudice amministrativo
conoscere, ai fini risarcitori, dei danni conseguiti ad un provvedimento
amministrativo annullato per intervenuta scadenza del suo termine di efficacia
(nella specie : requisizione) anche se i danni stessi si sono verificati dopo la
stessa scadenza.
Ne deriva, conclusivamente, che la domanda per cui è causa è stata
correttamente compresa, dal giudice di primo grado, nella giurisdizione del
giudice amministrativo in quanto intesa a rimediare, insieme in via impugnatoria
e risarcitoria, ad una lesione che risulta conseguente ad una serie
procedimentale certamente svolta, dalla Provincia, nella sua veste di Autorità
nell'esercizio, sia pure illegittimo, del potere ad essa spettante.
Assumono particolare rilievo, ai fini della riconducibilità della lesione
all'esercizio del potere pubblico, i provvedimenti di variazione e di
integrazione della pianificazione urbanistica, i reiterati provvedimenti di
dichiarazione di pubblica utilità, i conseguenziali provvedimenti di
occupazione e di determinazione e deposito delle indennità nonché lo stesso
provvedimento di trasferimento della proprietà che, benché adottato dopo la
scadenza del termine fissato dalla dichiarazione di pubblica utilità e perciò
illegittimo e perciò annullato, da una parte non inficia la dispiegata
efficacia degli atti posti in essere precedentemente - atti giunti a configurare
la irreversibile destinazione del bene all'uso pubblico - e, d'altra parte, non
vulnera la ritenuta riconducibilità procedimentale dell'attività
amministrativa all'esercizio di un pubblico potere autoritativo.
IX - Si deve, infine, sottolineare - e la circostanza sembra avere chiari
riflessi nella intera materia delle espropriazioni per pubblica utilità - che,
è intanto entrato in vigore, con decorrenza 30 giugno 2003, il T.U. approvato
con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, (v. in merito all'art. 57, Ad. plen. 29 aprile
2005, n. 2 e Sez. un. 30 maggio 2005, n. 11336 e 2 luglio 2007, n. 14954) che,
nel suo art. 43 detta una innovativa disciplina in tema di fattispecie già
inquadrate negli schemi, contrastati anche dalla Corte di Strasburgo, della c.d.
accessione invertita, derivi essa da occupazione acquisitiva o usurpativa.
In presenza di utilizzazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico
- prescrive la norma - che sia modificato "in assenza del valido ed
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità"
l'autorità cui risale l'utilizzazione "anche quando sia stato annullato
l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia
dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio" può
disporre che l'immobile stesso "vada acquisito al suo patrimonio
indisponibile" con provvedimento discrezionale che, verso determinazione e
preventivo pagamento della misura del risarcimento del danno, comporta il
trasferimento del diritto di proprietà.
La norma, che rimette alla valutazione discrezionale dell'amministrazione di
negare la restituzione del bene e che attribuisce al giudice amministrativo di
sindacare, nell'ambito della giurisdizione attribuitagli ai sensi del successivo
art. 53, le ragioni del diniego - secondo alcuni con competenza non solo
esclusiva ma estesa al merito - sembra rilevare, per quanto qui interessa, sotto
due aspetti.
Da una parte ed in generale essa conferma, infatti, quanto si è venuto
esponendo in tema di positiva priorità del criterio di discriminazione fondato
sulla "riconducibilità" dell'esercizio del potere all'autorità per
altro estendendo la possibilità di accertarlo anche per via del solo
accertamento della qualifica di "autorità" del soggetto agente e
delle strumentalità del suo agire ai fini della realizzazione degli "scopi
di interesse pubblico" la cui cura è ad essa commessa.
D'altra e più specifica parte la norma importa, ed i suoi compiuti effetti
debbono essere ovviamente verificati nel nuovo quadro definito dall'intero
decreto, una profonda revisione degli istituti dell'accessione invertita così
come introdotti e sviluppati dalla giurisprudenza.
La fattispecie regolata resta per più di un verso analoga nei suoi tratti
generali posto:
- che non è sufficiente il mero impossessamento del bene immobile altrui ma è
necessario che lo stesso immobile sia anche "modificato" ed
"utilizzato per scopi di interesse pubblico", che, cioè, si sia in
presenza e di un'attività materiale e di una sua obiettiva strumentalità;
- che permane l'esigenza della qualificazione del soggetto pubblico agente, che,
dovendo configurarsi come "autorità" deve agire, alla stregua di una
interpretazione costituzionalmente orientata, nel riconoscibile esercizio dei
suoi poteri autoritativi.
L'istituto è per altro innovato sia, come già rilevato, quanto ai modi di
emersione di questo esercizio rispetto ai quali appare fortemente recessiva la
rilevanza dei momenti procedurali della dichiarazione di pubblica utilità e del
decreto di espropriazione e sintomatica, perciò, la sola astratta previsione
del potere; sia quanto all'estensione dell'ambito della discrezionalità
amministrativa; sia quanto al meccanismo del trasferimento della proprietà del
bene immobile, del quale l'autorità può rifiutare la restituzione nel solo
ambito delle cennate garanzie giuridiche ed economiche, la cui esigenza è stata
specialmente sottolineata dalla Corte di Strasburgo; sia con riferimento alla
tutela giudiziaria, interamente attribuita, ora, con la sola eccezione delle
"vie di fatto" materiali, al giudice amministrativo, ben al di là,
perciò, dei limiti precedentemente affermati.
Si realizza per tale maniera, nella materia delle espropriazioni (eccezion fatta
per le questioni indennitarie) quella estesa concentrazione della giurisdizione
che è tra gli obiettivi prioritari della recente legislazione e che, coerente
con la acquisita pienezza dei poteri del giudice amministrativo, consente
ponderate riflessioni anche nelle altre materie che tuttora esprimono elementi
di incertezza sul tema per più versi centrale degli esposti criteri di
discriminazione.
X - Ne deriva che, ritenuta e dichiarata la giurisdizione del giudice
amministrativo, l'appello deve essere respinto con assorbimento del ricorso
incidentale.
Le spese del grado di giudizio, tenuto conto della complessità delle questioni
esaminate e del relativo esito, possono compensarsi.
Deve ordinarsi la rimessione degli atti di causa al Tribunale regionale
amministrativo per la definizione del giudizio.
P.Q.M.
L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ritenuta e dichiarata la
giurisdizione del giudice amministrativo, respinge l'appello con assorbimento
del ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina la rimessione della causa al Tribunale regionale amministrativo per la
definizione del giudizio.
CASSAZIONE,
SEZ. I CIVILE - sentenza 17 ottobre 2007 n. 21850 : Non occorre il preventivo
annullamento dell’atto da parte del giudice amministrativo
1. Nel caso in cui sia stata
introdotta, davanti al giudice ordinario, in un giudizio pendente alla data del
30 giugno 1998 (e, quindi, prima delle innovazioni introdotte al sistema di
riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo con il
D.Lgs. n. 80 del 1998 e dalla L. n. 205 del 2000) una domanda risarcitoria ex
art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una
funzione pubblica, il giudice potrà procedere ad accertare direttamente
l'illegittimità del provvedimento amministrativo, non essendo più ravvisabile
la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice
amministrativo, in passato costantemente affermata per l'evidente ragione che
solo in tal modo si perveniva all'emersione del diritto soggettivo, e quindi
all'accesso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., e potendo, al contrario,
detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame
della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di
fatto illecito delineata dall'art. 2043 c.c., secondo la nuova lettura della
norma accolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 500 del 1999
2. Così come recentemente affermato
delle Sezioni unite della Cassazione al fine di ottenere il risarcimento dei
danni derivanti da lesione di interessi legittimi non è necessario il previo
annullamento dell'atto illegittimo e dannoso (c.d. pregiudiziale
amministrativa), essendo sufficiente l’accertamento della illegittimità
dell’atto stesso; opinare diversamente significherebbe restringere la tutela
che spetta al privato di fronte alla pubblica amministrazione. L’accertamento
della illegittimità dell’atto non può perciò risultare precluso dalla
inoppugnabilità del provvedimento, nè il diritto al risarcimento può essere
per sè disconosciuto da ciò che invece concorre a determinare il danno,
ovverosia la regolazione che il rapporto ha avuto sulla base del provvedimento e
che la pubblica amministrazione ha mantenuto nonostante la sua illegittimità .
3. Il giudice, ai fini di accordare
il risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi, seguendo
lo schema normativo delineato dall'art. 2043 c.c., deve: a) accertare la
sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire se il danno sia qualificabile
come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante
per l'ordinamento, che può essere indifferentemente un interesse tutelato nelle
forme del diritto soggettivo assoluto o relativo, ovvero nelle forme
dell'interesse legittimo o altro interesse (non elevato ad oggetto di immediata
tutela ma) giuridicamente rilevante (in quanto preso in considerazione
dall'ordinamento a fini diversi da quelli risarcitori, e quindi non
riconducibile a mero interesse di fatto); c) accertare, sotto il profilo
causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia
riferibile a una condotta (positiva o omissiva) della P.A.
FATTO
D.G.P. in data 3
agosto 1990 presentava un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione
all'importazione di loricati per la realizzazione di un allevamento a scopo
commerciale. L'intento dell'istante era quello di fare riprodurre i loricati
importati in Italia per poterne vendere le carni ed il pellame. L'istanza non
risultava però corredata dei permessi di esportazione (c.d.certificati CITES)
che dovevano essere rilasciati dallo Stato di provenienza degli esemplari. Dopo
apposita istruttoria, e dopo comunicazioni e segnalazioni varie, il 25 novembre
1992 la Commissione scientifica Cites esprimeva parere negativo all'importazione
in Italia di coccodrilli vivi destinati ad allevamento a fini commerciali,
tenendo conto delle argomentazioni fornite dal gruppo di esperti della stessa
Commissione, il 22 dicembre 1992 il Ministero Agricoltura dava notizia al
Funzionario del C.F.S. di Napoli del parere negativo espresso dalla Commissione
scientifica nella riunione del 27 novembre 1992, e l'8 gennaio 1993 comunicava
al D.G. di non poter autorizzare alcuna importazione in Italia di esemplari vivi
di coccodrillo.
Il 27 dicembre 1993
il D.G. chiedeva al Ministero del Commercio di essere autorizzato ad importare
n. 30 esemplari di caimani dagli occhiali, originari del Sud America, affermando
che la richiesta di autorizzazione doveva essere rilasciata entro e non oltre il
10 febbraio 1994 poichè detti animali erano stati già contrattati e dovevano
pervenire in Italia entro quella data.
Dopo aver
presentato nuove istanze, il D.G., rilevando nei dinieghi dell'autorizzazione
gli estremi dell'illecito aquiliano, con atto di citazione notificato il
12.10.2000 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Ministero del
Commercio Estero ed i Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 606.250.000000 (pari ad
Euro 313.101.995,00), oltre agli interessi di legge ed alla rivalutazione
monetaria, a titolo di risarcimento dei danni che affermava di aver subito per
effetto della mancata autorizzazione alla costruzione di un impianto per
l'allevamento di coccodrilli atti alla riproduzione della specie anche a scopo
commerciale.
Costituitisi in
giudizio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda avversaria e la
condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.. Con sentenza depositata il 3 giugno 1998 il Tribunale di Roma dichiarava
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; ma la decisione veniva
riformata dalla Corte d'appello di Roma che, con sentenza depositata il 17
luglio 2000 e passata in giudicato, dichiarava la giurisdizione dell'A.G.O.,
rimettendo le parti davanti al Tribunale di Roma per l'esame del merito della
domanda. Riassunto il giudizio, con sentenza non definitiva del 20 - 21
settembre 2002 il Tribunale di Roma condannava i Ministeri convenuti, in solido
fra loro, a rifondere all'attore il danno meglio precisato in motivazione,
rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione definitiva del danno
risarcibile e respingeva la domanda riconvenzionale delle Amministrazioni
convenute.
La decisione del
Tribunale veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 2103
del 16 aprile - 3 maggio 2004, mentre con altra sentenza del 24 - 27 settembre
1994 il Tribunale di Roma determinava il danno subito dal D.G. in Euro
4.997.989,31 oltre interessi. La sentenza è stata impugnata dal D.G. sotto il
profilo del mancato riconoscimento del lucro cessante.
A loro volta il
Ministero delle Politiche Agricole ed il Ministero delle attività produttive
hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 2102/2004 della Corte d'appello di
Roma sulla base di tre motivi.
Il D.G. ha
resistito notificando controricorso. Le parti hanno depositato memoria ai sensi
dell'art. 358 c.p.c..
DIRITTO
1. Con il primo
motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art.
2043 c.c., art. 34 c.p.c., L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), art. 5, nonchè
erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione
all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, in quanto la Corte d'appello, affermando che
l'azione risarcitoria potesse essere accolta nonostante la mancata impugnazione
dei provvedimenti di diniego emessi dalla Pubblica Amministrazione, ha violato
il principio di carattere generale secondo cui non è legittimato a richiedere
la tutela del proprio diritto il soggetto che con la propria acquiescenza ne
abbia tollerato la lesione, ed ha omesso di considerare che secondo
l'orientamento pressochè unanime della giurisprudenza amministrativa, è
inammissibile la proposizione diretta dell'azione di risarcimento del danno
derivante da lesione di interesse legittimo senza previa o contestuale azione di
annullamento dell'atto dal quale si assume il danno sia causato, il risarcimento
del danno essendo possibile soltanto dopo l'annullamento dell'atto impugnato. Il
principio fondamentale di certezza delle situazioni giuridiche di diritto
pubblico, a garanzia del quale è posto il termine decadenziale di impugnazione
dei provvedimenti amministrativi, subirebbe un grave vulnus ove fosse consentito
farne valere, sia pure ad altri fini, l'illegittimità, dopo che sia ispirato
detto termine di decadenza. La Corte d'appello non ha inoltre considerato che,
ove la pretesa risarcitoria venga azionata sul mero presupposto
dell'illegittimità del provvedimento negativo espressamente adottato dalla
P.A., la questione in tal modo sollevata non si contraddistingue per il
carattere dell'incidentalità richiamato dall'art. 34 c.p.c., ma assume natura
principale, con la conseguenza che - essendo precluso nel giudizio risarcitorio
l'accertamento in via principale dell'illegittimità dell'atto, e ciò a causa
del mancato esperimento degli specifici rimedi riguardo ad esso previsti - la
domanda di risarcimento dovrebbe essere rigettata in quanto il fatto produttivo
del danno sarebbe insuscettibile di essere qualificato illecito. Con il secondo
motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art.
1227 c.c., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della
controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, per avere la Corte
d'appello erroneamente ritenuto che la questione inerente al concorso colposo
del debitore ex art. 1227 c.c., in funzione calmieratrice dell'ammontare del
danno richiesto fosse assorbita dal superamento del principio relativo alla
pre-giudizialità dell'annullamento del diniego, trascurando tra l'altro di
considerare che il resistente aveva proceduto alla costruzione del manufatto
destinato all'esercizio dell'attività commerciale prima di conoscere se tale
attività sarebbe stata consentita dall'amministrazione competente.
Con il terzo motivo
i ricorrenti hanno dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043
c.c., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in
relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, in quanto la Corte d'appello ha omesso
di considerare che ai fini della sussistenza di una responsabilità della P.A.
in materia di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. è necessario accertare
l'esistenza di un evento dannoso; la qualificabilità del danno come ingiusto;
la riferibilità dell'evento dannoso alla condotta della P.A.; l'imputabilità
dell'evento dannoso a dolo o colpa della P.A., Affermando che l'evento dannoso
sia rappresentato dalle spese sostenute dal resistente per la realizzazione di
un impianto di allevamento per coccodrilli mai entrato in funzione, il giudice
del merito non avrebbe considerato, innanzi tutto, che il D.G. aveva sostenuto
tali spese a proprio rischio e pericolo, per effetto di un'iniziativa del tutto
personale. I Ministeri ricorrenti, ciascuno nell'ambito di propria competenza,
si erano attivati più volte nell'illustrare al resistente quale fosse l'iter da
seguire al fine di avviare una corretta procedura per l'ottenimento della
licenza di importazione di loricati a scopo di allevamento commerciale
(produzione di certificato Cites regolarmente rilasciato dalla competente
Autorità del Paese esportatore; richiesta al Ministero dell'Agricoltura e
Foreste dell'attestato di pre- importazione; espressione dell'apposito parere da
parte la Commissione scientifica Cites; richiesta di rilascio della licenza di
importazione al Ministero Commercio Estero). Trattandosi, nella specie, di
interesse pretensivo, ai fini dell'affermazione di responsabilità della P.A.
non poteva essere sufficiente l'affermazione dell'illegittimità dell'atto, ma
era necessario accertare l'effettiva spettanza in capo al privato del bene della
vita che egli tendeva ad ottenere mediante la propria istanza.
Particolarmente
carente sarebbe poi l'istruttoria (e, conseguentemente, la motivazione della
sentenza impugnata) in ordine all'illegittimità del provvedimento con il quale
il Ministero dell'Agricoltura ed il Ministero del Commercio hanno negato,
rispettivamente, il rilascio dell'attestato di preimportazione e della licenza
di importazione. La Corte d'appello non avrebbe infatti considerato che la
Commissione scientifica si era espressa nel pieno rispetto della vigente
normativa Cites, essendosi limitata, con il suo parere, ad applicare l'art. 4,
comma 3, secondo capoverso, della Convenzione di Washington secondo cui,
"quando un'autorità scientifica determinerà che l'esportazione di
specimen di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di
conservarla, in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua
funzione negli ecosistemi in cui si trova e, ad un livello nettamente superiore
a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell'appendice 1, essa
informerà l'autorità amministrativa competente comunicando le misure
appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione
per il commercio degli specimens della detta specie". La Commissione,
inoltre, era tenuta a rispettare l'intento principale che il legislatore
internazionale e nazionale hanno perseguito nel disciplinare la materia in
questione, ossia quello di proteggere le specie di fauna e flora minacciate di
estinzione attraverso la regolamentazione del commercio internazionale degli
animali e piante appartenenti a queste specie; ed il parere era stato appunto
motivato con il rilievo che la propagazione a scopo commerciale di animali
appartenenti all'Ordine Crocodylia al di fuori dell'area distributiva originaria
non poteva giovare ai fini della conservazione della specie, mentre avrebbe
nuociuto sia alla specie in questione sia al suo ambiente naturale, dal momento
che non si instauravano i fattori in situ e di ritorno economico necessari alla
loro sopravvivenza. La Commissione si era inoltre limitata ad applicare i
principi fondamentali cui si ispira la Convenzione di Washington del 1973,
principi in base ai quali la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la
loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi
naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future; la
coscienza del valore sempre crescente dal punto di vista estetico, scientifico,
culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche; il
riconoscimento che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori
protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;
il riconoscimento
inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di
determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo
sfruttamento a seguito del commercio internazionale; la convinzione che è
necessario prendere con urgenza delle misure a questo scopo. L'allevamento di
alcune specie di animali, tra cui i loricati, assume valore economico per le
popolazioni del Terzo mondo; ed autorizzare allevamenti a scopo commerciale al
di fuori di queste aree non rispetterebbe il suddetto principio e al contempo
metterebbe a rischio l'unica fonte di sostentamento delle popolazioni locali
determinando il venir meno del loro interesse alla conservazione delle specie in
questione. La Commissione si sarebbe infine limitata a porre a fondamento del
proprio parere negativo il divieto sancito espressamente dalla L. 7 febbraio
1992, n. 150, art. 6 e dal D.M. 18 maggio 1992, di importare, detenere e
commercializzare specie appartenenti all'Ordine Crocodylia in quanto considerate
specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica. Nè spettava alla
Commissione scientifica - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
territoriale - il compito di effettuare sopralluoghi e valutare l'idoneità
degli impianti di allevamento, valutazione che l'Amministrazione non ha potuto
compiere sia in considerazione del parere negativo espresso dalla Commissione
scientifica, sia per effetto del divieto sancito dalla L. n. 150 del 1992, art.
6 e dal D.M. 18 maggio 1992, appena citati. La condotta della P.A., dunque, non
poteva essere considerata illegittima, nè la violazione del canone di
imparzialità poteva essere desunta - in mancanza di indagine sulle singole
situazioni - dal fatto che, nel periodo in cui al resistente veniva negato
l'attestato di preimportazione l'autorizzazione finale, ad altri soggetti fosse
stato rilasciato un provvedimento del tipo di quello da lui richiesto. Si tratta
del resto di autorizzazioni accordate prima dell'entrata in vigore della L. n.
150 del 1992 e per di più relative a zooparchi, vale a dire ad attività
diverse da quella di commercializzazione che il D.G. intendeva effettuare
mediante la vendita delle carni e delle pelli dei loricati allevati; nè risulta
che il resistente abbia mai fatto valere, in veste di controinteressato,
l'asserita illegittimità di quei provvedimenti.
Sotto altro
profilo, avendo la Commissione scientifica legittimamente espresso il proprio
parere fondandolo su argomentazioni esclusivamente scientifiche e giuridiche così
come previsto dalla normativa Cites, altrettanto legittimamente
l'Amministrazione si sarebbe conformata a tale parere.
2. Il primo motivo
è infondato. Come affermato in precedenti decisioni di questa Corte, nel caso
in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, in un giudizio
pendente alla data del 30 giugno 1998 (e, quindi, prima delle innovazioni
introdotte al sistema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice amministrativo con il D.Lgs. n. 80 del 1998 e dalla L. n. 205 del 2000,
art. 7, successiva, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 204 nella parte in cui non escludeva dall'ambito
della giurisdizione esclusiva delle controversi "nelle quali può essere
del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione -
autorità") una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della
P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, il giudice potrà
procedere ad accertare direttamente l'illegittimità del provvedimento
amministrativo, non essendo più ravvisabile la necessaria pregiudizialità del
giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, in passato
costantemente affermata per l'evidente ragione che solo in tal modo si perveniva
all'emersione del diritto soggettivo, e quindi all'accesso alla tutela
risarcitoria ex art. 2043 c.c., e potendo, al contrario, detto accertamento
essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità
della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito
delineata dall'art. 2043 c.c. secondo la nuova lettura della norma accolta dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 500 del 1999 (cfr. Cass. 22 luglio 2004, n.
13619). Confermando tale indirizzo, dal quale non si ravvisano ragiono per
discostarsi, le Sezioni Unite di questa Corte, con tre distinte ordinanze (13
giugno 2006, n. 13659; 13 giugno 2006, n. 13660; 15 giugno 2006, n. 13911) dopo
aver premesso tra l'altro che la teoria della pregiudizialità amministrativa,
"intesa come dipendenza del diritto al risarcimento dal previo
annullamento, era maturata in un contesto nel quale da un lato si escludeva la
risarcibilità del pregiudizio sofferto per il sacrificio di situazioni di
interesse legittimo, dall'altro si era omologato al trattamento di questa
situazione quella del diritto soggettivo degradato ad interesse", ha
osservato testualmente che "ammettere la necessaria dipendenza del
risarcimento dal previo annullamento dell'atto illegittimo e dannoso, anzichè
dal solo accertamento della sua illegittimità significherebbe restringere la
tutela che spetta al privato di fronte alla pubblica amministrazione" e che
"tutela risarcitoria autonoma delle situazioni di interesse legittimo
significa tutela che spetta alla parte per il fatto che la situazione soggettiva
è stata sacrificata da un potere esercitato in modo illegittimo e la domanda
con cui questa tutela è chiesta richiede al giudice di accertare l'illegittimità
di tale agire. Questo accertamento non può perciò risultare precluso dalla
inoppugnabilità del provvedimento, nè il diritto al risarcimento può essere
per sè disconosciuto da ciò che invece concorre a determinare il danno,
ovverosia la regolazione che il rapporto ha avuto sulla base del provvedimento e
che la pubblica amministrazione ha mantenuto nonostante la sua illegittimità".
3. Merita invece
accoglimento, nei limiti che seguono, il terzo motivo di ricorso. Come ancora di
recente testualmente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. 21 ottobre 2005, n.
20454), con la nota sentenza n. 500 del 22 luglio 1999, le Sezioni Unite di
questa Corte hanno rilevato che, agli effetti della risarcibilità, ai sensi
dell'art. 2043 c.c. si considera ingiusto il danno arrecato in difetto di una
causa di giustificazione, che non può restare a carico della vittima, ma deve
essere trasferito all'autore del fatto, in quanto lesivo di interessi
giuridicamente tutelati, quale che sia la qualificazione formale di detti
interessi e senza, in particolare, che ne sia determinante la strutturazione
come diritti soggettivi perfetti. La risarcibilità degli interessi legittimi -
la cui lesione è qualificabile in astratto come danno ingiusto - dipenda in
concreto dall'accertamento dell'effettività del danno e della sua ingiustizia,
dall'esistenza di un nesso causale tra l'evento e il comportamento illegittimo
della P.A. e da una componente di dolo o colpa dell'amministrazione-apparato,
che non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell'esercizio
della funzione amministrativa (nè, pertanto, conseguire ipso facto
all'accertata illegittimità dell'atto amministrativo), ma deve essere
verificata caso per caso dal giudice in ragione di un esercizio dell'azione
amministrativa che risulti in violazione di regole di imparzialità, correttezza
e buona amministrazione, quali limiti esterni alla discrezionalità. In altri
termini, ove sia stata dedotta davanti al giudice ordinario una domanda
risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo
esercizio della funzione pubblica, il giudice, al fine di stabilire se la
fattispecie concreta sia o no riconducibile nello schema normativo delineato
dall'art. 2043 c.c.., dovrà a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se il
danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su
un interesse rilevante per l'ordinamento, che può essere indifferentemente un
interesse tutelato nelle forme del diritto soggettivo assoluto o relativo),
ovvero nelle forme dell'interesse legittimo (quando, cioè, questo risulti
funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, poichè è la
lesione dell'interesse al bene che rileva ai fini in esame), o altro interesse
(non elevato ad oggetto di immediata tutela ma)giuridicamente rilevante (in
quanto preso in considerazione dall'ordinamento a fini diversi da quelli
risarcitori, e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto); c)
accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri
generali, se l'evento dannoso sia riferibile a una condotta (positiva o
omissiva)della P.A.; d) stabilire se il predetto evento dannoso sia imputabile a
dolo o colpa della P.A. ciò premesso, debbono essere disattese le doglianze dei
ricorrenti i quali, per contestare l'assenza di colpa della P.A., hanno fatto
riferimento a norme, direttive e pareri inerenti alla protezione della fauna
allo stato naturale e delle specie di animali selvatici in estinzione per
finalità di conservazione dell'ambiente e dell'equilibrio dell'ecosistema,
laddove nella specie si tratta di importazione di animali di allevamento, nati e
cresciuti in cattività e tali, quindi, che la loro importazione, anche a scopo
commerciale non costituisce pregiudizio per dette finalità. Deve essere
ugualmente disattesa la tesi degli stessi ricorrenti secondo cui il danno
lamentato dal resistente sarebbe riconducibile esclusivamente all'inziativa
dello stesso D.G. il quale effettuò la costruzione dell'impianto senza
attendere l'esito della domanda di autorizzazione e pur nella consapevolezza che
per l'importazione dei loricati erano necessari sia il certificato di
preimportazione sia il permesso di importazione. L'esistenza di impianti idonei
costituisce infatti una delle condizioni per ottenere la licenza, pur essendo
mancata nel giudizio di merito (e, comunque, non risultando essere stata
effettuata) una specifica indagine al fine di accertare se ed in che misura
parte di tali spese sia stata eventualmente sostenuta allorchè - per quanto di
seguito precisato - il D.G. era nelle condizioni di conoscere che la licenza non
sarebbe stata rilasciata.
Nella sentenza
impugnata risulta tuttavia carente l'indagine relativa al nesso di causalità.
Al riguardo occorre precisare che, secondo quanto rilevato dal giudice di primo
grado, l'importazione di loricati vivi da paesi extracomunitari era soggetta sia
ad un'attestazione del Ministero dell'agricoltura e foreste (certificato di c.d.
"pre-importazione), sia ad una licenza di importazione; e tale rilievo del
Tribunale non può considerarsi contrastato dal richiamo fatto dal D.G. nel
controricorso all'art. 7, quinto comma della Convenzione di Washington sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata il 3 marzo 1973 e ratificata in Italia con L. 19 dicembre 1975, n. 874
("quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà
verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in
cattività......o che si tratta di una parte di un tale animale....un
certificato di questa autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in
sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli
articoli 3, 4 e 5"), norma per la quale, all'evidenza, l'attestazione
dell'autorità amministrativa in essa menzionata ha valore sostitutivo dei
permessi di importazione limitatamente alla sola certificazione che si tratta di
specimen di una specie animale allevato in cattività. Orbene, l'affermazione
relativa all'esistenza del nesso di causalità tra la condotta illegittima
imputata alla Pubblica Amministrazione ed il danno riconosciuto al D.G., avrebbe
implicato la specifica individuazione del momento in cui può considerarsi che
il resistente ha presentato un'istanza, corredata dei richiesti certificati,
volta ad ottenere un attestato di pre-importazione di loricati a scopo
commerciale, e la precisa individuazione del momento in cui venne presentata la
successiva domanda di licenza di importazione, a tal fine nessun rilievo potendo
attribuirsi, tra l'altro, alla istanza presentata per il diverso fine - cui si
riferiscono i pareri della USL n. (OMISSIS) di Sessa Aurunca e la presa d'atto
di tali pareri da parte del Sindaco di Sessa Aurunca - della stabulazione di 39
vasche per l'allevamento di loricati nell'ambito di un Centro studi e ricerche
per acclimatamento, riproduzione genetica delle razze, ripopolamento,
allevamento zoopark e conservazione di animali pregiati.
E' in relazione
alla precisa individuazione dei detti due momenti che avrebbero dovuto essere
valutati sia il soddisfacimento del requisito relativo alla idoneità degli
impianti di allevamento, sia l'incidenza che, rispetto al diniego della Pubblica
Amministrazione, possono avere avuto - eventualmente con l'effetto di escludere
il nesso di causalità - non tanto le previsioni della L. 7 febbraio 1992, n.
150, presa in considerazione dalla sentenza impugnata, il cui art. 6 si
riferisce effettivamente (in forma più limitativa di quanto non traspaia dal
titolo della legge) al divieto di commercio e detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili "selvatici", quanto le successive modifiche
apportate dalla L. 13 marzo 1993, n. 59 in sede di conversione del decreto L. 12
gennaio 1993, n. 2, con le quali venne introdotto esplicitamente un divieto di
commercio e detenzione anche di "esemplari vivi di mammiferi e rettili
provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la
salute e per l'incolumità pubblica", divieto poi ripreso anche in
disposizioni di legge posteriori.
La motivazione
contenuta sul punto nella sentenza della Corte d'appello non appare infatti
esauriente con riguardo all'accertamento del nesso di causalità, nè appare
idonea ad escludere che una parte almeno delle spese di costruzione
dell'impianto possa essere dovuta a una condotta del resistente rilevante sotto
il profilo dell'art. 1227 c.c..
Consegue da quanto
sopra che il primo motivo di ricorso deve essere respinto, mentre va accolto il
terzo motivo, con assorbimento del secondo, Cassazione della sentenza impugnata
e rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche ai fini
delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge
il primo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo; dichiara assorbito il
secondo; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche ai fini delle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in
Roma, il 26 giugno 2007.
Depositata in
Cancelleria il 17 ottobre 2007.
Cass.
S.U. 30254/08: discussione e decisione sulla questione della pregiudizialità
amministrativa
ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ.
……… omissis
Il ricorso principale è in conclusione nel suo complesso inammissibile.
Tuttavia non è esaurito il dovere della sezioni unite di pronunciarsi sui
ricorsi.
7. - La Corte osserva, infatti, che l`istituto della pregiudizialità
amministrativa nei suoi rapporti con la tutela risarcitoria degli interessi
legittimi si presenta oggi come questione rilevante e di particolare importanza.
Essa si presterà dunque ad essere discussa dalle Sezioni unite in vista
della enunciazione di un apposito principio di diritto, in applicazione dell`art.
363 cod. proc. civ., come già è stato fatto in tema di giurisdizione con la
sentenza 28 dicembre 2007 n. 27187, se ne risulterà dimostrato che si tratta di
questione che rientra nel sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione, cui
l`art. 111, ultimo comma, Cost. assoggetta anche le decisioni del Consiglio di
Stato e che l`art. 374, primo comma, in relazione all`art. 362, primo comma,
cod. proc. civ. attribuisce alla Corte di cassazione a sezioni unite, attraverso
il mezzo del ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione.
8.1. - Prima di accingersi a tale indagine, conviene delimitare lo stesso
ambito della questione.
E` implicito in quanto si è già osservato, che il campo in cui la questione
ha ragione di porsi non coincide con l`intero ambito della giurisdizione del
giudice amministrativo, perché, pur quando la controversia concerne una materia
di giurisdizione esclusiva, di pregiudizialità amministrativa si può
discorrere solo se si lamenti che la P.A. ha sacrificato o non realizzato un
interesse con un suo provvedimento illegittimo, non anche quando un diritto è
stato sacrificato con un comportamento, che pur si iscriva in una serie
presidiata da un originario atto di esercizio di potere amministrativo.
Perché questo, come è stato già posto in rilievo con la ordinanza 27
giugno 2007 n. 14794 della Corte a sezioni unite, può assumere i caratteri di
un fatto giuridico che rileva nel senso di attrarre la controversia all`area
della giurisdizione esclusiva, ma non anche di fatto che muta in quella di
interesse legittimo la qualificazione come diritto soggettivo che spetta alla
situazione sacrificata ed in attesa di tutela.
Detto questo, si nota che la questione muove da un presupposto che oggi si può
considerare non più in discussione e condiviso anche da buona parte della
giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che dei Tribunali amministrativi
regionali.
L`art. 7, comma 3, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 - dopo le modifiche che vi
sono state apportate con l`art. 35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e con l`art.
7 della L. 21 luglio 2000, n. 205 - dispone che il tribunale amministrativo
regionale, nell`ambito della sua giurisdizione e perciò pure nell`ambito della
sua giurisdizione di legittimità conosce anche di tutte le questioni relative
all`eventuale risarcimento del danno.
La Corte costituzionale, prima con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204 poi con
la sentenza 11 maggio 2006 n. 291, ha segnalato il fondamento di legittimità di
questa attribuzione e lo ha indicato nell`art. 24 Cost., perciò nel principio
di effettività della tutela giurisdizionale, il quale richiede che il giudice
cui è affidata la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi nei
confronti della pubblica amministrazione sia munito di adeguati poteri.
Sia il Consiglio di Stato e sia questa Corte a Sezioni unite hanno in seguito
affermato, in modo costante e coerente, che spetta al giudice amministrativo, in
presenza di atti della P.A., espressione di potere, ma connotati da illegittimità
e di fatto lesivi, dare tutela al privato anche in forma risarcitoria.
Ragione di permanente incertezza deriva invece dal dissenso tra le Corti su
un diverso punto.
Questa Corte, a sezioni unite, con le ordinanze nn. 13659 e 13660 del 2006 ha
affermato che, di fronte ad un atto della P.A. che ne sacrifica l`interesse o
manca di realizzarlo, la parte, che ha l`onere di rivolgersi al giudice
amministrativo per ottenere tutela, può scegliere di chiedere il solo
risarcimento del danno.
Per contro, l`Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione che
s`è esaminata, ha ribadito l`orientamento per cui la tutela risarcitoria degli
interessi legittimi presuppone che la illegittimità sia accertata e perciò,
quando l`atto non sia stato già annullato, in sede amministrativa o dal
giudice, la domanda risarcitoria non può essere da lui esaminata, se non in
presenza di una tempestiva domanda di annullamento.
8.2. - La Corte, a sezioni unite, nelle ordinanze del 2006, attinta la
conclusione che la L. 21 luglio 2000, n. 2005, all`art. 7 ha dato al giudice
amministrativo la giurisdizione sulla domanda autonoma di risarcimento del
danno, ha osservato: - <Tutela risarcitoria autonoma significa tutela che
spetta alla parte per il fatto che la situazione soggettiva è stata sacrificata
da un potere esercitato in modo illegittimo e la domanda con cui questa tutela
è chiesta richiede al giudice di accertare l`illegittimità di tale agire.
Questo accertamento non può perciò risultare precluso dalla inoppugnabilità
del provvedimento né il diritto al risarcimento può essere per sé
disconosciuto da ciò che invece concorre a determinare il danno, ovvero la
regolazione che il rapporto ha avuto sulla base del provvedimento e che la
pubblica amministrazione ha mantenuto nonostante la sua illegittimità. Dunque
il rifiuto della tutela risarcitoria autonoma, motivato sotto gli aspetti
indicati, si rivelerà sindacabile attraverso il ricorso per cassazione per
motivi attinenti alla giurisdizione>.
Più di recente, questa impostazione è stata ribadita dalle Sezioni unite
nella ordinanza 16 novembre 2007 n. 23471, in sede di regolamento preventivo di
giurisdizione in relazione a domanda risarcitoria autonoma proposta a giudice
ordinario, senza che fosse stato chiesto al giudice amministrativo
l`annullamento dell`atto lesivo.
Tuttavia l`impostazione non ha trovato unanimi consensi con la conseguenza
che su di essa è dunque necessaria un`ulteriore riflessione.
9. - Contro le decisioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione -
così il terzo comma dell`art. 111 Cost., divenuto l`ottavo dopo la L. cost. 23
novembre 1999, n. 2 "Inserimento dei principi del giusto processo nell`art.
Ili della Costituzione".
La norma delimita ed al tempo stesso descrive, attraverso l`espressione
<per i soli motivi inerenti alla giurisdizione>, l`ambito ed i limiti del
sindacato per violazione di legge che la Corte a sezioni unite può compiere
anche sulle sentenze dei giudici speciali, quando ad essere impugnata è una
decisione del giudice amministrativo.
Primo e necessario interprete della norma è la stessa Corte, chiamata a
conformare l`esercizio del suo potere giurisdizionale in questo campo sul
significato che all`espressione deve essere riconosciuto.
10.1. - Anche a proposito di questa norma, l`interpretazione deve tenere
conto della evoluzione che nel tempo l`ordinamento, nel suo complesso, ha
conosciuto.
Evoluzione caratterizzata da una molteplicità di fattori.
Tra questi, il rapporto tra diritto comunitario ed ordinamento interno ed il
ruolo della giurisdizione nel rendere effettivo il principio del primato del
diritto comunitario; la rimozione del limite alla tutela risarcitoria degli
interessi legittimi, la caduta del limite dei diritti consequenziali in rapporto
alla tutela risarcitoria dei diritti nell`ambito della giurisdizione esclusiva e
l`estensione ai diritti consequenziali d`ogni forma di tutela pertinente alla
giurisdizione del giudice amministrativo; la coeva progressiva espansione della
giurisdizione esclusiva (rispetto alle nove ipotesi regolate dall`art. 29 T.U.
22 giugno 1924, n. 1054); il rilievo assunto dal canone della effettività della
tutela e dal principio di unità funzionale della giurisdizione nella
interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina; la
riaffermazione del rilievo costituzionale del principio del giusto processo; il
nuovo ruolo assunto nell`ordine delle fonti dal diritto pattizio internazionale;
l`emersione, come corollario del principio di effettività, della regola di
conservazione degli effetti prodotti sul piano processuale e sostanziale dalla
domanda di giustizia. 10.2. - Giurisdizione - è stato osservato da più parti -
è termine che può essere inteso in diversi modi.
Nel tessuto della Costituzione non è oggi possibile dubitare che per
giurisdizione deve essere inteso non in sé il potere di conoscere di date
controversie, attribuito per una specifica parte a ciascuno dei diversi ordini
di giudici di cui l`ordinamento è dotato, ma quel potere che la legge assegna e
che è conforme a Costituzione che sia assegnato ai giudici perché risulti
attuata nel giudizio la effettività dello stesso ordinamento.
Giurisdizione, nella Costituzione, per quanto interessa qui, è termine che
va inteso nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi e
dunque in un senso che comprende le diverse tutele che l`ordinamento assegna ai
diversi giudici per assicurare l`effettività dell`ordinamento.
Che ciò sia si desume dalla convergenza di più norme della Costituzione:
l`art. 24, primo comma, che guarda ai diritti ed agli interessi, sia come
situazioni giuridiche di cui le parti sono titolari sia come oggetto del diritto
delle parti di agire in giudizio per la tutela di tali situazioni di interesse
sostanziale protette dall`ordinamento; l`art. 113, primo e secondo comma, da cui
si trae che la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, contro gli
atti della pubblica amministrazione, da un lato è sempre ammessa dinanzi agli
organi di giurisdizione amministrativa, dall`altro non può essere limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti; l`art.
111, primo comma, che, mediante i principi del giusto processo e della sua
ragionevole durata, esprime quello di effettività della tutela giurisdizionale.
Se attiene alla giurisdizione l`interpretazione della norma che l`attribuisce,
vi attiene non solo in quanto riparte tra gli ordini di giudici tipi di
situazioni soggettive e settori di materia, ma vi attiene pure in quanto
descrive da un lato le forme di tutela, che dai giudici si possono impartire per
assicurare che la protezione promessa dall`ordinamento risulti realizzata,
dall`altro i presupposti del loro esercizio.
10.3. - Interessa qui dare giustificazione dell`assunto, che è norma sulla
giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell`attribuzione del
potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto al potere stabilendo
attraverso quali forme di tutela esso si estrinseca.
La giustificazione può essere svolta avendo riguardo alla tutela
risarcitoria come aspetto della giurisdizione esclusiva.
10.4. - Il terzo comma dell`art. 7 della legge TAR - riproducendo nella
sostanza la disposizione contenuta nell`art. 30, secondo comma, del R.D. 1054
del 1924 sul Consiglio di Stato - aveva stabilito che nelle materie deferite
alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi restavano riservate
all`autorità giudiziaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali
consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell`atto o provvedimento contro
cui si ricorre.
Ma, intervenuto l`art. 13 della L. 19 febbraio 1992, n. 142 in adempimento
degli obblighi comunitari ed affermatosi con la sentenza 22 luglio 1999 n. 500
delle sezioni unite il principio per cui, di fronte ad un esercizio illegittimo
della funzione pubblica, diritto al risarcimento del danno ingiusto v`era in
presenza del sacrificio di una qualsiasi situazione di interesse rilevante da
cui fosse derivato danno, la tutela risarcitoria era divenuta ammissibile
davanti al giudice ordinario come tutela autonoma, salvi i casi di giurisdizione
esclusiva estesa ai diritti consequenziali.
La disposizione è poi ricaduta nell`ambito di applicazione della norma
abrogante dettata dall`art. 35.5. del D. Lgs. 80 del 1998, sostituito dall`art.
7 lett. e) della legge 205 del 2000, con cui si è stabilito che fosse abrogata
ogni disposizione che prevedeva la devoluzione al giudice ordinario delle
<controversie sul risarcimento del danno conseguente all`annullamento di atti
amministrativi>.
Con l`art. 7 lett. e) della legge 205 del 2000 è stato anche sostituito il
primo comma dell`art. 35.1. del D. Lgs. 80 del 1998, ed è stato stabilito che
<Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno ingiusto>.
10.5. - Orbene, a proposito della legittimità costituzionale dell`art. 35.1.
si deve muovere dal considerare quanto ha osservato la Corte costituzionale non
solo nelle sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006, ma anche nella sentenza 77 del
2007.
La sentenza della Corte sul tema della translatio iudicii - che trae le
conseguenze dal parallelo attuale significato della competenza e della
giurisdizione - si presenta innervata da tre ordini di considerazioni.
La pluralità dei giudici costituisce una articolazione interna di un sistema
di organi nel suo complesso deputato a dare una risposta di merito alla domanda
di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi.
Se la tutela giurisdizionale deve essere effettiva e tanto più riesce ad
esserlo in quanto siano messe a frutto le distinte competenze dei vari ordini di
giudici; una volta che la domanda dì giustizia sia formulata; le norme
processuali, che sono destinate ad assicurare il rispetto della garanzia
costituzionale del giudice naturale in funzione della migliore decisione,
debbono prevedere i congegni che consentono di riparare l`errore compiuto della
parte nella scelta del giudice, ma anche di superare l`errore del giudice nel
denegare la giurisdizione, perché altrimenti il diritto alla tutela
giurisdizionale risulterebbe frustrato dalle stesse norme che sono ordinate al
suo migliore soddisfacimento.
Come a questa esigenza è informato il sistema delle norme che presiedono
alla distribuzione delle competenze nell`ambito dello stesso ordine di giudici,
così gli artt. 24 e 111 Cost. impongono che ciò sia per il sistema delle norme
che regolano il riparto della competenza giurisdizionale tra i diversi ordini di
giudici.
I principi di unità funzionale della giurisdizione e di effettività della
tutela giurisdizionale sono anche alla base delle precedenti decisioni in tema
di giurisdizione esclusiva.
Nella sentenza 191 del 2006 la Corte costituzionale ha messo in rilievo
l`importanza dell`osservazione già fatta nella sentenza 204 del 2004: non
costituire altra materia di giurisdizione esclusiva l`attribuzione al giudice
amministrativo del potere di risarcire il danno subito dalla parte a causa delle
illegittime modalità di esercizio della funzione amministrativa.
E da un lato ne ha descritto il valore, di <attribuzione alla
giurisdizione amministrativa della tutela risarcitoria - non a caso con la
medesima ampiezza, e cioè sia per equivalente sia in forma specifica, che
davanti al giudice ordinario>; da altro lato ne ha rinvenuto il fondamento di
legittimità costituzionale <nella esigenza, coerente con i principi
costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost. di concentrare davanti ad un
unico giudice l`intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio
della funzione pubblica>, (all`uopo richiamando la sentenza 22 luglio 1999 n.
500/SU di questa Corte).
10.6. - Il senso di quest`impostazione - secondo la spiegazione che ne ha
dato la Corte costituzionale - sta in ciò che, siccome giudice naturale della
legittimità della funzione pubblica è il giudice amministrativo, gli artt. 24
e 111 Cost., che postulano l`effettività della tutela giurisdizionale, vengono
a porsi come una sufficiente base di legittimazione sul piano costituzionale per
una scelta, che trascende la qualificazione sostanziale della pretesa
risarcitoria, per concentrare davanti ad un unico giudice l`intera tutela del
cittadino avverso le modalità di esercizio di quella funzione.
10.7. - La giustificazione che sul piano costituzionale quella Corte ha dato
a proposito delle disposizione dettata dal primo comma dell`art. 35 e che l`ha
condotta a negare che la domanda del cittadino vada rivolta al giudice ordinario
per ciò solo che abbia come oggetto esclusivo il risarcimento del danno è
stata dunque, che essa è valsa a realizzare una giurisdizione piena del giudice
della funzione pubblica in nome della effettività della tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi di fronte alla pubblica amministrazione.
10.8. - Orbene, quando dal giudice amministrativo si afferma che la tutela
risarcitoria può essere somministrata dal quel giudice, in presenza di atti
illegittimi della pubblica amministrazione, solo se gli stessi siano stati
previamente annullati in sede giurisdizionale o di autotutela, si finisce col
negare in linea di principio che la giurisdizione del giudice amministrativo
includa nel suo bagaglio una tutela risarcitoria autonoma, oltre ad una tutela
risarcitoria di completamento.
E perciò, presupposto, in ipotesi, che rientri nei poteri del giudice
amministrativo erogare la tutela risarcitoria autonoma, il rigetto della
relativa domanda, si risolve in un rifiuto di erogare la relativa tutela.
Ed infatti, tale rifiuto dipenderebbe non da determinanti del caso concreto
sul piano processuale o sostanziale, ma da un`interpretazione della norma
attributiva del potere di condanna al risarcimento del danno, che approda ad una
conformazione della giurisdizione da cui ne resta esclusa una possibile forma.
Ma ciò si traduce in menomazione della tutela giurisdizionale spettante al
cittadino di fronte all`esercizio illegittimo della funzione amministrativa ed
in una perdita di quella effettività, che ne ha giustificato l`attribuzione al
giudice amministrativo.
11.1. - Rientra d`altra parte nello schema logico del sindacato per motivi
inerenti alla giurisdizione l`operazione che consiste nell`interpretare la norma
attributiva dì tutela, per verificare se il giudice amministrativo non rifiuti
lo stesso esercizio della giurisdizione, quando assume della norma
un`interpretazione che gli impedisce di erogare la tutela per come essa è
strutturata, cioè come tutela risarcitoria autonoma.
11.2. - E` pacifico, invero, che possibile oggetto di sindacato per motivi
inerenti alla giurisdizione sia anche la decisione che neghi la giurisdizione
del giudice adito.
11.3. - Storicamente, la problematica del giudizio sulla questione di
giurisdizione si è venuta costruendo come problema di riparto tra le
giurisdizioni.
La più diffusa esperienza giurisprudenziale sull`argomento si è avuta
riguardo al confronto tra la giurisdizione del giudice ordinario, che è una
giurisdizione sul rapporto, e quella del giudice amministrativo, che, nata come
giurisdizione sull`atto, nel quadro non più di una giurisdizione speciale, si
va anch`essa trasformando in una giurisdizione sul rapporto, specie sotto il
profilo della tutela risarcitoria, dopo il crollo del muro della irrisarcibilità
dell`interesse legittimo.
Il modello della giurisdizione esclusiva solo con la legge sui TAR ha preso
ad essere effettivamente impiegato dal legislatore in campi diversi da quello,
precipuo, delle controversie traenti origine dal rapporto di pubblico impiego e
così lo stabilire se i giudici dei due ordini avevano sbagliato nell`esercitare
o rifiutare di esercitare la giurisdizione s`è tradotto nel compiere, in base
all`ordinamento ed alla interpretazione della pertinente norma di
qualificazione, l`operazione d`attribuire alla concreta situazione giuridica
dedotta in giudizio come oggetto dì tutela la natura di diritto soggettivo od
interesse legittimo.
Lo strumento logico che ne è risultato forgiato - consistente nel verificare
se la decisione abbia attuato un Superamento dei limiti esterni della
giurisdizione> - ha assunto in questo modo il significato di una
certificazione di correttezza dell`operazione ermeneutica compiuta dal giudice,
se ed in quanto condotta al solo livello di qualificazione, della situazione
soggettiva dedotta in giudizio, alla stregua del diritto oggettivo.
Le norme sulle diverse fattispecie di giurisdizione esclusiva, delineando il
loro ambito di applicazione in base alla presenza di fattori ulteriori rispetto
alla situazione soggettiva di interesse legittimo hanno comportato invece la
necessità di estendere l`opera di qualificazione dei fatti oggetto di giudizio
a quelli cui la norma attributiva di giurisdizione ha assegnato la portata di
delimitare l`ambito delle controversie costituenti la materia di giurisdizione
esclusiva.
Ma, pur così ampliato il campo del suo impiego, la regola dei limiti esterni
è in grado di servire allo scopo di espungere dall`area dei motivi attinenti
alla giurisdizione ogni segmento del giudizio che si rivela estraneo alla
ricognizione della portata della norma che attribuisce giurisdizione,
ricognizione che costituisce invece l`oggetto su cui al giudizio del giudice
amministrativo si può sovrapporre, modificandolo, quello della Corte di
cassazione a sezioni unite
11. 4. - Peraltro, come mostra nel campo della giurisdizione di merito il
caso dei ricorsi per l`ottemperanza (artt. 27 n. 4 del R.D. 26 giugno 1924, n.
1054 e 7, comma 1, L. 6 dicembre 1971, n. 1034) - che, a ben vedere, integrano
una forma di tutela, più che una materia - una questione di giurisdizione si
presenta anche quando non è in discussione che la giurisdizione spetti al
giudice cui ci si è rivolti, perché è solo quel giudice che secondo
l`ordinamento la può esercitare, ma si deve invece di stabilire se ricorrono -
in base alla norma che attribuisce giurisdizione - le condizioni perché il
giudice abbia il dovere di esercitarla (così, in rapporto al decreto di
accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato, il configurarsi come
giudicato ha potuto essere discusso come questione di giurisdizione da Sez. Un.
2 ottobre 1953 n. 3141 e più di recente Sez. Un. 18 dicembre 2001 n. 2448).
11.5. - E` parso che le ordinanze di questa Corte del 2006 non si siano
attenute al canone richiamato al punto 11.2. ed abbiano invece preconizzato una
invasione dell`ambito proprio della giurisdizione del giudice amministrativo, là
dove, interpretata la norma dettata dall`art. 7 della legge TAR nel testo
modificato dalla legge 205 del 2000, nel senso che abbia attribuito la tutela
risarcitoria degli interessi legittimi al giudice amministrativo, hanno anche
detto che nella norma non vi è il limite per cui la domanda di tale tutela
allora solo determina nel giudice amministrativo il dovere di giudicarne il
fondo, quando dell`atto illegittimo è chiesto od è stato già pronunciato
l`annullamento.
Ma, da un punto di vista logico e per quello che si è detto, questo assunto
non convince.
Postulare che la norma che attribuisce ad un giudice una forma di tutela lo
faccia sulla base di un determinato presupposto positivo o negativo, dalla cui
presenza ne dipenda l`erogazione, per un verso, come si è visto, inerisce al
giudizio che quel giudice deve compiere per stabilire in che limiti la
giurisdizione gli è attribuita.
Per altro verso, il sindacato che assume a suo oggetto questo tratto si
arresta e non oltrepassa il limite oltre il quale non può essere esercitato,
perché si appunta su un aspetto della norma e si traduce in una decisione della
Cassazione, che vincola ad esercitare la giurisdizione rispettando i tratti
essenziali della forma di tutela in questione, senza pretendere di costringere a
riconoscere rispettati dalla domanda né le condizioni processuali d`una
decisione di merito né ì fatti che danno in concreto diritto alla tutela
richiesta.
11.6. - Le sezioni unite sono in conclusione autorizzate a passare alla
discussione della questione di particolare importanza in precedenza anticipata,
al punto 7.
12.1. - Punto di partenza nell`indagine sulla disciplina positiva della
tutela degli interessi legittimi come dei diritti soggettivi non può non essere
l`art. 24, primo comma, Cost.
Dal quale - perché dispone che tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti ed interessi legittimi - non pare sia possibile trarre se non
il significato che dei diritti e degli interessi, di cui è titolare, ognuno è
arbitro di chiedere tutela e che perciò a ciascuno spetta non solo di scegliere
se chiedere tutela giurisdizionale, ma anche di scegliere di quale avvalersi,
tra le diverse forme di tutela apprestate dall`ordinamento, per reagire al fatto
che l`interesse sostanziale della parte, protetto dall`ordinamento, sia rimasto
insoddisfatto.
Queste sezioni unite, nelle ordinanze del 2006 e del resto in consonanza con
diffusi orientamenti della dottrina, alla luce della Costituzione e dello stadio
di evoluzione dell`ordinamento, avevano già avuto modo di porre l`accento sulla
insostenibilità di precedenti ricostruzioni della figura dell`interesse
legittimo e della giurisdizione amministrativa, che il primo configuravano come
situazione funzionale a rendere possibile l`intervento degli organi della
giustizia amministrativa, e della seconda predicavano la natura di giurisdizione
di diritto oggettivo, e dunque di mezzo direttamente volto a rendere possibile,
attraverso una nuova determinazione amministrativa, il ripristino della legalità
violata e solo indirettamente a realizzare l`interesse del privato.
12.2. - Altro punto di riferimento è rappresentato, per ciò che interessa
qui, dall`art. 113, primo e secondo comma, Cost. e dal precetto in essi
contenuto, che è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giustizia ordinaria o amministrativa
e che tale tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione.
Il precetto è venuto ad assumere ulteriore concretezza a cavallo della fine
del `900, quando, con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la riflessione compiuta
dalle sezioni unite con la sentenza 500 del 1999 sulla vicenda della
risarcibilità degli interessi legittimi e la disciplina al riguardo introdotta
infine con la L. 21 luglio 2000, n. 205, ha finito con l`essere acquisito che,
se l`ordinamento protegge una situazione di interesse sostanziale, in presenza
di condotte che ne impediscono o mancano di consentirne la realizzazione, non può
essere negato al suo titolare almeno il risarcimento del danno, posto che ciò
costituisce la misura minima, e perciò necessaria di tutela di un interesse,
indipendentemente dal fatto che la protezione assicurata dall`ordinamento in
vista della sua soddisfazione, sia quella propria del diritto soggettivo o
dell`interesse legittimo.
12.3. - Lo sbocco cui conduce il confluire di questa acquisizione nell`alveo
dei principi desunti dagli artt. 24 e 113 Cost. è che, per i diritti soggettivi
come per gli interessi, spetta al loro titolare tutela sul piano risarcitorio e,
se a questa si aggiunge altra forma di tutela, spetta al titolare della
situazione protetta, in linea di principio, scegliere a quale far ricorso in
vista di ottenere ristoro al pregiudizio provocatogli dall`essere mancata la
soddisfazione che è attesa attraverso la condotta altrui.
12.4.1. - L`ordinamento, come assoggetta con norme di diritto sostanziale
l`esercizio dei diritti a termini di prescrizione o di decadenza, così dispone
con norme di diritto processuale circa i tempi di accesso alla tutela
giurisdizionale; esclude in casi specifici determinate situazione soggettive
dall`attribuzione di una tra le forme di tutela invece in via generale
riconosciute a situazioni dello stesso tipo e, quando riconosce più forme di
tutela in concorso tra loro, può prevedere regole di coordinamento nell`atto di
farle valere.
E` in questo quadro che si inserisce il tema del rapporto tra tutela
demolitoria e tutela risarcitoria, rispetto alle situazioni di interesse
legittimo.
12.4.2. - Così, in diritto amministrativo europeo, delle decisioni delle
Istituzioni della Comunità prese nei suoi confronti la parte può chiedere
l`annullamento per motivi d`illegittimità nel termine
di sessanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, mentre ad un
eguale termine non è soggetta l`azione per responsabilità delle Istituzioni
comunitarie sul piano extracontrattuale.
La elaborazione giurisprudenziale di questo sistema - la cui ricostruzione,
peraltro, appare alla dottrina italiana non sicura - sembra non escludere la
possibilità che in sede di azione di danni si abbia un accertamento incidentale
circa l`illegittimità dell`atto non impugnato, anche se registra un sicuro
orientamento volto a negare il risarcimento almeno in un definito settore, in
particolare quando la relazione controversa intercorre solo tra il ricorrente e
la istituzione pubblica e la domanda di danni tende allo stesso risultato che si
sarebbe potuto conseguire con l`azione di annullamento.
12.4.3. - Il diritto civile presenta, da noi, in campo societario una
specifica disciplina della invalidità delle delibere delle società di
capitali.
Dove è negata la legittimazione all`azione di annullamento ed è data
l`azione di danni (art. 2377, quarto comma, cod. civ.), il termine per proporre
la domanda di risarcimento non è diverso da quello dell`azione di impugnazione
(art. 2377, sesto comma).
V è dunque, la specifica previsione di un termine di esercizio per l`azione
di danno.
D`altro canto, il diritto societario prevede ipotesi, in cui non sì può
pronunciare l`invalidità della delibera, ma la si può accertare in funzione
della condanna al risarcimento del danno (artt. 2377 penultimo comma; 2379-ter
secondo comma e 2504-quater secondo comma).
E` dunque la tutela demolitoria ad essere impedita - dalla sostituzione della
delibera o dalla sua avvenuta esecuzione - non lo stesso accertamento
dell`invalidità della delibera, in funzione della ammessa tutela risarcitoria.
12.4.4. - Nel campo del diritto del lavoro, ad una problematica di rapporti
tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria, dà luogo la disciplina del
licenziamento e della sua impugnazione (artt. 6 ed 8 della L. 15 luglio 1966, n.
604; 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300).
L`orientamento della giurisprudenza al riguardo è nel senso che la mancata
impugnazione del licenziamento nel termine fissato non comporta la liceità del
recesso del datore di lavoro (Cass. 12 ottobre 2006 n. 21833).
L`inoppugnabilità preclude sì al lavoratore oltre alla tutela reale della
reintegrazione nel posto di lavoro, di rivendicare tutela sul piano risarcitorio
per il danno costituito ed originato dalla mancata percezione degli emolumenti
altrimenti spettanti.
Ciò non toglie, però, che l`ingiustizia del licenziamento resta tale ed è
perciò suscettibile di accertamento se si presenta come componente di una più
ampia condotta lesiva, cioè quando ha concorso a provocare un danno, diverso da
quello patrimoniale costituito dalla perdita degli emolumenti.
12.4.5. - Nei rapporti tra privati ed in materia contrattuale, la scelta tra
i mezzi di reazione all`inadempimento - la condanna all`adempimento o la
risoluzione del contratto - è lasciata alla parte che lo subisce, ma vige la
regola di coordinamento per cui la prima non può essere più chiesta, quando lo
è stata la seconda, mentre ad ambedue ed a loro completamento si accompagna la
tutela risarcitoria, che tuttavia può essere esperita al posto delle altre
(art. 1453 cod. civ.).
12.5.1. - Le situazioni qui considerate - non a caso desunte dal dibattito
dottrinale e giurisprudenziale che ferve sull`argomento - mostrano che, nel
campo del diritto civile, rispetto ad uno schema generale di raccordo tra le
tutele, rappresentato dalla soluzione offerta dell`art. 1453 cod. civ.,
soluzioni specifiche sono approntate in riferimento a rapporti, che vivono in un
più complesso quadro organizzativo, e nei quali, siccome si considera
prevalente l`esigenza di stabilità dello stato di fatto originato dall`atto, si
tende a limitare nel tempo la sua invalidibilità, non escludendo la tutela
risarcitoria.
Tecnica non ignota, ora, anche al diritto amministrativo (art. 246.4. del
Codice dei contratti pubblici, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
12.5.2. - Appare dunque che la regolazione del rapporto, tra le forme di
tutela che rendono possibile soddisfare l`interesse protetto e tutela
risarcitoria dello stesso interesse, può essere attuata in modi diversi, che a
loro volta riflettono da parte del legislatore la valutazione delle esigenze
proprie di specifici tipi di rapporti, sicché a proposito di tale regolazione
non si può affermare la necessità logica che riguardi nello stesso modo ogni
concreta situazione di interesse riconducibile ad un medesimo schema tipico.
13.1. - Nelle ordinanze del 2006 le sezioni unite hanno osservato che è
certo nella disponibilità del legislatore disciplinare la tutela delle
situazioni soggettive assoggettando a termini di decadenza l`esercizio
dell`azione, come si è visto quando ha assoggettato in campo societario al
medesimo termine l`azione di impugnazione e quella di risarcimento spettante ai
soci non legittimati all`esercizio della prima.
Ma si è anche osservato che una norma siffatta oggi manca.
13.2. - Si postula, però, che dall`art. 7, quarto comma, della legge TAR -
quale è risultato dalle modificazioni, che vi sono state apportate, per il
tramite dell`art. 35.4. del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dall`art. 7 della L.
21 luglio 2000, n. 205 - si trae che il previo annullamento dell`atto impugnato
costituisca presupposto del riconoscimento di un diritto al risarcimento.
Ciò, perché il risarcimento v`è detto eventuale ed è considerato quale
oggetto di un diritto, che come specie rientra tra gli altri diritti
patrimoniali consequenziali.
E perché, si potrebbe forse aggiungere, vi si dice che il tribunale conosce
<di tutte le questioni relative al risarcimento del danno> e non - come in
disposizioni dettate in tema di giurisdizione esclusiva - anche delle
<controversie risarcitorie>.
Se non che, se il significato da attribuire alla disposizione fosse questo,
la replica sarebbe allora che la norma ha tratto alla tutela risarcitoria che
completa quella di annullamento e non alla tutela risarcitoria autonoma, che è
oggetto dì discussione.
13.3. - Che la tutela risarcitoria autonoma rientri tra quelle che secondo
l`ordinamento pertengono all`interesse legittimo deriva dalla natura sostanziale
di tale situazione giuridica soggettiva e, se corrisponde alle viste esigenze di
effettività della tutela giurisdizionale degli interessi che ad erogarla sia il
giudice amministrativo, non può poi dipendere da questo che la fruizione
concreta di tale tutela sia condizionata da un presupposto che attiene invece
alla tutela di annullamento.
La tutela giurisdizionale si dimensiona su quella sostanziale e non
viceversa.
13.4. - Anche là dove regole di comportamento si traducono in regole di
validità dell`atto, la circostanza che la parte che potrebbe avere interesse
all`annullamento dell`atto non lo chieda non comporta che esso divenga valido o
cessi di essere rilevante la contrarietà del comportamento alla sua regola.
Nel diritto civile, la parte non perde il diritto di far valere l`invalidità
se l`altra pretende l`esecuzione del contratto (art. 1442, quarto comma, cod.
civ.) e d`altro canto può sempre chiedere il risarcimento del danno derivato
dal comportamento che l`altra ha tenuto nell`indurla a contrarre.
Nel diritto amministrativo, l`inoppugnabilità non si traduce in
convalidazione del provvedimento illegittimo, di cui resta possibile
l`annullamento dall`amministrazione che lo ha emesso.
E perciò se, per non esserne stata chiesta la sospensione, l`atto non perde
efficacia e può continuare ad essere eseguito, il comportamento tenuto, prima
nell`adottarlo e poi nell`eseguirlo, non perde i suoi tratti di comportamento
illegittimo, fonte di responsabilità, per il fatto che dell`atto neppure sia
stato poi chiesto l`annullamento.
Lo stesso vale a proposito del comportamento consistito nel mantenere l`atto
o nel darvi esecuzione per essere mancata la domanda di annullamento, anche se
il non averlo la parte chiesto può rilevare come comportamento che ha concorso
a provocare il danno.
Pensare diversamente significa trasformare l`onere della parte di attivarsi
nel proprio interesse per l`annullamento in un dovere della parte di collaborare
con l`amministrazione a renderla edotta della illegittimità dei propri atti.
Passando poi dal piano del diritto sostanziale a quello del diritto
processuale, la pregiudizialità dell`annullamento non può essere desunta sul
piano sistematico da caratteristiche che si dicono intrinseche alla
giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto giudice cui è commessa
rispetto agli interessi legittimi la tutela demolitoria.
Dal fatto che il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione generale di
legittimità, non abbia il potere di dichiarare il dovuto modo d`essere del
rapporto, ma solo quello di accertare la illegittimità dell`atto ed annullarlo,
sì che è all`amministrazione che torna a spettare di dover provvedere
(peraltro nel rispetto dell`effetto conformativo della pronuncia di
annullamento), non segue che non possa accertare la responsabilità derivante
alla P.A. dall`esercizio illegittimo della funzione.
Oggetto della domanda di risarcimento del danno è il diritto a ad ottenerlo
e su ciò si forma il giudicato, mentre l`accertamento sui singoli aspetti della
situazione di fatto che genera la responsabilità sono accertati in via
incidentale.
Quando si discute sul se spetti il diritto al risarcimento del danno, per
pervenire a riconoscerlo, si deve accertare che la parte ha subito un danno per
effetto della mancata realizzazione del suo interesse e questo a causa
dell`esercizio illegittimo della funzione pubblica e dunque si esercita un
potere che nulla ha a che vedere con quello di disapplicazione, che al contrario
consiste nel tenere per non prodotti quegli effetti di un atto, che rilevano
come presupposto della legittimità del provvedimento, esso oggetto della
domanda di annullamento.
13.5. - La teoria della pregiudizialità affonda del resto la sua origine in
presupposti che l`attuale stadio di evoluzione della tutela giurisdizionale
degli interessi mostra non essere più riferibili all`intero spettro di questa.
Più indici normativi testimoniano della trasformazione in atto dello stesso
giudizio sulla domanda di annullamento, da giudizio sul provvedimento in
giudizio sul rapporto: ciò che è stato puntualmente messo in rilievo dalla
dottrina, in riferimento all`impugnazione, con motivi aggiunti, dei
provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi
all`oggetto del ricorso (art. 21, primo comma, legge TAR, modificato dall`art. 1
della legge 205 del 2000); al potere del giudice di negare l`annullamento
dell`atto impugnato per vizi di violazione di norme sul procedimento, quando
giudichi palese, per la natura vincolata del provvedimento, che il suo contenuto
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art.
21-octies, comma 1, della legge 241 del 1990, introdotto dall`art. 21-bis della
L. 11 febbraio 2005, n. 15); al potere del giudice amministrativo di conoscere
della fondatezza dell`istanza nei casi di silenzio (art. 2, comma 5, della L.
241 del 1990, come modificato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 in sede di
conversione del D. L. 14 marzo 2005, n. 35.
13.6. - Non mancano poi i casi in cui l`annullamento non è in grado di
procurare alcuna soddisfazione all`interesse protetto, perché era in giuoco il
solo interesse del ricorrente ed è trascorso il tempo in cui avrebbe potuto
esserlo: ed allora, per ammettere il ricorso, si è costretti a postulare un
interesse all`annullamento, perché questo sarebbe il tramite necessario per
accedere ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno.
Come non mancano i casi in cui il danno deriva non dall`atto, infine adottato
in senso conforme all`interesse di chi lo ha richiesto, ma dal ritardo con cui
è stato emesso.
14. - Si può dire in definitiva - nel solco delle ordinanze del 2006 - che
la parte, titolare d`una situazione di interesse legittimo, se pretende che
questa sia rimasta sacrificata da un esercizio illegittimo della funzione
amministrativa, ha diritto di scegliere tra fare ricorso alla tutela
risarcitoria anziché a quella demolitoria e che tra i presupposti di tale forma
di tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo non è quello che
l`atto in cui la funzione si è concretata sia stato previamente annullato in
sede giurisdizionale o amministrativa.
Il principio di diritto che ne discende e che le sezioni unite enunciano in
applicazione dell`art. 363 cod. proc. civ. è dunque questo: - "Proposta
al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al
risarcimento del danno prodotto dall`esercizio illegittimo della funzione
amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è
soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del
giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi
sul presupposto che l`illegittimità dell`atto debba essere stata
precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento".
15. - Le spese di questo grado del giudizio si prestano ad essere dichiarate
interamente compensate in ragione dell`eguale negativo esito dei ricorsi
proposti dalle due parti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, riuniti i ricorsi, rigetta
l`incidentale e dichiara inammissibile il principale; pronuncia, ai sensi
dell`art. 363 cod. proc. civ., il seguente principio di diritto: -
"Proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa
alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall`esercizio illegittimo
della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla
giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla
giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela
risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l`illegittimità
dell`atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di
annullamento; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Corte
Costituzionale
Sentenza 11 maggio 2006 numero 191
……omissis
Considerato in diritto
Entrambe le ordinanze – emesse nel corso di giudizi nei quali era stata
proposta domanda di risarcimento dei danni per avere subìto, il fondo di
proprietà dei ricorrenti, radicali trasformazioni durante il periodo di
occupazione disposta per la realizzazione di un'opera pubblica senza che fosse
intervenuto il decreto di esproprio – osservano che l'art. 53, comma 1,
prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
delle controversie aventi ad oggetto (anche) «i comportamenti» delle pubbliche
amministrazioni, e cioè la medesima ipotesi che questa Corte – con la
sentenza n. 204 del 2004 – ha espunto, ritenendola costituzionalmente
illegittima, dall'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera
b), della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa).
L'ordinanza n. 36 del 2005 precisa che il dubbio circa la conformità a
Costituzione della norma de qua non avrebbe ragion d'essere ove la dichiarazione
di pubblica utilità ed urgenza fosse stata pronunciata dopo l'entrata in vigore
del d.P.R. n. 327 del 2001 (e cioè dopo il 30 giugno 2003: art. 1 del decreto
legislativo n. 302 del 2002), dal momento che in tal caso opererebbe (ex art. 57
del d.P.R. n. 327, come modificato dal citato art. 1 del decreto legislativo n.
302 del 2002) anche l'art. 43 del medesimo d.P.R., il quale attribuisce alla
pubblica amministrazione il potere (certamente sindacabile dal giudice
amministrativo) di acquisire l'immobile, «modificato in assenza del valido ed
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità», al
patrimonio indisponibile con «condanna al risarcimento del danno e con
esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo»; poiché nel caso
sottoposto al suo esame la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta «ben
prima del 30 giugno 2003», la previsione (che sarebbe certamente di diritto
sostanziale) dell'art. 43 non potrebbe operare e, pertanto, ci si troverebbe in
una situazione perfettamente analoga a quella che era disciplinata dall'art. 34
(dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 204 del 2004), del quale l'art.
53, comma 1, riproduce (aggiungendovi soltanto «gli accordi») il contenuto.
2.– Va rilevato che mentre una ordinanza (n. 425 del 2005) vede nella
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, una sorta
di completamento di quanto, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, già con la
sentenza n. 204 del 2004 questa Corte avrebbe potuto fare; l'altra (n. 36 del
2005) osserva che il mancato utilizzo da parte della Corte dello strumento della
dichiarazione consequenziale di illegittimità costituzionale si
giustificherebbe per il collegamento, sopra ricordato, della previsione di cui
all'art. 53, comma 1, con quella di cui all'art. 43: sicché, ove tale
collegamento ratione temporis non operi, il riferimento ai “comportamenti”
dovrebbe essere cassato come lo fu quello contenuto nell'art. 34 del d.lgs. n.
80 del 1998.
Ne discende che il petitum delle due ordinanze diverge in ciò, che l'una (n.
425) sollecita una pronuncia che definitivamente espunga dalla norma censurata
la locuzione “i comportamenti”, mentre l'altra (n. 36) chiede che la Corte
ciò faccia relativamente ai giudizi nei quali non potrebbe trovare applicazione
la norma (ritenuta) di diritto sostanziale (art. 43), che, sola, giustifica la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto contempla un potere
della pubblica amministrazione sindacabile da parte di quel giudice.
3.– Questa Corte, con la sentenza n. 204 del 2004, ha giudicato di questioni
di legittimità costituzionale che investivano, da un lato, l'art. 33 (relativo
ai pubblici servizi) e, dall'altro, l'art. 34 (relativo all'edilizia ed
urbanistica) del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 7 (lettere a e
b) della legge n. 205 del 2000, in quanto con tali norme il legislatore aveva «sostituito
al criterio di riparto della giurisdizione fissato in Costituzione, e costituito
dalla dicotomia diritti soggettivi-interessi legittimi, il diverso criterio dei
“blocchi di materie”» (punto 2.1. del Considerato in diritto).
La Corte ha osservato che le censure mosse dai giudici rimettenti «colgono nel
segno nella parte in cui denunciano l'adozione, da parte del legislatore
ordinario del 1998-2000, di un'idea di giurisdizione esclusiva ancorata alla
pura e semplice presenza, in un certo settore dell'ordinamento, di un rilevante
pubblico interesse», laddove «è evidente che il vigente art. 103, primo
comma, Cost., non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed
incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di
materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere
di indicare “particolari materie” nelle quali “la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione” investe “anche” diritti soggettivi». «Tale
necessario collegamento delle “materie” assoggettabili alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive
– e cioè con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine
tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa – è espresso dall'art. 103
laddove statuisce che quelle materie devono essere “particolari” rispetto a
quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono
partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza
che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale
è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo», sicché,
«da un lato, è escluso che la mera partecipazione della pubblica
amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione
del giudice amministrativo […] e, dall'altro lato, è escluso che sia
sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella
controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo»
(punto 3.2.).
Sulla base di tali premesse, questa Corte – dopo aver distinto nell'ambito
dell'art. 33 le ipotesi in cui la materia dei servizi pubblici era
legittimamente devoluta al giudice amministrativo in quanto «la pubblica
amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo» da quelle prive
di tale connotato (punto 3.4.2.) – ha osservato che «analoghi rilievi
investono la nuova formulazione dell'art. 34», la quale «si pone in contrasto
con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione
esclusiva – oltre “gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le
pubbliche amministrazioni […] svolgono le loro funzioni pubblicistiche in
materia urbanistica ed edilizia – anche “i comportamenti”, la estende a
controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita – nemmeno
mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti
intrinsecamente privatistici – alcun pubblico potere» (punto 4.3.3. del
Considerato in diritto).
3.1.– Discende, dalla sommaria esposizione dell'iter argomentativo seguito
dalla sentenza n. 204 del 2004, che non è corretta la premessa dalla quale
implicitamente muovono entrambe le ordinanze di rimessione, e cioè che, avendo
questa Corte espunto dalla disposizione di cui all'art. 34 la locuzione “i
comportamenti”, tale espunzione non possa non estendersi all'identica
locuzione impiegata nell'art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001.
Tale tesi, infatti, si fonda esclusivamente sulla circostanza che, con il suo
dispositivo, la sentenza n. 204 del 2004 ha inciso sul testo dell'art. 34, ma
trascura del tutto non soltanto la motivazione che è alla base di quel
dispositivo, ma anche, e soprattutto, la valenza che la locuzione espunta aveva,
specie in relazione alla questione di legittimità costituzionale allora
sottoposta alla Corte, nella disposizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del
1998.
Ed infatti, nell'affrontare la questione del se fosse costituzionalmente
legittimo devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
“blocchi di materie” ed in particolare l'intera “materia urbanistica ed
edilizia” (comprensiva, la prima, di “tutti gli aspetti dell'uso del
territorio”), questa Corte ha ravvisato – come risulta dalla motivazione
della sentenza – nella locuzione “i comportamenti” lo strumento utilizzato
dal legislatore per operare l'indiscriminata devoluzione che si andava a
censurare: sicché l'espunzione di tale locuzione, per la funzione “di
chiusura” assegnatale dal legislatore nell'art. 34, valeva a ribadire che la
“materia edilizia ed urbanistica” non poteva essere devoluta “in blocco”
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma poteva esserlo nei
limiti precisati nella motivazione.
3.2.– La questione di legittimità costituzionale sulla quale questa Corte è
ora chiamata a pronunciarsi investe (non più la pretesa del legislatore
ordinario di attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
“in blocco” la materia edilizia ed urbanistica, ma) specificamente la
conformità a Costituzione – e, segnatamente, agli artt. 25, 102, comma
secondo, e 103 – della norma che, in tema di espropriazione per pubblica
utilità, devolve «alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi per oggetto», oltre che «gli atti, i provvedimenti, gli
accordi», anche «i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti ad esse equiparati»; questione che, per quanto si è fin qui
osservato, non può essere risolta attraverso la semplice e meccanica estensione
a questa disposizione dell'espunzione (solo perché, allora, operata) della
locuzione de qua dall'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998.
Va, altresì, precisato che, non essendo implausibile la tesi per cui l'art. 53,
in quanto norma processuale (e non anche l'art. 43, in quanto norma di diritto
sostanziale), troverebbe applicazione nei giudizi aventi ad oggetto fattispecie
non governate, quanto al diritto sostanziale, dal d.P.R. n. 327 del 2001, la
questione di legittimità costituzionale ora all'esame della Corte concerne
l'art. 53, comma 1, esclusivamente nella sua valenza di norma attributiva della
giurisdizione al giudice amministrativo, e pertanto senza che in alcun modo
possa esserne coinvolta la norma nella parte in cui – essendo applicabile
l'art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001 – presuppone la possibilità che sia
sindacato dal giudice amministrativo l'esercizio, da parte della pubblica
amministrazione, del potere di acquisire al suo patrimonio indisponibile
l'immobile modificato.
Peraltro la questione sollevata è rilevante nei giudizi a quibus perché, non
essendo implausibile la tesi dell'immediata applicabilità dell'art. 53, comma
1, quale norma processuale (specie a giudizi incardinati nella vigenza dell'art.
34 del d. lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla legge n. 205 del 2000) e
pendendo la causa davanti al giudice amministrativo, l'eventuale carenza di sua
giurisdizione a norma dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 – a seguito
dell'espunzione della locuzione “i comportamenti” operata da questa Corte
– legittimerebbe (ex art. 5 del codice di procedura civile) una pronuncia
declinatoria della giurisdizione solo ove fosse dichiarata costituzionalmente
illegittima la disposizione dell'art. 53, comma 1, che ex novo rende il giudice
amministrativo munito di giurisdizione: se è vero, infatti, che la
giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della
proposizione della domanda, è anche vero che il sopravvenire della
giurisdizione in capo al giudice che originariamente ne era (o ne era divenuto)
sfornito impedisce – per pacifica giurisprudenza – la pronuncia
declinatoria.
4.– Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati.
4.1.– Entrambe le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus sono riconducibili
alle ipotesi tradizionalmente denominate (in giurisprudenza e dottrina) di
occupazione appropriativa (ovvero, anche, di accessione invertita o
espropriazione sostanziale): il che si verifica quando il fondo è stato
occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, e pertanto nell'ambito
di una procedura di espropriazione, ed ha subìto una irreversibile
trasformazione in esecuzione dell'opera di pubblica utilità senza che,
tuttavia, sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre
l'effetto traslativo della proprietà.
Tale fenomeno viene contrapposto a quello cosiddetto di occupazione usurpativa,
caratterizzato dall'apprensione del fondo altrui in carenza di titolo: carenza
universalmente ravvisata nell'ipotesi di assenza ab initio della dichiarazione
di pubblica utilità, e da taluni anche nell'ipotesi di annullamento, con
efficacia ex tunc, della dichiarazione inizialmente esistente ovvero di sua
inefficacia per inutile decorso dei termini previsti per l'esecuzione dell'opera
pubblica.
Nel caso dell'occupazione appropriativa, perfezionandosi con l'irreversibile
trasformazione del fondo la traslazione in capo all'amministrazione del diritto
di proprietà, il proprietario del fondo non può che chiedere la tutela per
equivalente, laddove, nel caso dell'occupazione usurpativa (rectius: nelle
ipotesi – in relazione a taluna delle quali non v'è unanimità di consensi
– ad essa riconducibili) il proprietario può scegliere tra la restituzione
del bene e, ove a questa rinunci così determinando il prodursi (dei
presupposti) dell'effetto traslativo, la tutela per equivalente.
4.2.– È evidente che la soluzione della questione di legittimità
costituzionale in esame non può che muovere da quanto questa Corte, con la più
volte citata sentenza n. 204 del 2004, ha statuito riguardo all'art. 35 (come
modificato dall'art. 7, lettera c, della legge n. 205 del 2000) del d.lgs. n. 80
del 1998; statuizione, va precisato, e non già obiter dictum, in quanto la
Corte – investita della questione di legittimità costituzionale della
devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dei
“blocchi di materie” relative ai servizi pubblici ed all'edilizia ed
urbanistica e del potere, altresì, di giudicare di azioni risarcitorie
riconosciutogli come attributo della giurisdizione esclusiva – non poteva non
considerare, quanto meno con riferimento al disposto dell'art. 35, comma 1, se
anche la tutela risarcitoria fosse configurabile come una “materia” devoluta
in blocco alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In proposito questa Corte ha statuito che «il potere riconosciuto al giudice
amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun
profilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno
strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o
conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti
della pubblica amministrazione».
4.3.– I principi appena ricordati impongono di escludere che, per ciò
solo che la domanda proposta dal cittadino abbia ad oggetto esclusivo il
risarcimento del danno, la giurisdizione competa al giudice ordinario: ciò
dicendo non intende questa Corte prendere posizione sul tema della natura della
situazione soggettiva sottesa alla pretesa risarcitoria, ovvero sulla natura (di
norma secondaria, id est sanzionatoria di condotte aliunde vietate, oppure
primaria) dell'art. 2043 cod. civ., ma esclusivamente ribadire che laddove
la legge – come fa l'art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 – costruisce il
risarcimento del danno, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice
ordinario e giudice amministrativo, come strumento di tutela affermandone –
come è stato detto – il carattere “rimediale”, essa non viola alcun
precetto costituzionale e, anzi, costituisce attuazione del precetto dell'art.
24 Cost. laddove questo esige che la tutela giurisdizionale sia effettiva e sia
resa in tempi ragionevoli.
In altri termini, al precedente sistema che, in considerazione della natura
intrinseca di diritto soggettivo della situazione giuridica conseguente
all'annullamento del provvedimento amministrativo, attribuiva al giudice
ordinario «le controversie sul risarcimento del danno conseguente
all'annullamento di atti amministrativi» (così l'art. 35, comma 5, del d. lgs.
n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7, lettera c della legge n. 205 del
2000), il legislatore ha sostituito (appunto con l'art. 35 cit.) un sistema
che riconosce esclusivamente al giudice naturale della legittimità
dell'esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela,
e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente sia in forma
specifica, il danno sofferto per l'illegittimo esercizio della funzione.
Da ciò consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione, è irrilevante la
circostanza che la pretesa risarcitoria abbia – come si ritiene da alcuni –,
o non abbia, intrinseca natura di diritto soggettivo: avendo la legge, a questi
fini, inequivocabilmente privilegiato la considerazione della situazione
soggettiva incisa dall'illegittimo esercizio della funzione amministrativa, a
questa Corte competeva (e compete) solo di valutare se tale scelta del
legislatore – di collegare, cioè, quanto all'attribuzione della
giurisdizione, la tutela risarcitoria a quella della situazione soggettiva
incisa dal provvedimento amministrativo illegittimo – confligga, o non, con
norme costituzionali; ciò che, con la più volte ricordata sentenza n. 204 del
2004, questa Corte ha escluso.
5.– Le considerazioni fin qui esposte rendono palese che la questione di
legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze de quibus non può
risolversi in base al solo petitum, id est alla domanda di risarcimento del
danno, bensì considerando il fatto, dedotto a fondamento della domanda, che si
assume causativo del danno ingiusto.
Con espressione ellittica l'art. 53, comma 1, individua (anche) nei
“comportamenti” della pubblica amministrazione il fatto causativo del danno
ingiusto, in parte qua riproducendo il contenuto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80
del 1998 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000).
Tale previsione è costituzionalmente illegittima là dove la locuzione,
prescindendo da ogni qualificazione di tali “comportamenti”, attribuisce
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo controversie nelle quali
sia parte - e per ciò solo che essa è parte - la pubblica amministrazione, e
cioè fa del giudice amministrativo il giudice dell'amministrazione piuttosto
che l'organo di garanzia della giustizia nell'amministrazione (art. 100 Cost.).
Viceversa, nelle ipotesi in cui i “comportamenti” causativi di danno
ingiusto – e cioè, nella specie, la realizzazione dell'opera –
costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione
di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi
riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma
si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali
“comportamenti” esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della
funzione pubblica della pubblica amministrazione.
In sintesi, i principi sopra esposti – peraltro già enunciati da questa Corte
con la sentenza n. 204 del 2004 – comportano che deve ritenersi conforme a
Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo delle controversie relative a “comportamenti” (di
impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di
un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente
illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti”
posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.
L'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela
risarcitoria – non a caso con la medesima ampiezza, e cioè sia per
equivalente sia in forma specifica, che davanti al giudice ordinario, e con la
previsione di mezzi istruttori, in primis la consulenza tecnica, schiettamente
“civilistici” (art. 35, comma 3) – si fonda sull'esigenza, coerente con i
principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti
ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di
esercizio della funzione pubblica (così Corte di cassazione, sez. un., 22
luglio 1999, n. 500 ), ma non si giustifica quando la pubblica amministrazione
non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge
le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico.
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo B),
trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), nella parte in
cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei
soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili,
nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.
Per un approfondimento teorico dell'argomento v.:
Conflitto tra Consiglio di Stato e Cassazione: il risarcimento del danno da interesse legittimo