Sentenze
Corte di Cassazione 8.2.2007 sez. V
(tributaria) aventi ad oggetto il presupposto impositivo dell’IRAP per i
professionisti,in particolare l’interpretazione del significato di
“autonomia organizzativa”.
Si ha esercizio di
"attività autonomamente organizzata" soggetta ad Irap ai sensi
dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 quando l'attività abituale ed autonoma del
contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che
potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Di guisa
che l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e
materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio
della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono
anche soggetti esclusi dall'applicazione dell'Irap (collaboratori continuativi,
lavoratori dipendenti).
La sentenza ,dopo aver esaminato il giudizio della Commissione Regionale (punto 1) ed aver approfondito il concetto di autonomia organizzativa (punto2) sviscera la sentenza della Corte Costituzionale sul punto e la sentenza della Cass. 21203 2004- l’unico precedente in materia (punto4), per giungere alle conclusioni di cui in massima.
Svolgimento del processo - Il Ministero dell'economia e l'Agenzia delleEntrate propongono ricorso per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 3/32/04 depositata il 24 febbraio 2004.Lamenta l'ufficio che la Commissione d'appello abbia rigettato l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado ed abbia ritenuto fondata l'istanza di rimborso dell'Irap versata per l'anno 1998 presentata dal signor A.B., dottore commercialista.
La Commissione di secondo
grado così motivava:
Riprendendo il filone
argomentativo sviluppato dai primi giudici si ritiene che la soluzione corretta
della controversia debba trarre necessariamente gli elementi interpretativi
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001, la quale ha respinto
tutte le questioni sollevate ed ha precisato però che, in presenza di
svolgimento di attività professionale di lavoro autonomo occorra verificare se
questa venga svolta in presenza o assenza di organizzazione. In essa viene
detto: "È tuttavia vero - come taluni rimettenti rilevano - che mentre
l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa,
altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo,
ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile
ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di
capitali o lavoro altrui. Ma è evidente che nel caso in cui un'attività
professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione - il cui
accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce
questione di mero fatto - risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta
sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2,
dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la
conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa". È ovvio che la
precitata sentenza di rigetto della Corte non ha efficacia vincolante, ma ha
solo il limitato effetto nei confronti del giudice remittente, ma assumendo essa
particolare rilievo per la forza argomentativa, non è corretto discostarsene,
senza una motivazione contraria.
In concreto il ricorrente ha
prodotto documentazione probante lo svolgimento dell'attività professionale di
commercialista privo di dipendenti, con attrezzature consistenti nei mobili di
ufficio, telefono, automezzo, personal computer e, quindi, ha dimostrato di
esercitare la propria attività con impiego di mezzi-beni strumentali di portata
definibili come minime (persino una famiglia comune potrebbe mediamente dotarsi
degli stessi beni) e senza dipendenti. Da ciò si desume che l'elemento
organizzativo sia pressoché inconsistente e che l'attività del contribuente
sia imperniata in modo esclusivo sulla propria persona.
Tale impostazione è ormai
accolta dalla prevalente giurisprudenza secondo la quale "il concetto di
autonoma organizzazione ai fini della soggettività Irap non deve essere
considerato con riferimento alla semplice sussistenza o meno di strumenti
materiali e personali utilizzati dal professionista che rende personalmente la
propria opera, ma deve comprendere anche la presenza di persone idonee, sia in
fatto che normativamente, a rendere quella stessa prestazione di lavoro
autonomo. Pertanto l'organizzazione può essere qualificata come autonoma quando
sia in grado, non solamente di amplificare l'opera del lavoratore autonomo ma
anche di sganciare, almeno potenzialmente l'attività dell'organizzazione da
quella dell'organizzatore".
L'Amministrazione ha
depositato memoria e note d'udienza di replica alle conclusioni favorevoli al
rigetto del Procuratore generale.
Motivi della decisione - Il
ricorso del Ministero risulta inammissibile mentre deve essere preso in esame il
ricorso dell'Agenzia. Sostiene l'Amministrazione nella sua memoria che la
controversia sarebbe stata definita con la procedura di cui all'art. 9 della L.
n. 289/2002. Non è però dato reperire in atti alcun documento che sorregga
simile affermazione; e dunque si deve procedere all'esame del merito del
ricorso. L'Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2
e 3 del D.Lgs. n. 446/1997 in relazione all'art. 360, n. 3), del codice di
procedura civile.
La decisione che si impugna
non brilla certo per chiarezza espositiva e per stringatezza
logico-motivazionale. Essa incentra l'oggetto del proprio decisum
sull'accertamento dell'esistenza di una struttura organizzativa di supporto al
lavoro svolto dal contribuente, optando, attraverso una valutazione meramente
quantitativa, per la negativa e, perciò, concludendo sull'estraneità della
predetta attività all'ambito applicativo dell'Irap: "può essere
qualificata come autonoma" dice la Commissione fiorentina, "quando sia
in grado non solamente di amplificare l'opera del lavoratore autonomo, ma anche
di sganciare almeno potenzialmente l'attività dell'organizzazione da quella
dell'organizzatore". In pratica la Commissione regionale opera un
accorpamento delle due affatto erronee posizioni che si stanno sviluppando in
sede di giurisprudenza di merito attorno all'applicazione dell'Irap (e che si
confida che codesta Corte possa presto e definitivamente confinare nel
dimenticatoio), in forza delle quali, da una parte, si ritiene semplicemente che
l'organizzazione debba andare intesa in senso quantitativo e, dall'altra, che
l'organizzazione medesima sia "autonoma" in quanto possa da sola
svolgere la medesima attività del lavoratore autonomo a prescindere dalla sua
persona. La Commissione, allora, conclude dicendo che siffatta
"autonomia", intesa nel predetto (del tutto sbagliato) modo, si
evidenzia proprio attraverso la "quantità" dell'organizzazione, onde
più ve ne è, di quest'ultima, e più c'è autonomia, mentre la scarsità della
stessa escluderebbe, perciò, la ricorrenza del presupposto dell'imposta.
L'aver deciso per l'inapplicabilità
dell'Irap nel caso de quo comporta, pertanto, l'adesione ad una concezione del
tutto errata dell'imposta, in relazione ai suoi presupposti di fatto e, in
particolare, all'espressione, utilizzata dal legislatore, di "autonoma
organizzazione".
Il discorso, allora, non può
che prendere le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale citata dalla
stessa Commissione fiorentina nella narrativa della sentenza.
Essa, riferendosi alla detta sentenza, ha
escluso l'applicazione dell'imposta per cui è causa sulla base della mancanza
di "organizzazione" da parte del contribuente, riconducendo siffatto
divisamento a quanto i giudici della Consulta non hanno, a ben vedere, mai
affermato.
Il presupposto dell'imposta
denominata Irap, indicato dall'art. 2 rubricato è costituito
"dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta
alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi".
La disposizione è strettamente collegata al successivo art. 3, che individua i
soggetti passivi dell'imposizione. Occorre evidenziare che il legislatore,
usando l'espressione "pertanto sono soggetti all'imposta", non ha
potuto fare altro che ravvisare, nelle attività esercitate dai soggetti ivi
elencati, il requisito della "autonoma organizzazione". Infatti la
formulazione utilizzata ha la funzione di esplicitare i soggetti esercenti
quelleattività autonomamente organizzate che integrano il presupposto Irap.
Onde anche i lavoratori autonomi individuati alla lettera c) del comma 1 del
predetto art. 3, negli "esercenti arti e professioni di cui all'art. 49,
comma 1, del Tuir" svolgono un'attività autonomamente organizzata e come
tali sono soggetti all'imposta.
Pertanto, giova
preliminarmente escludere a priori ogni pur celato tentativo che tenda ad
escludere le attività libero-professionali dal campo di applicazione dell'Irap
solo per essere tali, dal momento che questo contrasterebbe inconciliabilmente
con la lettera della legge (esclusione che si legge in parecchie decisioni delle
Commissioni di appello, sulla base della francamente neppure ipotizzabile
conclusione che, siccome i lavoratori autonomi libero-professionali sono
iscritti ad un albo, essi non potrebbero mai giovarsi di una organizzazione che
funzionasse da sola, proprio per l'importanza ed imprescindibilità della loro
persona in ragione dell'appartenenza alla categoria).
La disciplina in tema, di
presupposto e soggetti passivi dell'Irap non consente, però, interpretazioni
che escludano dall'imposta l'esercizio di arti e professioni con riferimento
alla carenza (non assenza, ma si vedrà cosa effettivamente debba intendersi per
cotale "assenza") di una pur minima organizzazione, intesa questa come
possesso di beni strumentali o di utilizzo di personale dipendente. Onde,
laddove esiste lavoro professionale, non potrebbe non presumersi una pur minima
attività per organizzarlo, perché altrimenti non esisterebbe neppure tale
lavoro inteso come attività diretta alla produzione di ricchezza. Di talché,
dinanzi a siffatta presunzione del tutto logica, sarà il contribuente a dover
provare il contrario.
Invero il senso letterale
della normativa non dà alcuno spazio ad interpretazioni che individuino
categorie astratte e prescindano dall'aspetto dell'analisi concreta
dell'esistenza in fatto dei presupposti impositivi, tanto è vero che l'unica
strada adombrata è stata quella del ricorso al giudizio di legittimità
costituzionale, che tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dalla nostra
Commissione d'appello, non ha prodotto gli effetti che se ne vorrebbero, del
tutto a sproposito, far derivare.
La Corte Costituzionale, estrapolando dal contesto generale solo il passaggio (sempre preso ad esempio dalle sentenze emesse sull'argomento) dove viene detto che "... è evidente che nel caso di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive ...", ha voluto ben sottolineare come quello della presenza del requisito dell'"autonoma organizzazione" sia questione di fatto da accertarsi necessariamente. Solo che siffatto passo avrebbe dovuto essere letto in maniera corretta, vale a dire che i casi in cui il lavoro autonomo sia svolto senza la pur minima organizzazione non potrebbero che essere di scuola, volendo significare la norma che l'assenza di autoorganizzazione vuol dire che in tali casi l'organizzazione non è del lavoratore, ma di altri presso cui il lavoratore autonomo svolge la sua attività.
La sentenza della Corte non
è, però, di tipo "additivo" rispetto alla norma primaria. È da
escludersi in maniera assoluta, cioè, che la sentenza della Corte abbia
prodotto (o voluto produrre) effetti modificativi della disciplina Irap,
stabilendo la sua inapplicabilità anche quando l'attività professionale sia
svolta in mancanza di elementi di organizzazione, alterando pesantemente la
natura del presupposto dell'Irap che, secondo la stessa Corte, è pienamente
conforme al dettato costituzionale. Ciò in quanto quello che conta, per
l'applicazione dell'imposta, è l'"autonomia" dell'organizzazione
stessa, vale a dire il lavoro in sé, svolto direttamente dal professionista. È
solo quando il medesimo professionista si trovi a partecipare di una
organizzazione posta in essere da altri, allora egli è fuori dal campo Irap. Ed
è proprio di ciò che dal medesimo deve essere data la prova.
Invero la Corte
Costituzionale ha respinto tutte le numerose censure di incostituzionalità
sollevate dai giudici rimettenti e, pertanto, non possono ritenersi modificati i
presupposti soggettivi di applicazione del tributo indicati negli artt. 2 e 3
del D.Lgs. n. 446/1997. Inoltre, occorre pure evidenziare che la Consulta non ha
adottato neppure una sentenza "interpretativa" di rigetto, poiché non
ha condizionato la legittimità del provvedimento legislativo alla circostanza
che lo stesso venga interpretato nei sensi resi palesi dalle motivazioni.
Quanto detto è avvalorato dal fatto che
la stessa Corte Costituzionale, con le ordinanze n. 286/2001 e n. 103/2002 ha
riconfermato la piena legittimità degli artt. 2 e 3 su richiamati, pur avendo
potuto, in tali successivi giudizi di legittimità costituzionale, alla luce del
dibattito giurisprudenziale originato dalla citata sentenza n. 156, intervenire
con pronunce di tipo additivo o interpretativo, ovvero per specificare gli
effetti che aveva inteso apportare sulla disciplina Irap con la predetta
sentenza, cosa che non è avvenuta.
Non possono, quindi,
individuarsi nuovi criteri interpretativi di applicazione
dell'imposta in base alle motivazioni adottate dalla Corte (cfr., in tal senso,
la risoluzione n. 23/E del 5 febbraio 2003 dell'Agenzia delle Entrate).
Le pronunce dei giudici
tributari che, come quella in esame, hanno operato una erronea distinzione tra
esercenti arti e professioni aventi o meno una sufficiente organizzazione ai
fini dell'imposizione Irap, sembrano mutuare quegli stessi concetti di
organizzazione che furono elaborati proprio in tema di Ilor. Tale commistione
tuttavia è, evidentemente, non appropriata. Sono, infatti,
chiare le diversità sistematiche e logiche dei due tributi. Invero l'Ilor
attuava la discriminazione qualitativa dei redditi, andando a colpire i soli
proventi fondati su componenti patrimoniali. Nel caso dell'Irap, invece, le
molteplici circostanze che giustificano il tributo si riconducono allo
svolgimento in sé delle attività autonomamente organizzate e alla rilevanza
che tale dato - oggettivamente considerato - assume quale elemento idoneo a
produrre un valore aggiunto che, sotto altri profili e con altra imputazione
soggettiva finale del carico fiscale, già viene preso in considerazione
dall'Iva.
Ai fini Irap siamo di fronte
ad una attività autonomamente organizzata anche per quelle attività che
consistono soltanto nell'organizzazione del lavoro proprio, ciò che rileva è
dunque ... mentre l'elemento patrimoniale è del tutto irrilevante. L'autonoma
organizzazione non deve essere intesa nel senso dell'autonomia dalla persona del
professionista cioè nel senso della capacità che l'organizzazione del lavoro
dovrebbe avere di funzionare per conto suo, perché ciò contrasterebbe con la
lettera della legge e non avrebbe alcun senso logico sistematico ma deve essere
intesa nel senso di organizzazione propria dello stesso professionista e non
appartenente a struttura terze, ove il lavoratore apporti la propria
professionalità.
Senza contare la pur decisiva
circostanza che, quanto all'Irap, come pure confermato dalla Corte
Costituzionale con la più volte citata sentenza n. 156, non siamo in presenza
di una imposizione reddituale, come avveniva per l'Ilor, ma di una imposta
basata si di un "fatto economico" consistente nel valore aggiunto
fornito da una determinata attività. Con totale esclusione della possibilità
che possa verificarsi la erroneamente più volte paventata doppia imposizione
reddituale.
Autorevole dottrina sostiene
in tal senso che: "l'ulteriore requisito dell'autonomia dell'organizzazione
dell'attività produttiva dovrebbe avere la funzione di rafforzare il carattere
di abitualità dell'attività medesima, riconoscendo la possibilità che il
presupposto dell'imposta sia integrato anche dalla mera
autoorganizzazione". Dunque per produrre valore aggiunto non sono sempre
indispensabili quantità anche minime di capitali o lavoro altrui, ma può
bastare la capacità di ottenere credito o la possibilità di procurarsi la
propria clientela (in tale senso Comm. trib. reg. del Veneto n. 82/6/02 del 10
ottobre 2002).
Deve pertanto essere
riaffermato che, nell'ambito del lavoro autonomo, restano esclusi
dall'imposizione Irap soltanto ipotesi di esercizio in forma occasionale (l'art.
2 del D.Lgs. 446 richiede l'abitualità) e quelle attività estrinsecatesi in
una collaborazione coordinata e continuativa [art. 49, comma 2, lettera a), del
Tuir, in vigore fino al 31 dicembre 2000], nonché le altre attività indicate
nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir [l'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs.
n. 446, infatti, richiama solo il primo comma dell'art. 49). Dove c'è libera
professione non svolta alle dipendenze o sotto il coordinamento altrui c'è
giocoforza autonoma organizzazione del proprio lavoro, altrimenti non ci sarebbe
neppure quest'ultimo. Quanto appena detto è proprio ciò che la Commissione
regionale sembra non avere afferrato, dal momento che ha dato l'idea di aderire
ad una concezione "quantitativa" dell'organizzazione del lavoro
professionale e non a quella "qualitativa", postulata dalla norma con
l'avverbio "autonomamente".
Non era, pertanto, questione
di provare o meno un quantitativo minimo di struttura organizzativa, sibbene di
verificare se il professionista lavorasse in proprio o fosse unicamente alle
dipendenze di terzi, ovvero solo sotto il coordinamento di altri, ovvero ancora
se l'attività nella sua interezza, afferente l'anno di imposta considerato,
potesse ritenersi del tutto occasionale, perché, in assenza di siffatte
condizioni, chi lavora in proprio e produce reddito non può non
"organizzare" il proprio lavoro, altrimenti non lavora nemmeno, ciò
significando che in tal modo si "auto-organizza" il proprio lavoro e
non si appartiene a strutture estranee, non altro.
Oltre tutto, la Commissione,
in aggiunta all'errore nel ritenere che bisognasse provare elementi in realtà
estranei alla struttura normativa dell'imposta per cui era causa, neppure ha
verificato con esattezza la reale portata di quanto ad essa offerto dal
contribuente, posto che, aderendo alla concezione esatta dell'ambito applicativo
dell'Irap, sarebbero bastati anche i minimi elementi che trapelavano dalla
documentazione prodotta dal contribuente per convincere che, anche nel caso in
esame, si fosse in presenza di tutto ciò che la legge richiede per
l'applicazione dell'imposta.
2. L'attività
"autonomamente organizzata"
La Corte ritiene che il
ricorso debba essere respinto.
Esso in punto di diritto
afferma, riprendendo decisioni di alcuni giudici di merito, "che l'attività
professionale è autonomamente organizzata (e dunque è soggetta ad Irap) quando
viene svolta senza essere indirizzata e controllata da altri ed è, invece, non
autonomamente organizzata quando, anche se esercitata da un professionista
regolarmente iscritto all'albo, è sotto controllo altrui. Laddove il lavoratore
autonomo abbia autonomia di scelte sui modi, sulle condizioni e sulle finalità
del proprio operare, così da organizzare tempi, luoghi e strumenti senza
vincolanti disposizioni di terzi, si realizza il presupposto impositivo Irap,
non richiedendo la legge l'esistenza di un autonoma organizzazione di mezzi, ma
di attività. L'esistenza di beni o rapporti strumentali manifesta quindi detta
autonomia, ma non ne è requisito indispensabile. Di guisa che e l'assenza di
dipendenti o beni strumentali non inficia la validità della tesi dell'ufficio e
la conseguente non spettanza del rimborso Irap richiesto".
È agevole cogliere come
l'Amministrazione sostenga che deve considerarsi come autonomamente organizzata
ogni attività non occasionale che non sia eteroorganizzata.
La tesi trovava rispondenza
nel testo originario del D.Lgs. n. 446/1997 il cui art. 2 assoggettava
all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) "l'esercizio
abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero
alla prestazione di servizi".
A sua volta la lettera c) del
comma 1 dell'art. 3 (rimasto immutato) precisa che sono soggetti passivi della
imposta "le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse
equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte dei
redditi esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del
medesimo testo unico". Da questa seconda norma si deduce che non sono
invece soggetti ad imposta i singoli e le società di persone che esercitino
un'attività di produzione o scambio di beni o servizi riconducibile nell'ambito
dei commi 2 (e 3) del medesimo art. 49 o, a maggior ragione, nell'art. 47
(attività assimilate al lavoro dipendente), o addirittura svolgano attività di
lavoratore dipendente (Irap sui compensi percepiti da questi soggetti è però -
almeno di regola – dovuta da chi li utilizza).
Il testo originario del
D.Lgs. n. 446/1997 assoggettava dunque ad imposta ogni attività degli esercenti
professioni intellettuali che possedesse il requisito della "abitualità"
e quindi non fosse esercitata occasionalmente. La formulazione del decreto
delegato non coincideva però con quella della legge delega 23 dicembre 1996, n.
662, che al comma 144 prevedeva l'applicazione dell'imposta in relazione
"all'esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni o
servizi". Il D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, ha quindi aggiunto, nel citato
art. 2 la specificazione secondo cui la attività deve essere
"autonomamente organizzata".
L'art. 2 citato ha quindi
assunto il seguente tenore:
"Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività
autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero
alla prestazione di servizi".
Può essere utile, per un
verso, un raffronto con l'art. 2082 del codice civile:
("Imprenditore") "1. È imprenditore chi esercita
professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi.
Per altro verso, appare opportuno tenere
presente la dizione del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 633/1972 secondo cui
"per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da
parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni
senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in
forma associata delle attività stesse".
Certo la tecnica legislativa
è oggi meno puntuale e precisa di un lontano passato quando si affermava che
ogni parola, ogni punto, ogni virgola scritta dal legislatore dovesse assumere
un preciso significato e nessuno di questi segni potesse essere considerato
superfluo.
Tuttavia riesce difficile
accettare la tesi erariale secondo cui queste due parole (che - come già
ricordato - hanno formato oggetto di una specifica modifica del testo
legislativo) sarebbero sostanzialmente superflue; in quanto già il testo del
1997 esigeva le attività colpita fosse abituale ed autonoma (anche attraverso
il rinvio all'art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986).
Dunque non appare
condivisibile la tesi prospettata nella memoria dell'Avvocatura erariale,
secondo cui le due parole aggiunte avrebbero solo lo scopo di rendere più
chiaro "il motivo dell'esclusione dai soggetti passivi dei collaboratori
che svolgono attività coordinata e continuativa"; di ribadire ciò che
legge già diceva espressamente, cioè "l'esclusione dall'imposizione delle
attività di collaborazione coordinata e continuativa le quali si avvalgono di
un'organizzazione eteronoma, nonché delle attività professionali"
eserciate in modo occasionale.
Del resto, la formula
legislativa di cui si discute trae le sue origini dalla "relazione
Gallo" (il Prof. Franco Gallo, presiedette la Commissione istituita
dall'allora Ministro delle finanze Augusto Fantozzi, per la riforma del sistema
tributario secondo criteri di decentramento fiscale, di semplificazione e di
perequazione regionale con l'obiettivo di raggiungere il cosiddetto
"federalismo fiscale a costituzione invariata"), testo ripreso nella
relazione ministeriale di presentazione del decreto delegato n. 446/1997 in cui
si riportano e si fanno propri brani tratti da tale relazione; in particolare le
affermazioni (coerenti forse più con il testo della legge delega che del
decreto delegato) secondo cui "l'organizzazione si risolve, per il suo
titolare, in disponibilità di beni e in prestazioni economicamente valutabili,
corrispondenti alla potenzialità produttiva dell'organizzazione stessa" e
che l'organizzazione "implica necessariamente 'poteri di comando' su beni e
servizi economicamente valutabili". Dunque si parla di una potenzialità
produttiva dell'Amministrazione in qualche modo distinguibile rispetto alla
potenzialità produttiva del singolo.
Non appare cioè possibile
applicare l'Irap a tutte le attività che costituiscono presupposto per
l'applicazione dell'Iva; la diversa dizione legislativa trova rispondenza in una
differenziazione sostanziale di disciplina legislativa. L'Iva grava infatti sul
consumatore, mentre l'Irap grava sull'attività produttiva.
3. La giurisprudenza
della Corte Costituzionale
In questo quadro
debbono essere collocate le affermazioni della sentenza n. 156/2001 della Corte
Costituzionale, che certo non costituisce un vincolo giuridico per il
magistrato; ma rappresenta pur sempre una presa di posizione di particolare
autorevolezza; che deve essere valutata con specifico riferimento alla funzione,
ed ai limiti, dell'intervento della Corte Costituzionale.
Investita da un consistente
insieme di eccezioni, la Corte ha, in primo luogo, affermato che "l'imposta
colpisce con carattere di realità, un fatto economico, diverso dal reddito,
comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto
organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la
ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia
misura, concorrono alla sua creazione".
Ed ha ritenuto legittima tale
scelta di fondo operata dal legislatore fiscale ancorché essa investa una
"mera potenzialità di capacità contributiva, suscettibile di non tradursi
in reddito nel caso in cui l'ammontare di retribuzioni ed interessi passivi sia
uguale o superiore al valore della suddetta produzione netta, attesa anche la
mancata previsione di qualsivoglia meccanismo di rivalsa".
Sempre nell'ambito di queste
considerazioni la Corte ha dichiarato "irrilevante, ai fini della
valutazione della conformità dell'imposta al principio di capacità
contributiva, la mancata previsione del diritto di rivalsa da parte del soggetto
passivo dell'imposta stessa nei confronti di coloro cui pure il valore aggiunto
prodotto è, pro quota, riferibile (e cioè i lavoratori ed i finanziatori).
Come si verifica per qualsiasi altro costo (anche di carattere fiscale) gravante
sulla produzione, l'onere economico dell'imposta potrà essere infatti
trasferito sul prezzo dei beni o servizi prodotti, secondo le leggi del mercato,
o essere totalmente o parzialmente recuperato attraverso opportune scelte
organizzative".
Sono state così respinte
tutte le eccezioni di illegittimità costituzionale che coinvolgevano
radicalmente l'impostazione di fondo dell'imposta, che quindi ne avrebbero
determinato il venir meno in relazione a tutti i contribuenti.
Per quanto attiene alle
questioni qui sul tappeto, il cuore della sentenza è costituito dal passo in
cui la Corte valuta la legittimità dell'Irap "nella parte in cui - secondo
i giudici che hanno sollecitato l'intervento della Corte - l'imposta opererebbe
un'ingiustificata equiparazione, ai fini del trattamento fiscale, tra redditi di
impresa e redditi di lavoro autonomo, con violazione vuoi del principio di
eguaglianza, vuoi del principio di capacità contributiva, vuoi, infine, del
principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme".
La Corte respinge le
eccezioni, in primo luogo, ribadendo che l'Irap non sarebbe un'imposta sul
reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto
prodotto dalle attività autonomamente organizzate.
"Non riguardando,
dunque, la normativa denunciata la tassazione dei redditi personali, le censure
riferite all'asserita equiparazione del trattamento fiscale dei redditi di
lavoro autonomo a quello dei redditi di impresa" risulterebbero
"fondate su un presupposto palesemente erroneo".
"L'assoggettamento
all'imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività
autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o
professionale, è d'altro canto pienamente conforme ai principi di eguaglianza e
di capacità contributiva - identica essendo, in entrambi i casi, l'idoneità
alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta - né appare in
alcun modo lesivo della garanzia costituzionale del lavoro".
È tuttavia vero - soggiunge
la Corte - che mentre l'elemento organizzativo connaturato alla nozione stessa
di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro
autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è
possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di
organizzazione di capitali o lavoro altrui.
Ma è evidente che nel caso
di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di
organizzazione - il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni
normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante il
presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto
rappresentato, secondo l'art. 2, dall'"esercizio abituale di un'attività
autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero
alla prestazione di servizi", con la conseguente inapplicabilità
dell'imposta stessa.
Questo insieme di circostanze
impedirebbe poi anche il realizzarsi di un'ingiustificata disparità di
trattamento in danno dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori subordinati,
non assoggettati all'imposta.
Una volta chiarito, infatti,
che l'Irap non colpisce il reddito personale del contribuente, bensì il valore
aggiunto prodotto (VAP) dalle attività autonomamente organizzate, nessuna
ingiustificata disparità di trattamento può ravvisarsi nell'inclusione tra i
soggetti passivi dell'imposta dei lavoratori autonomi - in quanto appunto
esercenti attività autonomamente organizzate - e non anche dei lavoratori
dipendenti, la cui attività è per definizione priva del connotato
rappresentato dall'autonoma organizzazione.
Quanto all'inclusione tra i
soggetti passivi dell'imposta degli esercenti arti e professioni di cui all'art.
49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi e non anche degli altri
lavoratori autonomi indicati ai commi 2 e 3 della stessa norma; essa troverebbe
giustificazione nella non irragionevole presunzione circa la mancanza del
requisito dell'autonoma organizzazione nelle diverse ipotesi, previste dai commi
2 e 3 del menzionato art. 49, di lavoro autonomo occasionale o comunque non
abituale.
Con molta prudenza, la Corte
non fornisce poi all'interprete esplicite indicazioni circa il significato di
"autonoma organizzazione" e si limita ad affermare che si tratta di
"questione di fatto", rimessa dunque - sembrerebbe quasi dire la Corte
- al giudice di merito, sotto il limitato controllo del giudice di legittimità
previsto dall'art. 360, n. 5), del codice di procedura civile (difetto di
motivazione).
Tuttavia la Corte propone
considerazioni di diritto che questo Collegio ritiene di condividere perché
fondate su una puntuale interpretazione della legge, nei suoi aspetti letterali
e sostanziali.
La Corte afferma cioè che
l'Irap ha un carattere di realità e non è un'imposta sui redditi, tale
carattere di realità comporta venga colpito "il valore aggiunto prodotto
da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere
imprenditoriale o professionale, è d'altro canto pienamente conforme ai
principi di eguaglianza e di capacità contributiva - identica essendo, in
entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova
ricchezza prodotta - né appare in alcun modo lesivo della garanzia
costituzionale del lavoro". A sua volta l'ordinanza n. 103/2002 della
medesima Corte ha ribadito "nessuna ingiustificata disparità di
trattamento può d'altro canto ravvisarsi nell'inclusione tra i soggetti passivi
dell'imposta dei lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività
autonomamente organizzate, e non anche dei lavoratori dipendenti, "la cui
attività è per definizione priva del connotato rappresentato dall'autonoma
organizzazione".
Appare dunque evidente che la
costituzionalità dell'imposta viene affermata in relazione ad una sua
caratteristica: di colpire una struttura che differenzia il lavoratore autonomo
soggetto ad Irap dal lavoratore subordinato o parasubordinato (e dal lavoratore
autonomo non soggetto ad Irap) e giustifica l'assimilazione del lavoro autonomo
al regime dell'impresa (sia pure di minime dimensioni). Questo profilo merita di
essere particolarmente sottolineato perché con questa riflessione la Corte ha
esercitato la sua specifica funzione di controllo costituzionale. La
costituzionalità della norma sarebbe a rischio se non vi fossero le parole
"autonomamente organizzata"; o esse dovessero venire vanificate in
sede interpretativa, di guisa che venisse colpita "un'attività
professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro
altrui".
Solo così l'imposta colpisce
un "valore aggiunto" (VAP) e non un reddito (e sfugge all'addebito di
incostituzionalità).
L'Irap applicata ad un
lavoratore autonomo o professionista privo di qualsivoglia struttura
organizzativa capace di potenziare il suo prodotto, rispetto al prodotto di
collaboratore autonomo e continuativo o al prodotto di un lavoratore dipendente,
verrebbe infatti a costituire una mera soprattassa sul reddito, che graverebbe
solo sui lavoratori autonomi, in violazione dei principi affermati dalla Corte
Costituzionale in relazione all'Ilor (sentenza n. 42/1980).
4. La sentenza della Sezione
tributaria della Cassazione n. 21203 del 5 novembre 2004
Nella linea tracciata dalla
Corte Costituzionale si colloca la sentenza di questa Corte n. 21203/2004. Il
caso riguardava un ingegnere libero professionista che nel 1998 aveva versato il
primo acconto Irap, pari a lire 5.279.000 su un imponibile di lire 124.574.000.
Successivamente, aveva presentato istanza di rimborso di detta somma, diretta al
deducendo vari profili di illegittimità costituzionale del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, istitutivo dell'Irap ed impugnando il conseguente
silenzio-rifiuto, sia assumendo che le norme istitutive dell'Irap si ponevano in
contrasto con i principi costituzionali enunciati dagli artt. 3, 23, 53 e 76
della Costituzione, sia comprovando documentalmente di esercitare la professione
in assenza di una struttura organizzativa e di dipendenti o collaboratori e
senza l'impiego di capitali avuti a mutuo.
La Commissione tributaria
provinciale accoglieva il ricorso, motivando che il tributo de quo era
inoperante nei confronti di quei contribuenti, i quali non siano in alcun modo
dotati di un'autonoma organizzazione. Avverso questa decisione l'Agenzia delle
Entrate proponeva gravame con argomentazioni tratte dall'ammontare dei compensi
percepiti dal contribuente, dal valore dei beni strumentali e dalla
corresponsione di compensi a terzi.
La Commissione tributaria
regionale, rigettava l'appello sostenendo che il giudice di primo grado si era
uniformato ai principi affermati dalla Corte Costituzionale; la questione di
fatto era stata risolta in senso favorevole al contribuente alla stregua delle
prove documentali che consentivano di escludere sia l'esistenza di una struttura
organizzativa stabile, sia l'impiego di capitali.
L'Amministrazione finanziaria
proponeva ricorso con tre mezzi; di cui il primo attinente ad un presunto vizio
di ultrapetizione non assume rilievo in questa sede.
Con il secondo mezzo veniva
dedotta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5), del codice di
procedura civile. Si assumeva, in modo specifico, che, a fronte dei particolari
rilievi svolti in atto di appello in ordine agli elementi della struttura
organizzativa (valore dei beni strumentali, corresponsione di compensi a due
soggetti), la Commissione di II grado si era limitata ad affermazioni
apodittiche, senza una qualsivoglia motivazione.
Con la terza doglianza veniva
censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n.
446/1997, in relazione all'art. 360, n. 3), del codice di procedura civile.
Veniva, particolarmente, evidenziato che il senso letterale della normativa era
tale da escludere la necessità della verifica dell'esistenza di
un'organizzazione, che abbia caratteristiche ulteriori rispetto a quella
dell'abitualità e dell'autonomia dell'attività esercitata.
La Corte rigettava il ricorso
affermando:
Infondato è il vizio
motivazionale, dedotto con il secondo mezzo. I giudici di secondo grado non si
sono affatto limitati ad enunciare affermazioni apodittiche.
In realtà, nell'impugnata
decisione, attraverso una compiuta analisi della sentenza della Corte
Costituzionale ed un'analitica rassegna della giurisprudenza di merito, si
delineavano i principi applicativi della disciplina normativa dell'Irap.
Quindi, si recuperava a piena
validità la decisione di primo grado, non richiamandola semplicemente per
relationem, bensì espressamente rivalutandone l'iter argomentativo. Si
sottolineava, in particolare, che la soluzione favorevole si radicava "alla
stregua delle prove documentali che, in presenza di beni strumentali e di
occasionali compensi a terzi, escludevano, nell'esercizio della professione del
contribuente, sia l'esistenza di una struttura organizzativa stabile, con
lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati, sia l'impiego di
capitali provenienti da mutui esterni".
Era disatteso, anche il terzo
motivo di ricorso, con cui si censurava la violazione ed errata applicazione
delle norme fondamentali: gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997, nel senso che
non era necessaria la verifica dell'esistenza di un'organizzazione avente
caratteri ulteriori rispettoall'abitualità ed autonomia dell'attività
esercitata.
Secondo la sentenza n. 21203
"trattavasi, all'evidenza, dell'inammissibile introduzione di una questione
di fatto, che i giudici di secondo grado hanno analiticamente delibato e
congruamente motivato come si evince dalla disamina innanzi svolta".
La sentenza pur con una
motivazione prevalentemente in fatto, ha risolto anche la questione di diritto
respingendo la tesi dell'Avvocatura secondo cui "l'esistenza pur minima del
requisito dell'organizzazione sia una connotazione tipica del lavoro
autonomo"
5. Conclusioni
Le argomentazioni finora
svolte consentono di concludere che si ha esercizio di "attività
autonomamente organizzata" soggetta ad Irap ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.
n. 446/1997 quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo
ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la
capacità produttiva del contribuente stesso. Di guisa che l'imposta non risulta
applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso
il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale,
simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi
dall'applicazione dell'Irap (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti).
Non è dunque sufficiente
quella mera "autoorganizzazione" che la memoria dell'Avvocatura
riconosce propria anche delle attività abituali che danno luogo
all'applicazione dell'Iva.
Ne discende il rigetto del
ricorso in quanto il giudice di merito ha accertato che "il contribuente ha
prodotto documentazione probante lo svolgimento dell'attività professionale di
commercialista privo di dipendenti, con attrezzature consistenti nei mobili di
ufficio, telefono, automezzo, personal computer e, quindi, ha dimostrato di
esercitare la propria attività con impiego di mezzi-beni strumentali di portata
definibili come minime (persino una famiglia comune potrebbe mediamente dotarsi
degli stessi beni) e senza dipendenti. Da ciò si desume che l'elemento
organizzativo sia pressoché inconsistente e che l'attività del contribuente
sia imperniata in modo esclusivo sulla propria persona". E simile
accertamento in fatto non è contestato dall'Amministrazione sotto il profilo
del vizio di motivazione; non potendosi valutare a tal fine le apodittiche
asserzioni prive di qualsiasi riferimento specifico contenute nell'ultima parte
del ricorso.
L'affermazione contenuta
nella sentenza e sopra testualmente riportata appare sufficiente al fine del
decidere e del tutto autonoma rispetto all'ultima parte della sentenza impugnata
secondo cui sarebbe ormai prevalente in giurisprudenza l'affermazione secondo
cui "il concetto di autonoma organizzazione ai fini della soggettività
Irap non deve essere considerato con riferimento alla semplice sussistenza o
meno di strumenti materiali e personali utilizzati dal professionista che rende
personalmente la propria opera, ma deve comprendere anche la presenza di persone
idonee, sia in fatto che normativamente, a rendere quella stessa prestazione di
lavoro autonomo. Pertanto l'organizzazione può essere qualificata come autonoma
quando sia in grado, non solamente di amplificare l'opera del lavoratore
autonomo ma anche di sganciare, almeno potenzialmente l'attività
dell'organizzazione da quella dell'organizzatore".Sembra al Collegio che
simile proposizione abbia una funzione meramente ricognitiva e non costituisca
un'autonoma ratio decidendi. Perciò non viene presa in considerazione.
Non vi è luogo a provvedere
per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso della
Agenzia.
Cass. 8.2.2007 sez V Sentenza n. 3673 - promotore finanziario
Non
sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’IRAP i professionisti (nel
caso di specie un promotore finanziario) che si avvalgano, in modo non
occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell'organizzazione beni strumentali
eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile
per l'esercizio dell'attività: eccedenza di cui è indice, fra l'altro,
l'avvenuta deduzione del costo ai fini dell'IRPEF o dell'IVA.
Svolgimento del processo - 1.
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, il signor R.S.,
esercente l'attività di promotore finanziario, impugnò il silenzio-rifiuto
opposto dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate alla sua richiesta di
rimborso della somma di lire 69.780.000, versata a titolo di Irap per gli anni
1998-2001, asseritamente non dovuta per non avere egli esercitato abitualmente
un'attività autonomamente organizzata.
2. La sentenza n. 147 del
2003, con cui la Commissione adita aveva accolto il ricorso sulla ritenuta
inesistenza del presupposto impositivo costituito da una struttura organizzativa
autonoma, impugnata dall'ufficio che sosteneva l'applicabilità dell'Irap a
tutti gli esercenti un'attività professionale protetta, anche se svolta senza
l'impiego di beni strumentali, di dipendenti e collaboratori, fu confermata, con
la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della
Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che respinse il gravame avendo giudicato
che il presupposto impositivo, mancante nella specie, debba farsi consistere in
un'autonoma organizzazione, la cui esistenza è ravvisabile allorché "la
combinazione di mezzi e persone è tale da poter operare, e quindi produrre
reddito, indipendentemente dall'attività personale del titolare".
3. Per la cassazione di tale
sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, con due motivi, cui non
resiste l'intimato contribuente.
4. Motivi della decisione .
Col primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate -
denunziando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), del codice di procedura
civile, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446 - censura la sentenza impugnata per avere ritenuto soggetti ad
Irap, con lettura molto riduttiva della norma, solo gli esercenti di arti e
professioni che si avvalgono di strutture organizzative assimilabili a quelle
dell'impresa, capaci cioè di produrre reddito indipendentemente dall'apporto
personale del titolare; e per avere quindi escluso dall'imposta, fino ad
abrogarla di fatto nei loro confronti, la totalità dei professionisti, che
mantengono sempre un rapporto diretto e personale con la clientela, orientata a
scegliere le loro prestazioni intuitu personae, anche in presenza di
un'organizzazione complessa e cospicua; come accade, d'altronde, anche nei
confronti degli imprenditori individuali che, seguendo fino in fondo tale
interpretazione, avrebbero pure titolo all'esenzione.
4.1. Sostiene, in
particolare, la ricorrente che simile lettura della norma, formalmente ispirata
alla sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale, sarebbe sostanzialmente in
contrasto con l'interpretazione datane dal giudice delle leggi, il quale ammette
che l'Irap, imposta reale gravante non sul reddito ma sul valore aggiunto
prodotto, in costanza di esercizio, dalle attività imprenditoriali o
professionali autonomamente organizzate, colpisce non solo tutte le imprese, ma
anche i liberi professionisti iscritti negli appositi albi, se svolgono la loro
attività avvalendosi di "elementi di organizzazione", la cui
esistenza ed entità debbono essere accertati in linea di fatto.
4.2. Sotto l'angolo visuale
della ricorrente, la locuzione "autonomamente organizzata" - aggiunta
dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 all'art. 2 del D.Lgs. n.
446/1997 – qualificherebbe dunque "l'attività svolta al di fuori del
controllo o delle direttive altrui", in contrapposizione a quella propria
del dipendente o del collaboratore, privo dell'opportunità di organizzarsi
autonomamente; mentre l'indispensabile contributo personale del professionista
"autonomo" rappresenterebbe soltanto uno degli elementi che
confluiscono nell'organizzazione, caratterizzandola ma non escludendola.
4.3. Il motivo di censura
suesposto è fondato e deve essere accolto, nei limiti dì ragione di seguito
espressi.
4.3.1. L'argomentazione
esposta dalla ricorrente parte dal principio che l'Irap, affrancata dal sospetto
di incostituzionalità grazie alla sentenza n. 156/2001 della Corte
Costituzionale, sia inapplicabile solo ai prestatori d'opera subordinati ed ai
collaboratori, la cui organizzazione produttiva manca del carattere di
"autonomia"; che, infatti, l'elemento discriminante dell'autonoma
organizzazione sarebbe interpretabile in senso soggettivo - come
auto-organizzazione, creata e gestita senza vincoli di subordinazione dal
professionista, che quasi si identifica con essa - anziché in senso oggettivo -
come apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui,
risultante dall'integrazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui.
4.3.2. In realtà,
l'espressione "autonomamente organizzata", assunto dalla legge quale
connotato indefettibile dell'attività abituale tassabile, è da interpretare
necessariamente in senso oggettivo, non solo perché l'elemento dell'autonomia,
se recepito in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il
professionista è autonomamente organizzato perché è un soggetto capace di
organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento
legislativo di precisazione; ma soprattutto perché è l'unica interpretazione
"costituzionalmente orientata", quindi obbligatoria (Corte Cost., ord.
n. 452/2005, n. 361/2005, n. 283/2005, n. 433/2004; sent. n. 198/2003, n.
107/2003, n. 316/2001, n. 113/2000), essendo stato implicitamente evidenziato
dal giudice delle leggi, con la sentenza citata al paragrafo 4.1., che, se la
norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile l'imposta anche nel caso
di inesistenza del suddetto elemento oggettivo, risulterebbero violati i princìpi
di eguaglianza e di capacità contributiva, garantiti appunto dall'equiparazione
dell'attività di carattere professionale a quella imprenditoriale sul filo
dell'autonoma organizzazione, connaturata a quest'ultima e soggetta ad
accertamento nella prima; e che, pertanto, "nel caso di una attività
professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione ...
risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta".
4.3.3. Discende da questa
premessa che l'esatto senso da attribuire all'espressione "autonomamente
organizzata" non è quello di carattere soggettivo, sostenuto dalla
ricorrente (paragrafo 4.3.1.), in virtù del quale tutti gli esercenti arti e
professioni, indistintamente, sarebbero assoggettati all'imposta.
D'altra parte, la sentenza
impugnata - pur assumendo giustamente l'organizzazione autonoma in senso
oggettivo - erra (e per questo deve essere cassata) allorquando, definendo i
limiti di tale oggettività, alla ricerca di una demarcazione fra attività
professionali soggette e non soggette ad Irap, afferma che l'imposta sia dovuta
solo quando l'apporto personale del titolare dell'organizzazione risulti da
questa eclissato: ipotesi improbabile, se non impossibile, date le
caratteristiche intrinseche del lavoro professionale o artigianale, e peraltro
non riconducibile ad alcuna specifica disposizione normativa.
4.3.4. La mancanza di norme
esplicite in argomento - già rilevata dalla citata sentenza n. 156/2001 della
Corte Costituzionale - determina pertanto la necessità di ricavare,
dall'insieme delle disposizioni regolanti la materia, un criterio orientativo
dell'indagine che il giudice di merito deve condurre al fine di risolvere il
caso.
È perciò formulato, ai
sensi dell'art. 384, comma 1, del codice di procedura civile, il seguente
principio di diritto:
4.3.5. il rimborso dell'Irap
non spetta agli esercenti arti o professioni,
indicati dall'art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [richiamato
dall'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446],
responsabili in qualsiasi forma dell'organizzazione – esclusi gli esercenti
arti o professioni inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse, originariamente esenti dall'imposta - quando essi
si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino
nell'organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il
minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività:
eccedenza di cui è indice, fra l'altro, l'avvenuta deduzione del costo ai fini
dell'Irpef o dell'Iva.
Il contribuente che agisce
per il rimborso dell'Irap, sostenendo di averla versata indebitamente, ha
l'onere di provare l'assenza delle suddette condizioni.
4.4. Nei termini suespressi,
la censura deve essere, pertanto, accolta. 5. Il secondo mezzo, con cui la
ricorrente, denunziando vizi della motivazione e violazione, sotto altro
profilo, delle stesse norme di legge, critica la decisione del giudice a quo in
quanto esclude - in base ad un'indagine meramente quantitativa, inesatta e non
fondata su evidenti parametri logici - il requisito dell'autonoma
organizzazione, è chiaramente assorbito.
6. In conclusione, il primo
motivo di ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, ed il secondo è
assorbito. La causa deve essere quindi rinviata, previa cassazione della
sentenza impugnata, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale
della Lombardia, che giudicherà uniformandosi al principio di diritto espresso
al paragrafo 4.3.5., e vorrà pure regolare fra le parti le spese di questo
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto di ragione, e dichiara assorbito
il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione tributaria
regionale della Lombardia.
Corte di
Cassazione, sez. V, 16 febbraio 2007 n. 3674 -pediatra
Massima
Il requisito
dell’”autonoma organizzazione” necessaria perché un’attività sia
soggetta ad IRAP ha portata oggettiva, anche se non è necessario che
l’apparato organizzativo del professionista (nel caso specifico un pediatra)
raggiunga un grado di autonomia tale da eclissare la figura e l’opera
dell’esercente arti e professioni.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Brescia, la signora M.G.B., esercente
l'attività di medico pediatra in convenzione con l'Asl, impugnò il silenzio
rifiuto opposto dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate alla sua
richiesta di rimborso della somma di euro 15.533,19, versata a titolo di Irap
per gli anni 1998-2002, asseritamente non dovuta per non avere ella esercitato
abitualmente un'attività autonomamente organizzata.
2. La sentenza n. 226 del
2003, con cui la Commissione adita aveva accolto il ricorso sulla ritenuta
inesistenza del presupposto impositivo nel caso del prestatore d'opera
intellettuale, il cui personale apporto prevarrebbe sempre sull'organizzazione
dei fattori produttivi, impugnata dall'ufficio che denunziava il difetto di
motivazione del provvedimento e sosteneva l'applicabilità dell'Irap a tutti gli
esercenti un'attività professionale autonoma, oltre a rilevare l'impiego, nel
caso specifico, di beni strumentali, fu confermata, con la sentenza indicata in
epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione
staccata di Brescia, che respinse il gravame (e l'appello incidentale della
contribuente, relativo alle spese di lite) avendo giudicato che l'appellata non
era assoggettabile ad Irap per difetto del presupposto impositivo ravvisabile,
"in assenza dell'impiego rilevante di capitali e di risorse umane",
allorché l'opera del professionista risulti, come nel caso, prevalente sul
valore degli altri fattori produttivi impiegati.
3. Per la cassazione di tale
sentenza propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, con un solo motivo, cui non
resiste l'intimata contribuente.
Motivi della decisione
4. Con l'unico motivo di
ricorso, l'Agenzia delle Entrate - denunziando, ai sensi dell'art. 360, comma 1,
nn. 3) e 5), del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione
degli artt. 3, comma 144, della L. 23 dicembre 1996, n. 662; 2, 3, 8, 27 e 36
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché omessa, illogica ed incoerente
motivazione - censura la sentenza impugnata per avere ritenuto soggetti ad Irap,
dando così alla norma una lettura molto riduttiva, solo gli esercenti di arti e
professioni che si avvalgono di strutture organizzative costituite mediante il
"rilevante" impiego di capitali e di risorse umane, rispetto ai quali
l'apporto personale del titolare non risulti prevalente.
4.1. Sostiene, in
particolare, la ricorrente che simile lettura della norma, formalmente ispirata
alla sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale, sarebbe in contrasto coi
risultati di un'esegesi storico-sistematica sulle origini e la funzione del
tributo in esame, oltre che con la stessa interpretazione fornita dal giudice
delle leggi, il quale ammette (nella sentenza di rigetto citata e, ancor più,
nell'ordinanza n. 426/2002) che l'Irap, imposta reale gravante non sul reddito,
ma sul valore aggiunto prodotto, colpirebbe indifferentemente sia le attività
imprenditoriali sia quelle professionali; e che il requisito dell'autonoma
organizzazione, non definito nei suoi elementi costitutivi, ma comunque
identificabile, per quanto riguarda gli esercenti di arti o professioni, nella
loro comune attitudine ad organizzarsi autonomamente per produrre un qualsiasi
reddito, li renderebbe tutti ed indistintamente soggetti ad Irap; che, al
contrario, ridurre il concetto di organizzazione autonoma – come mostra di
ritenere il giudice a quo - al caso di impiego di capitali e risorse umane in
misura così rilevante da prevalere sull'apporto personale del professionista,
produrrebbe "un vero e proprio snaturamento dell'imposta ed un effetto di
sostanziale abrogazione" di essa.
4.2. Sotto l'angolo visuale
della ricorrente, la locuzione "autonomamente organizzata"- aggiunta
all'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 10 aprile
1998, n. 137 -, esaminata alla luce della relazione parlamentare a tale ultimo
testo di legge, qualificherebbe l'attività tipica del professionista autonomo,
svolta al di fuori del controllo o delle direttive altrui, e tenderebbe ad
escludere dall'incidenza dell'Irap solo l'attività del dipendente o del
collaboratore; infatti, il gettito di tale imposta non potrebbe essere
significativamente inferiore a quello dell'abolita imposta comunale per
l'esercizio di imprese, arti e professioni (Iciap), già ugualmente gravante su
imprenditori, artigiani e professionisti.
4.3. Il ricorso deve essere
rigettato, per le ragioni di seguito espresse.
4.3.1. L'argomentazione
esposta dalla ricorrente parte dal principio che l'Irap, affrancata dal sospetto
di incostituzionalità grazie alla sentenza n. 156/2001 della Corte
Costituzionale, sia inapplicabile solo ai prestatori d'opera subordinati ed ai
collaboratori, la cui organizzazione produttiva manca del carattere di
"autonomia"; che, infatti, l'elemento discriminante dell'autonoma
organizzazione sarebbe interpretabile in senso soggettivo - come
autoorganizzazione, creata e gestita senza vincoli di subordinazione dal
professionista, che quasi si identifica con essa - anziché in senso oggettivo -
come apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto
dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui -; che quindi
dovrebbero essere assoggettati a questo tributo tutti gli esercenti arti o
professioni.
4.3.2. In realtà,
l'espressione "autonomamente organizzata", assunto dalla legge quale
connotato indefettibile dell'attività abituale tassabile, è da interpretare
necessariamente in senso oggettivo, non solo perché l'elemento dell'autonomia,
se inteso in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il
professionista è autonomamente organizzato perché è un soggetto capace di
organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento
legislativo, di precisazione; ma soprattutto perché è l'unica interpretazione
"costituzionalmente orientata", quindi obbligatoria. per l'interprete
(Corte Costituzionale, ord. n. 452/2005, n. 361/2005, n. 283/2005, n. 433/2004;
sent. n. 198/2003, n. 107/2003, n. 316/2001, n. 113/2000), essendo stato
implicitamente evidenziato dal giudice delle leggi, con la sentenza citata al
paragrafo 4.1, e non certamente smentito dalla successiva ordinanza n. 426/2002
(di manifesta infondatezza delle identiche eccezioni già rigettate con detta
sentenza), che, se la norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile
l'imposta anche nel caso di inesistenza del suddetto elemento oggettivo,
risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacità contributiva,
garantiti appunto dall'equiparazione dell'attività professionale a quella
imprenditoriale sul filo dell'autonoma organizzazione, connaturata a
quest'ultima e soggetta ad accertamento nella prima; e che, pertanto, "nel
caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di
organizzazione ... risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta".
4.3.3. Discende da questa
premessa che l'esatto senso da attribuire all'espressione "autonomamente
organizzata" non quello di carattere soggettivo, sostenuto dalla ricorrente
(paragrafo 4.3.1), in virtù del quale tutti gli esercenti arti e professioni,
indistintamente, sarebbero assoggettati all'imposta.
4.3.4. D'altra parte, la
sentenza impugnata - pur assumendo giustamente l'organizzazione autonoma in
senso oggettivo - erra (e per questo deve essere corretta, ai sensi dell'art.
384, comma 2, del codice di procedura civile) laddove, definendo i limiti di
tale oggettività, alla ricerca di una demarcazione fra attività professionali
soggette e non soggette ad Irap, afferma che "l'elemento organizzativo
viene meno quando ... l'opera del professionista sia ... prevalente" su
capitali e lavoro altrui.
Seguendo tale criterio,
l'Irap sarebbe infatti dovuta solo quando l'apparato organizzativo raggiunga un
grado di autonomia tale da eclissare la figura e l'opera dell'esercente arti o
professioni, responsabile e titolare dell'organizzazione produttiva: ipotesi
improbabile, se non impossibile, date le caratteristiche intrinseche del lavoro
professionale o artigianale, e peraltro non riconducibile ad alcuna specifica
disposizione normativa.
4.3.5. La rilevanza
riconosciuta all'aspetto oggettivo dell'organizzazione autonoma - al fine di
individuare gli esercenti di arti e professioni soggetti ad imposta - comporta,
d'altronde, la necessità di accertare la presenza o l'assenza degli elementi di
organizzazione attuati per svolgere l'attività professionale.
Tale accertamento - come pure
rileva la sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale - "in mancanza di
specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto",
indagabile dal giudice tributario di merito e non soggetta a controllo di
legittimità, se non per vizi logici della motivazione.
4.3.6. Su questo punto, la
sentenza della Commissione tributaria regionale - che ha ritenuto non
assoggettabile ad Irap l'attività professionale della contribuente, perché
condotta "senza l'ausilio di un dipendente e mediante l'impiego di beni
strumentali limitati" - non è stata utilmente criticata nel merito dalla
ricorrente, limitatasi a confutare genericamente l'erronea equiparazione delle
"ridotte dimensioni di strutture all'assenza di organizzazione".
5. Per questa ragione, il
ricorso deve essere rigettato. Nulla devesi disporre in ordine alle spese di
questo giudizio di cassazione, perché la parte intimata non vi ha svolto
difese.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
rigetta il ricorso.
Massima
Si ha esercizio di “attività
autonomamente organizzata” soggetta ad IRAP quando l’attività abituale ed
autonoma del contribuente dia luogo ad una struttura che potenzi ed accresca la
capacità produttiva del contribuente stesso. Non è invece di ostacolo alla
sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’IRAP il fatto che
l’apporto del titolare sia insostituibile perché si tratti di attività
riservata agli iscritti ad un albo (nel caso di specie un avvocato).
Svolgimento del processo - La
Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna - Sezione staccata di
Parma, ha accolto, con sentenza 20 maggio 2004, l’appello dell’Avv. G.G.,
che aveva chiesto il rimborso di somme versate a titolo di Irap per gli anni dal
1998 al 2001, per un importo complessivo di circa lire 10 milioni, sul
presupposto che l’organizzazione di cui si serve un professionista iscritto
all’Albo, per grande che possa essere, non avrebbe alcuna rilevanza ai fini
Irap, perché determinante per l’attività da svolgere sarebbe la figura del
solo professionista, la cui iscrizione ad un ordine professionale protetto
costituirebbe l’elemento qualificante della professione stessa, senza alcun
rilievo per l’organizzazione di cui egli eventualmente si serva.
Il Ministero delle finanze e l’Agenzia delle Entrate chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo. L’intimato non si è costituito.
Motivi
della decisione - Adducendo la violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n.
446/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 137/1998, nonché difetto di motivazione
della sentenza impugnata l’Amministrazione rileva come le argomentazioni
svolte dalla sentenza impugnata, incentrate sull’esclusione dall’Irap delle
attività svolte da professionisti appartenenti a specie “protette”, in
quanto tutelate dall’iscrizione ad albi professionali, non trovi alcun
supporto nella lettera delle norme (artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997),
richiedendosi per l’imponibilità Irap (art. 2) “l’esercizio abituale di
un’attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero
alla prestazione di servizi”, cioè che l’esercizio di un’arte o
professione sia svolto con una sia pur minima organizzazione, intesa come
possesso di beni strumentali o di utilizzo di personale terzo, idoneo a produrre
un valore aggiunto derivante dall’organizzazione del lavoro autonomo del
professionista.
Ha
errato quindi in diritto la sentenza impugnata laddove non ha dato alcun rilievo
al requisito dell’”autonoma organizzazione”, essenziale ai fini Irap, a
prescindere da ogni valutazione di tipo quantitativo circa i mezzi di cui il
titolare si serve per lo svolgimento della propria attività.
Va
innanzi tutto premessa l’inammissibilità del ricorso del Ministero
dell’economia e delle finanze, non più legittimato a stare in giudizio, per
esservi subentrata già in grado di appello, l’Agenzia delle Entrate, che è
soggetto autonomo e distinto rispetto al Ministero.
Va
quindi affermata la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto,
anche se non può condividersi l’affermazione dell’Amministrazione secondo
la quale, nell’ambito del lavoro autonomo, resterebbero escluse
dall’imposizione Irap soltanto le ipotesi di esercizio in forma occasionale
(art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997), le attività di collaborazione coordinata
continuativa (art. 49, comma 2, del Tuir) e le altre attività di cui ai commi 2
e 3 del citato art. 49 del Tuir (esercizio di attività professionale
subordinata o coordinata da altri), in quanto la mera auto-organizzazione
sarebbe sufficiente come presupposto dell’imposta.
La
modifica introdotta dal D.Lgs. n. 137/1998 ha posto infatti in rilievo la
necessità che l’attività del professionista, per essere ritenuta imponibile
a fini Irap, sia “autonomamente organizzata” (inciso inizialmente non
presente nella dizione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997), cioè presenti
un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di
capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del
singolo. Infatti, pur non potendosi ritenere esente dall’imposta l’attività
di un professionista, soltanto perché iscritto in albo professionale protetto -
come erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata - essendo un tale assunto
contrario alla lettera e allo spirito della disciplina Irap, si deve
necessariamente affermare che il valore aggiunto oggetto dell’imposizione deve
derivare dal supporto, fornito all’attività del professionista, dalla
presenza di una struttura, riferibile, come afferma la difesa erariale nel
ricorso in esame, alla “combinazione di fattori produttivi, funzionale
all’attività del titolare”.
Nella
specie, avendo la sentenza impugnata, nell’affermare l’esclusione
dell’imponibilità Irap del professionista “protetto” dall’iscrizione al
proprio albo professionale, eluso ogni accertamento in ordine alla sussistenza o
meno di una struttura di supporto all’attività del contribuente, la sentenza
impugnata va cassata, con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione
tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che dovrà stabilire se il
ricorrente utilizzi, nell’esercizio della propria professione, beni
strumentali o lavoro altrui e in quale misura tali fattori incidano sui costi e
gli oneri esposti dal contribuente (per esempio, attraverso l’analisi del
Quadro RE della dichiarazione dei redditi) in relazione all’esercizio della
sua professione.
P.Q.M.
la
Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle finanze. Accoglie il
ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia-Romagna.
Corte di
Cassazione, sez. v, 16 febbraio 2007 n. 3676 – consulente del lavoro
Massima
Il
requisito dell’”autonoma organizzazione”, ricorre quando il contribuente:
a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia,
quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità
ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod
plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività
in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di
lavoro altrui.
Costituisce onere del
contribuente nel caso di specie un consulente del lavoro che chieda il rimborso
dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle
condizioni sopraelencate”.
Svolgimento del processo -
Con atto notificato il 22 luglio 2004, il Ministero dell’economia e delle
finanze e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso contro la sentenza in
epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale
statuizione.
L’intimato S.F. resisteva
con controricorso e, depositata memoria da entrambe le parti, la causa veniva
decisa all’esito della pubblica udienza dell’8 febbraio 2007.
Motivi della decisione -
Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge
in fatto che in data 19 novembre 2001, il consulente del lavoro S.F. chiedeva il
rimborso dell’Irap versata per gli anni 1998/2001.
L’ufficio non riscontrava
l’istanza e S.F. si rivolgeva alla Commissione tributaria provinciale di
Parma, che accoglieva il ricorso disponendo la restituzione dell’intera somma
pagata.
L’ufficio interponeva
appello alla Commissione tributaria regionale che rigettava, però, il gravame
sul presupposto che coloro i quali svolgevano professioni cosiddette protette,
erano esenti dall’Irap indipendentemente dalla natura e dalla consistenza
dell’organizzazione utilizzata, sulla quale prevaleva comunque l’aspetto
personale dell’attività.
Il Ministero dell’economia
e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno censurato l’anzidetta
statuizione deducendo, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (così come modificato dal
D.Lgs. n. 137/1998) in quanto la Commissione regionale avrebbe dovuto
riconoscere la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’imposta,
trattandosi nel caso di specie di attività autonomamente organizzata, destinata
alla prestazione di servizi ed esercitata in via abituale.
Così riassunte le doglianze
dei ricorrenti, va innanzitutto dichiarata l’inammissibilità del ricorso
proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non risulta avere
partecipato al giudizio di appello nemmeno a mezzo dei suoi uffici periferici.
Quanto al ricorso proposto
dall’Agenzia delle Entrate, osserva il Collegio che con l’art. 1 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446 è stata istituita l’imposta regionale sulle attività
produttive (Irap), prevedendosi all’art. 2 che il presupposto del tributo è
costituito dall’esercizio di un’attività diretta alla produzione o allo
scambio di beni o servizi.
Con il successivo art. 3 è
stato poi ribadito che i soggetti passivi dell’Irap sono quelli che svolgono
una delle attività di cui all’art. 2 e, “pertanto”, anche le persone
fisiche e le società semplici (od equiparate) che esercitano un’arte o una
professione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 che, come chiarito dalla lettera a) del comma 2 all’epoca vigente,
ricomprendeva in tale categoria tutti coloro che, per professione abituale,
svolgevano un’attività di lavoro autonomo non classificabile come impresa o
come collaborazione coordinata o continuativa e, cioè, come prestazione di
servizi senza impiego di organizzazione propria.
Ciò posto e ricordato,
altresì, che con l’art. 36 del predetto D.Lgs. n. 446/1997 è stata disposta
l’abolizione di alcuni tributi, fra i quali pure l’imposta comunale per
l’esercizio di imprese, arti e professioni (che ai sensi degli artt. 1 del
D.L. n. 66/1989, convertito dalla L. n. 144/1989, e 4 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 colpiva anche essa i lavoratori autonomi non catalogabili come
imprenditori o semplici collaboratori coordinati o continuativi) occorre
ulteriormente rammentare che a distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore
dell’Irap, è stato emanato il D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, con il quale è
stata riformulata la prima parte dell’art. 2 sopra citato allo scopo di
chiarirne la portata, nel senso che il presupposto dell’imposta è costituito
dall’esercizio abituale di un’attività “autonomamente organizzata”
diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
La norma così rimodellata ha
dato nuova linfa al dibattito in corso soprattutto per quel che riguarda
l’applicabilità dell’Irap ai professionisti, che secondo un primo
orientamento esulano per definizione dal novero dei soggetti passivi, data
l’assoluta prevalenza dell’aspetto professionale su quello organizzativo.
A tale tesi estrema si è
contrapposta l’altra, ugualmente radicale, secondo la quale coloro che
svolgono un’arte o una professione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.P.R. n. 917/1986, rientrano sempre e comunque fra i debitori dell’imposta in
quanto, nell’inserire la locuzione “autonomamente organizzata” nel corpo
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, il legislatore non ha voluto introdurre
alcun ulteriore requisito, ma soltanto confermare quanto già risultava
dall’impianto complessivo della legge e, cioè, che deve trattarsi di
un’attività gestita in proprio e non sotto la direzione o all’interno di
una struttura altrui.
La maggior parte dei
commentatori si sono però schierati su di una linea intermedia, sostenendo che
la risposta al quesito non può essere data in astratto, ma in concreto,
accertando se il professionista si giovi o meno di un supporto organizzativo
sulla consistenza del quale, tuttavia, non c’è unanimità di vedute perché
mentre alcuni si accontentano dell’esistenza di un apparato qualsiasi purché
abbastanza significativo, ve ne sono invece altri che propendono per la necessità
della sua prevalenza o, addirittura, della sua capacità di produrre reddito
indipendentemente dalla presenza del titolare.
In tale variegato panorama
interpretativo, non è mancato neppure chi ha dubitato della conformità
dell’Irap ai principi costituzionali e/o a quelli comunitari.
Alcune Commissioni tributarie
hanno condiviso le anzidette perplessità, investendo della questione la Corte
Costituzionale e quella di Giustizia della Comunità europea che, come è noto,
si è pronunciata con sentenza n. 87/2006, dalla quale non si ricavano però
spunti utili alla soluzione della presente controversia.
Più interessante è stato
invece l’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza n.
156/2001 ha innanzitutto sgombrato il campo da ogni equivoco circa la possibilità
di istituire parallelismi fra l’Irap e l’Ilor, che non aveva superato il
vaglio di legittimità perché pur rappresentando un’imposta patrimoniale
destinata a colpire i redditi di capitale o quelli misti di capitale e lavoro,
era stata indiscriminatamente estesa a tutti i redditi derivanti
dall’esercizio di un’arte o di una professione anziché soltanto a quelli
assimilati ai redditi d’impresa.
L’Irap non operava, invece,
nessuna indebita equiparazione dei redditi di lavoro autonomo a quelli
d’impresa in quanto era un’imposta volta ad incidere su di un fatto
economico diverso dal reddito, ossia sul valore aggiunto prodotto dalle singole
unità organizzative, che ove sussistente, costituiva un indice di capacità
contributiva capace di giustificare l’imposizione sia nei confronti delle
imprese che dei lavoratori autonomi.
Ciò non voleva certamente
dire che questi ultimi rientravano sempre tra i soggetti passivi dell’imposta
perché se quello organizzativo costituiva un elemento connaturato alla nozione
stessa d’impresa, non altrettanto poteva dirsi per le arti e le professioni,
riguardo alle quali non era impossibile escludere in assoluto che l’attività
poteva essere svolta anche in assenza di un’organizzazione di capitali e/o
lavoro altrui.
Ma l’ipotizzabilità di
un’evenienza del genere, il cui accertamento costituiva una questione di mero
fatto, non valeva a dimostrare la denunciata illegittimità dell’Irap, ma
soltanto la sua inapplicabilità per quei lavoratori autonomi che non si fossero
giovati di alcun supporto organizzativo.
Così pronunciando, la Corte
Costituzionale ha in definitiva affermato che l’Irap può e, anzi, deve essere
applicata pure ai lavoratori autonomi, tenendo però presente che non si tratta
di una regola assoluta, ma solo dell’ipotesi ordinaria, nel senso che
l’assoggettamento all’imposta costituisce la norma per ogni tipo di
professionista, mentre l’esenzione rappresenta l’eccezione valevole soltanto
per quelli privi di qualunque apparato produttivo.
Vero è che
l’interpretazione che di una norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità
offre la Corte Costituzionale in una sentenza di non fondatezza non costituisce
un vincolo per il giudice chiamato successivamente ad applicarla, ma è
altrettanto vero che quella interpretazione, se non altro per l’autorevolezza
della fonte da cui proviene, rappresenta un fondamentale contributo ermeneutico
che non può essere disconosciuto senza l’esistenza di una valida ragione.
Come infatti ha già
stabilito questa Corte con la risalente Cass. n. 2275/1969 (cui adde, più di
recente, Cass., SS.UU. civ., n. 22601/2004), qualora una determinata materia
venga sottoposta al vaglio sia della Corte costituzionale che della Corte di
Cassazione, “il fondamento comune delle due distinte attività,
finalisticamente diverse, esige che, al fine dell’utile risultato della
certezza del diritto oggettivo, le interpretazioni non vengano a divergere se
non quando sussistano elementi sicuri per attribuire prevalenza alla tesi
contraria a quella precedentemente affermata”, soprattutto quando questa abbia
ricevuto obiettiva conferma da parte della successiva giurisprudenza,
costituzionale o ordinaria, come è avvenuto nel caso in esame, bastando
indicare in proposito le ordinanze della Corte Costituzionale n. 286/2001, n.
103/2002 e n. 426/2002, nonché la scelta operata, fra le varie opzioni, dalla
prevalente giurisprudenza ordinaria di merito.
Il Collegio intende quindi
accogliere le conclusioni cui è pervenuta la Corte Costituzionale perché
facendo leva sulla premessa della irrilevanza, per essi, dell’apparato
produttivo, la tesi estrema - che esclude dall’Irap tutti i professionisti o,
per lo meno, coloro che esercitano le cosiddette attività protette - finisce
per poggiare su di un presupposto contrario a legge e ad esperienza. Contrario a
legge perché, come si è visto, il D.Lgs n. 446/1997 non contrappone affatto
alcune professioni ad altre, ma si limita soltanto a distinguere fra chi si
serve di un’organizzazione e chi ne fa invece a meno.
Contrario ad esperienza perché
la stessa vita quotidiana insegna che l’esistenza di una struttura organizzata
costituisce un fattore importante anche per un medico, per esempio, o per un
ingegnere o un avvocato, per i quali non è certo indifferente poter contare
sulla disponibilità di locali, collaboratori ed altro.
Ugualmente inaccettabile, però,
è anche la tesi opposta perché, muovendo da un’errata lettura del testo
normativo (che con l’espressione “autonomamente organizzata non ha inteso
riferirsi alla gestione in proprio dell’attività, bensì all’esercizio
della stessa con l’ausilio di un supporto materiale e/o personale), arriva ad
identificare il presupposto dell’imposta nel lavoro stesso del professionista,
trasformando così l’Irap da imposta patrimoniale ad (ulteriore) imposta
personale sul reddito da lavoro autonomo.
Quanto alle teorie
intermedie, conviene innanzitutto ricordare ancora una volta che l’art. 2 del
D.Lgs. n. 446/1997 richiede unicamente la presenza di un’organizzazione
autonoma senza fissare alcun limite quantitativo diverso da quello insito nel
concetto stesso evocato dalle parole usate che, a loro volta, postulano soltanto
l’esistenza di uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro
dell’interessato, potenziandone le possibilità.
Non occorre, quindi, che si
tratti di una struttura di importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare
o addirittura in grado di generare profitti anche senza di lui, ma è
sufficiente che vi sia un insieme tale da porre il professionista in una
condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso.
La maggiore o minore
consistenza di tale insieme non è dunque importante purché, ben si intende, si
tratti di fattori che non siano tutto sommato trascurabili, bensì capaci di
fornire un effettivo qualcosa in più al lavoratore autonomo.
L’indagine sull’esistenza
di tale qualcosa in più costituisce senza dubbio un accertamento di fatto che
il giudice di merito dovrà compiere caso per caso sulla base di una valutazione
di natura non soltanto logica, ma anche socio-economica perché l’assenza di
un struttura produttiva non può essere intesa nel senso radicale di totale
mancanza di qualsiasi supporto, ma neppure in quello di particolare rilevanza o,
peggio, di prevalenza dei beni e/o del lavoro altrui su quello del titolare.
Per far sorgere l’obbligo
di pagamento del tributo basta, infatti, l’esistenza di un apparato che non
sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il
comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia
in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.
Si deve cioè trattare di un
qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché
capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva
l’attività.
Non varrebbe in contrario
replicare che così ragionando si giunge a fare dei professionisti una categoria
indefettibilmente assoggettata all’Irap perché, nell’attuale realtà, è
quasi impossibile esercitare l’attività senza l’ausilio di uno studio e/o
di uno o più collaboratori o dipendenti.
È infatti proprio per questo
che il D.Lgs n. 446/1997 ha inserito gli autonomi fra i soggetti passivi
dell’imposta, in quanto anche essi si avvalgono normalmente di quella
struttura organizzativa che costituisce il presupposto dell’imposta.
Ed è sempre per lo stesso
motivo che, come già detto in precedenza, il D.Lgs. n. 446/1997 ha, fra
l’altro, abrogato l’Iciap, essendo l’Irap destinata normalmente a colpire
coloro che in precedenza pagavano l’Iciap che, a sua volta, gravava sui
professionisti indipendentemente dalla consistenza della organizzazione da essi
predisposta.
In considerazione di quanto
sopra, va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “A norma del
combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro
autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir (nella versione vigente fino al
31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo Tuir (nella versione
vigente dal 1° gennaio 2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta
regionale sulle attività produttive (Irap) solo qualora si tratti di attività
non ‘autonomamente organizzat’.
Il requisito dell’
autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando
il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali
eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga
in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce
onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non
dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.
Tanto puntualizzato in via
generale ed astratta, rimane unicamente da aggiungere che nel caso di specie la
Commissione regionale non ha provveduto ad accertare la reale situazione di
S.F., in quanto ha rigettato il gravame dell’ufficio locale dell’Agenzia
sulla base di un aprioristico convincimento contrario al diritto positivo.
In accoglimento del ricorso,
la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti ad altra Sezione
della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, che provvederà
anche sulle spese del presente giudizio fra l’Agenzia delle Entrate e S.F.
Sussistono invece, giusti motivi per co