Per quanto riguarda l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti si fa presente che la ratio deld.lgs.231/01 è quella di affiancare alla tradizionale responsabilità per il reato commesso - responsabilità penale personale, che non può che riferirsi alle persone fisiche, una responsabilità della persona giuridica (o soggetto equiparato), che tende ad un avvicinamento delle persone giuridiche a quelle fisiche,attraverso l’applicazione di due principi fondamentali:
il primo riguarda le disposizioni processuali applicabili e
colloca, accanto all'osservanza delle norme specificamente dettate in materia
dal capo III, le disposizioni del codice di procedura penale e del Dlgs 271/1989
in quanto compatibili;
il secondo chiarisce e
specifica che all'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
processuali relative all'imputato.:
- Sulla base di ciò la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Non si tratta solo di un principio di economia processuale ma di poter applicare agli illeciti previsti dal decreto un procedimento più penetrante per il particolare tipo di illeciti che comportano spesso un danno diffuso. Visto che l’illecito commesso dalla persona giuridica non può configurarsi come reato dal punto di vista sostanziale per principi generali (secondo me discutibili in quanto le persone giuridiche hanno una loro volontà, che non è altro che la media delle volontà degli stakeholders ponderata per il loro potere d’influenza) esso viene trattato come reato dal punto di vista processuale e l’ente viene trattato processualmente come l’imputato. Dal punto di vista processuale (e l’art.74 è norma processuale,in quanto relativa a come deve essere accertato il danno e come fare intervenire nel processo il colpevole) pertanto sulla base di un’interpretazione sistematica dell’ordinamento giuridico, che richiede una coerenza tra il processo di accertamento dell’illecito e quello del risarcimento del danno relativo e una corrispondenza tra imputato e parte civile(dove c’è un imputato c’è la possibilità di costituirsi parte civile) e non sulla base di una non necessaria estensione per analogia, il combinato disposto dell’art. 74 c.p.p e dell’art.185 c.p. è applicabile al caso de quo,in quanto per reato, in relazione all’art.74 c.p.p., deve intendersi il fatto illecito da accertarsi con gli strumenti, le procedure e le garanzie del procedimento penale. L’illecito amministrativo non è ontologicamente un reato ma è assimilato ad un reato sul piano processuale; non di analogia si tratta ma di assimilazione sulla base delle norme positive.
L’ente è dal punto di vista della
sua situazione soggettiva processuale è equiparato all’imputato.
L’art. 74 c.p.p. ed ancor più l’art.76 c.p.p. quindi non
vengono estesi per analogia perché sono collegati direttamente
all’art. 34 del dlgs. 231/2001, il quale richiama materialmente tutte le norme
che si riferiscono all’imputato, attraverso gli art. 60 e 61 c.p.p. ed
esplicitamente tramite l’art.35. Tale equiparazione del resto è
perfettamente logica : si fonda sulla considerazione che gli enti sopra citati
hanno una responsabilità diretta nel
processo penale, e quindi sono processualmente anche se non penalmente,” imputati”, in
virtù del d.lgs. 231/2001.
E’ vero che nel decreto 231/01 non
si parla di parte civile, né si menzionano istituti che normalmente sono
attribuiti alla stessa nel processo penale (come la possibilità di chiedere il
sequestro ecc.)Ma anche sul piano sistematico le “lacune” di cui sopra
hanno una logica spiegazione.Si deve infatti tener conto che il tipo di
danno diffuso causato dal fatto oggetto di accertamento, coinvolgente un
numero indefinito di soggetti, non
permette di concedere in capo ad
essi delle situazioni soggettive il cui
utilizzo renderebbe estremamente difficoltoso, se non impossibile lo
svolgimento del processo (come il sequestro o l’avviso alla persona offesa del
decreto di archiviazione o la menzione di tutte le parti offese nel decreto che
dispone il giudizio degli enti). Ciò non vuol dire che il legislatore non si
sia preoccupato di tutelare l’interesse al risarcimento dei danneggiati in
maniera diretta nel processo. La tutela avviene in maniera generale attraverso
la norma che prevede di ottenere da parte dell’ente la riduzione o
l’esclusione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive ( che sono le più
gravi, soprattutto per gli enti economicamente più forti)
con il risarcimento ai danneggiati (art. 12 e art. 17). Quindi
la ratio generale del decreto è quella di tutelare l’interesse al
risarcimento dei danneggiati dal fatto illecito almeno tanto quanto
l’interesse alla punizione amministrativa dell’ente.
Il responsabile civile non è parte processuale se non
viene citato dalla persona offesa del reato e l’atto di citazione deve
essere notificato al P.M .Il responsabile amministrativo ex dlgs 232/2001 è
parte processuale ,indipendentemente dalla citazione della parte civile e
viene chiamato in causa direttamente dal P.M. , come responsabile per fatto
proprio. Non ha senso quindi né in termini logici né di economia
processuale che debba essere citato per prendere parte ad un processo di cui è
già parte, né tanto meno che la citazione sia notificata al P.M., visto
che lui stesso lo ha già chiamato in giudizio. Anziché scardinare i principi
del diritto processuale la possibilità di ottenere il risarcimento del danno da
parte di danneggiati da particolari reati di tipo diffuso tramite la
costituzione di parte civile senza dover incorrere nelle spese e nelle formalità
burocratiche di inutili autorizzazioni e notifiche a chiamare in causa chi già
vi è, ci sembra una ,se non la principale, ratio del decreto de iure
condito.
Si tratta di un passo avanti , anche se timido, nell’avvicinare la giustizia ai cittadini sul piano concreto , in attesa della approvazione di una legislazione sulle class actions, di cui il decreto 231 è una timida, seppur significativa anticipazione. Alla giurisprudenza il compito di raccogliere lo stimolo e di non insabbiare il tutto sotto una valanga di formalità burocratiche che gonfiano i fascicoli , procurano spese, producono vertenze sulla regolarità di notifiche inutili, quando nessun diritto sostanziale viene leso. Per fortuna cominciano ad apparire pronunce in tal senso da una parte dalla magistratura di merito. Sono sicuro che anche la Cassazione ,seppure con i suoi tempi, arriverà alle conclusioni qui descritte.
Milano 31.3.2006-
Avv. Giuseppe Tarditi