Interesse ultralegale nel conto corrente

Tasso d’interesse ultralegale. Mancata approvazione per iscritto del tasso ultralegale nel contratto di conto corrente: applicazione dell’art.117 TUB o dell’interesse legale?




conto corrente, interesse, ultralegale


L’art 1284 del c.c. stabilisce che gli interessi superiori al tasso legale devono essere concordati per iscritto;in caso contrario vengono sostituiti dal tasso legale.
Come è noto dal 1990 fino al 1 gennaio1997 il tasso legale è stato del 10% , anche quando l’inflazione ed i rendimenti dei titoli di stato, e quindi ancor più gli interessi pagati alle banche, erano largamente superiori. Con il diminuire dell’inflazione il tasso legale è stato ridotto al 5% dal 1° gennaio1997 .
Il meccanismo era però troppo vischioso, in relazione al rapido cambiamento dell’inflazione e della remunerazione del denaro sul mercato e quindi dei tassi dei titoli di Stato e anche dei tassi bancari. Per questo motivo il tasso legale è stato reso meno vischioso, nel senso che la sua modifica ,dal 1998, viene fatta direttamente Ministro,in relazione all’andamento dei bot annuali e non richiede più la necessità di una legge. Nella tabella di cui all.1 sono evidenziati i tassi legali dal 1942 al 2006.
Nei contratti di conto corrente fino al 1993, data di entrata in vigore del Testo Unico Bancario (TUB) venivano usati dei modulari predisposti dalle Banche , e standardizzati dall’ABI,l’organismo di coordinamento delle Banche,in cui all’art 7 si prevedeva che gli interessi debitori si uniformassero automaticamente agli “usi di piazza”.
La clausola di cui sopra, dapprima ritenuta sufficiente dalla maggior parte della giurisprudenza per integrare per relationem il requisito della forma scritta , è stata verso la fine degli anni ottanta invece ritenuta inidonea a tale scopo, perchè gli usi di piazza erano variabili o comunque regolati da un cartello tra le banche che tendeva ad uniformarli ma in maniera illegittima. Il debitore pertanto era lasciato alla mercè del potere discrezionale della banca che poteva decidere autonomamente l’entità degli interessi , attraverso l’applicazione più o meno uniforme di usi di piazza, che inoltre essa contribuiva a determinare con un cartello con le altre Banche.
Successivamente è intervenuta la legislazione che ha stabilito che la clausola di determinazione degli interessi con rinvio agli usi di piazza è nulla, attraverso la disposizione contenuta nell’art. 4 della legge n. 154/1992, entrata in vigore in data 8 luglio 1992, che ha appunto introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse , introducendo il criterio sostitutivo previsto dall’art. 5 della legge 154/1992 (sostituito dall’art. 117, VII comma lettera a della legge n. 385/1993 - T.U.B.) per cui si dovevano applicare, anziché quelli di piazza, gli interessi corrispondenti al tasso minimo per le operazioni attive o massimo (per le operazioni passive) dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto. In applicazione di tale legge la clausola de qua è sparita dai modulari e gli interessi vengono stabiliti a priori in maniera espressa e modificati con una procedura che ne determina la conoscenza da parte del cliente. Per i contratti stipulati dopo il 1993 pertanto non ci sono particolari problemi.
Rimane il problema dei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo regime, in particolare su quale interesse applicare, in quanto su questo punto la giurisprudenza non è uniforme.
Per una parte della giurisprudenza si deve applicare l’interesse legale,come recita l’art.1284. Premesso che tale criterio mi sembra il più corretto e lineare e che comunque deve essere data al debitore cliente la possibilità di richiedere l’applicazione di tale criterio , si ritiene opportuno esaminare anche gli altri orientamenti
Secondo un altro orientamento, infatti ,che si fonda sull’imperatività della norma e sulla sua sostituzione alla volontà privata, occorre utilizzare il tasso legale di interesse sulla parte del rapporto fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni (che non hanno effetto retroattivo) e poi applicare il criterio sostitutivo dell’art.117 del TUB.
Secondo parte della giurisprudenza poi tale tasso sarebbe quello dei dodici mesi antecedenti la scadenza di ciascuna chiusura trimestrale, secondo un’ altra parte invece si dovrebbe fare riferimento all’anno precedente alla stipula del contratto ed applicare tale tasso per tutta la durata del rapporto,anche se tale tasso è diventato completamente irrealistico. In concreto con quest’ultima interpretazione, tra l’altro quella più aderente al testo letterale della legge, si avrebbe abbastanza normalmente l’applicazione di tassi debitori del 14-18%(tassi dei bot annuali vigenti negli anni ’80-90, anni di stipula dei contratti pre-’92) anche ad anni (95-2006) in cui la remunerazione del denaro è ai livelli del 2-3% (livello a cui è giunto in questi anni il tasso legale).
Ciò comporterebbe una manifesta illogicità economica e giuridica, costringendo il debitore ad accettare un tasso fisso molto elevato per tutta la durata del rapporto senza che egli abbia avuto l’intenzione di stipulare un contratto a tasso fisso. Inoltre si andrebbe contro la tutela del cliente , scopo invece primario della legge sulla trasparenza (TUB),che si troverebbe a dover pagare degli interessi superiori a quelli di mercato, non previsti in sede di stipula del contratto ed addirittura superiori alle soglie usurarie, trasformando infine un contratto di durata ,per sua natura a condizioni variabili nel tempo, in un rapporto a tasso fisso, indipendentemente dalla volontà del cliente.
Sembra pertanto preferibile la soluzione che prevede l’adeguamento, anno per anno dell’interesse annuale dei bot .
Rimane inoltre aperto il problema se sui rapporti di conto corrente si debba applicare il tasso minimo o massimo dei bot annuali emessi nell’anno antecedente. Sul punto c’è divergenza nella giurisprudenza in quanto gli interessi dovuti dal debitore cliente rientrano nelle operazioni attive (soggette al tasso minimo), se si fa riferimento alla Banca, le cui operazioni attive sono quelle produttive di interessi tasso minimo, mentre rientrano nelle operazioni passive (soggette al tasso massimo)se si fa riferimento alla posizione del correntista e non a quella della banca. La questione non è di poco conto in quanto la differenza tra tasso minimo e massimo dei bot annuali emessi durante l’anno (una quindicina di emissioni all’anno)negli anni di cui si discute era del 1,5- 2,5%. Nella domanda comunque conviene chiedere in via principale l’applicazione del tasso minimo ed in via subordinata quello del tasso massimo.
Avv. Giuseppe Tarditi








Argomenti correlati

Ciò che ci irrita negli altri ci aiuta a crescere

Paura dell’abbandono : esserne consapevoli, per superarla

E' impossibile piacere a tutti

Chiedere scusa: perché è così difficile

Le parole possono far male, ma talvolta il tacere può annientare

Può esserci più umiltà nel ricevere che nel donare

Elogio dell’ inutile

E' la fine di qualcosa? No, è un'opportunità!

A volte la rabbia è utile, perché stimola a reagire

La timidezza non è un handicap

La semplicità passa dalla complessità

Non vogliamo la conoscenza, ma la certezza

La delusione non è generata dagli altri, ma dalle nostre aspettative

Ciò che vediamo dipende dal nostro sguardo

Non è mai tempo perso

Anatocismo : decorrenza prescrizione decennale

Anatocismo: Sentenza Cassazione Sezioni Unite 2 dic. 2010

Contratto di conto corrente - anatocismo ed interessi superiori al tasso legale

Sentenze su anatocismo, interessi ultralegali e prescrizione

Patteggiamento: rimborso spese legali

IRAP Artigiani, Taxisti, Coltivatori Diretti

IRAP : anche per l’agente di commercio ed i promotori finanziari è necessaria l’ AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Anche la Cassazione produce la sua lenzuolata: 11 sentenze sull’IRAP (3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682/2007)

Lodo Mondadori. Considerazioni di teoria generale del diritto sulla “guerra di Segrate” tra Cir (De Benedetti) e Fininvest (Berlusconi)

Conflitto tra Consiglio di Stato e Cassazione: il risarcimento del danno da interesse legittimo

Sull’ammissibilità di costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti degli enti responsabili ex d.l.vo 231/01

Interpretazione della norma giuridica e diritto oggettivo

ADR…una soluzione per la giustizia, un problema per il legislatore

La conciliazione: un beneficio per ridurre i costi della giustizia

Ragionevole durata del processo: applicazione legge Pinto e rapporti con la Commissione Europea dei Diritti Umani

Legge Pinto - sentenza Sezioni unite 26 gennaio 2004 n. 1340

Decisioni Corte Costituzionale Cassazione e Consiglio di Stato in tema di Pregiudizialità Amministrativa

Sentenze Corte di Cassazione 8.2.2007 sez. V (tributaria)

home