La distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo si ricollega alla norma che offre tutela giurisdizionale rispetto allatto amministrativo viziato da eccesso di potere, trasformando linteresse semplice in interesse legittimo.
Lavvento della giurisdizione amministrativa e soprattutto il riconoscimento delleccesso di potere come vizio di legittimità , e non solo di merito, dellatto amministrativo, ha fatto fare un salto di qualità alle situazioni soggettive protette da tale normativa , trasformandole da interesse semplice, tutelabile solo con il ricorso gerarchico, in interesse legittimo, tutelabile con limpugnazione presso un organo giurisdizionale, la cui sentenza si imponeva alla Pubblica Amministrazione. Partendo da queste premesse si può anche ricavare la distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo: distinzione da non ricavarsi su aspetti astratti ma sulla natura delle norme che proteggono le due diverse situazioni soggettive: a) quelle protette da leggi, interpretate secondo lart. 12 delle Preleggi sono un vero e proprio diritto soggettivo , mentre b) quelle protette dalle norme sullutilizzo del potere discrezionale, elaborate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel sindacato sulleccesso di potere, costituiscono un interesse legittimo.
Nell'ordinamento italiano non esistono norme definitorie né delleccesso di potere né dellinteresse legittimo: l'espressione "interessi legittimi" è comunque presente in tre articoli della Costituzione: in particolare all'art. 103, in cui si stabilisce la giurisdizione del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa per la tutela degli interessi legittimi(perché è proprio in relazione a questa tutela che è nata la figura e non sulla base delle tante costruzioni teoriche, pur pregevoli).
Viene quindi confermata la tutela giurisdizionale dellinteresse legittimo, la specializzazione del giudice che deve tutelare linteresse legittimo ed il sistema di giustizia amministrativa distinto ed autonomo rispetto a quello di Giustizia civile.