La necessità del requisito di automa organizzazione è stata ribadita dalle S.U. della Cassazione (S.U. 2009, n. 12108) anche nei confronti dell agente di commercio e dei promotori finanziari. Secondo lAmministrazione, l agente di commercio ed i promotori finanziari, poiché la loro attività costituisce "esercizio di impresa" ai sensi dell'art. 2195 c.c., sono per ciò stesso "ontologicamente soggetti allIRAP ,indipendentemente dai requisiti oggettivi dalla loro attività.
Secondo questa impostazione,recepita dalla Cassazione n. 7899 2007, lagente di commercio è un intermediario autonomo dellimprenditore commerciale, riveste egli stesso la qualifica di imprenditore commerciale, ausiliario dellimprenditore commerciale preponente, al quale non è vincolato da subordinazione e sullagente di commercio ricade il rischio economico e giuridico dellattività di promozione di contratti per conto del preponente. Infine lagente di commercio oltre ad essere iscritto nel Ruolo degli agenti di commercio deve essere altresì iscritto al registro delle imprese, obbligo riservato esclusivamente a chi svolge attività di natura commerciale.
Dallaltra parte invece considerando lagente di commercio ed i promotori finanziari come "lavoratori autonomi professionali" essi possono essere assoggettati ad IRAP, solo qualora sia accertata una organizzazione autonoma della loro attività
La sentenza n. 8177 del 2007, ha affermato che: In tema di IRAP, anche alla stregua dellinterpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, lassoggettamento ad imposta dellattività dei promotori finanziari postula una valutazione complessiva dellattività svolta dal contribuente, la quale può assumere in concreto connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di unautonoma organizzazione, e quella dellattività dimpresa, pacificamente sottoposta ad imposizione. In tal modo si è evidenziata la necessità di procedere ad una valutazione caso per caso.
Sul tema dellagente di commercio e dei promotori finanziari si era pertanto prodotto un contrasto giurisprudenziale .
Le Sezioni Unite estendendo il precedente orientamento della Cassazione,emerso in maniera massiccia con le note sentenze del febbraio 2007, anche alle figure dellagente di commercio e dei promotori finanziari , hanno risolto il contrasto confermando anche per l agente di commercio ed i promotori finanziari la necessità del requisito dellautonoma organizzazione.
In materia la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21.5.2001, nel dichiarare legittima limposta IRAP, ebbe tuttavia ad affermare limportante principio secondo il quale limposta non si renderebbe applicabile nellipotesi di attività di lavoro autonomo svolto senza autonoma organizzazione , ossia senza lapporto di capitali, di mezzi idonei e di lavoro altrui. Solo così l'imposta colpisce un "valore aggiunto" (VAP) e non un reddito (e sfugge all'addebito di incostituzionalità).
Come è noto la Cassazione, ha atteso che si consolidasse lorientamento sullautonoma organizzazione e che la Corte Europea si pronunciasse per la legittimità dellimposta dal punto di vista delle norme comunitarie, per produrre nel febbraio 2007 una serie di decisioni in contemporanea che si ispirano a criteri abbastanza comuni,anche se con sfumature diverse per precisare meglio i confini dellautonoma organizzazione.
In generale tutte queste sentenze della Cassazione si rifanno al principio per cui perché ci sia autonoma organizzazione sotto il profilo soggettivo occorre che il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dellorganizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; sotto il profilo oggettivo occorre che (non) impieghi beni strumentali eccedenti la quantità che, secondo lid quod plerumque accidit, costituiscono nel concreto il minimo indispensabile per lesercizio dellattività, anche in assenza di organizzazione (per es.un computer,telefono, mobili dufficio,di modesta entità) e (non) si avvalga del lavoro altrui se non in modo occasionale
Ovviamente tale criterio richiede una valutazione caso per caso da parte del giudice di merito valutazioni concrete, anche nel caso degli agenti di commercio e dei promotori finanziari.
Discusso è anche a chi spetti lonere di provare la presenza o mancanza dell autonoma organizzazione. In teoria secondo la distribuzione dellonere della prova ,se è lAmministrazione che chiede lassoggettabilità, dovrebbe essa stessa dare le prove della presenza di autonoma organizzazione, se invece è il contribuente a chiedere il rimborso dovrebbe lui provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi lassenza di autonoma organizzazione.Sotto questo profilo al contribuente converrebbe non dichiarare lIRAP ,accettando il rischio delle sanzioni, se ritiene difendibile la sua posizione , beneficiando così di una posizione processuale privilegiata (convenuto e non attore).
Cass. 2009 n. 12108. Agente di commercio,IRAP,lavoratori autonomi,promotori finanziari
In tema di IRAP, lesercizio delle attività di agente di commercio, e dei promotori finanziari , è escluso dallapplicazione dellimposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dellautonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dellorganizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo lid quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per lesercizio dellattività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dellimposta asseritamente non dovuta dare la prova dellassenza delle predette condizioni configuranti autonoma organizzazione