Conflitto tra Cassazione e Consiglio di Stato sul risarcimento per violazione dellinteresse legittimo si risolve, autonomia del diritto amministrativo ed eccesso di potere
Cè un nuovo conflitto tra Consiglio di Stato e Casazione in tema di ri-sarcimento dei danni causati da provvedimenti amministrativi illegittimi.
L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 12/2007), infatti, si era è discostata dagli indirizzi più recenti della Corte di Cassazione ribadendo che la domanda di ri¬sarcimento del danno non poteva essere proposta al giudice ammini-strativo senza che ad esso sia sta¬to richiesto anche l'annullamen¬to del provvedimento che è causa del danno. (cd.pregiudiziale amministrativa) . Questa posizione è stata disattesa con decisione di recente la Cassazione SS.UU.,che ha lultima parola nelle questioni di giurisdizione e che ha ribadito, senza ripensamenti, la non necessità del preventivo annullamento dellatto illegittimo (sentenza n. 30254/2008 del 23 dic. 2008).Lorigine vera di questi continui conflitti viene da lontano e, a mio parere, da una mancata chiarezza nellelaborazione dottrinale dei concetti di vizio di merito e vizio di legittimità, interesse legittimo e diritto soggettivo e ruolo della figura delleccesso di potere nella costruzione dellautonomia del Diritto Amministrativo
Partendo da questa impostazione,recepita tra laltro almeno nello spirito,dalla Costituzione, a parziale correzione di quanto stabilito dalla SS. UU. recente,da un punto di vista sistematico e nel rispetto dellautonomia degli ordinamenti giuridici, in tema di risarcimento del danno per illegittimità dellatto amministrativo occorrerebbe distinguere due casi :
a) se la richiesta di risarcimento è fatta, sempre in via autonoma, alla stregua del codice civile applicando le leggi interpretate secondo lart.12 delle preleggi, e non con un sindacato incidentale sullesercizio della discrezionalità amministrativa, lamentando leccesso di potere, lo stesso deve essere concesso sia dal giudice ordinario, che dal giudice amministrativo, il quale però nellinterpretazione delle leggi deve applicare lart. 12 delle Preleggi e quindi non applicare il vizio di eccesso di potere. In questo caso non è necessaria né limpugnazione né limpugnabilità dellatto e quindi la prescrizione è quinquennale
b) quando latto è viziato solo da eccesso di potere e quindi si deve applicare il sistema giuridico amministrativo, il giudice amministrativo deve, se gli è richiesto in via autonoma, attribuire il risarcimento del danno, se latto amministrativo è ancora impugnabile, anche se non occorre il previo annullamento. Ciò comporta che la domanda deve essere fatta nel termine dei 60 giorni.
Questa conclusione si fonda sui principi del sistema amministrativo e sulla ratio della normativa sulleccesso di potere.
Il sindacato per eccesso di potere infatti è stato previsto dal legislatore del 1887 in stretta connessione allimpugnazione dellatto ed il giudizio più stringente sullo stesso, che si spinge ad aspetti che, senza tale figura, rientrerebbero nella discrezionalità amministrativa, è dovuto allinteresse pubblico e comporta il rispetto dei tempi stabiliti dal legislatore per tale tipo di tutela, che non possono essere dilatati a discrezione del ricorrente.
Tutta la giurisprudenza sulleccesso di potere si è formata proprio sulla base dellannullamento dellatto amministrativo ed ha tenuto presente i limiti, anche temporali, di tale annullabilità.
Il sindacato per eccesso di potere infatti è stato previsto dal legislatore del 1887 in stretta connessione allimpugnazione dellatto ed il giudizio più stringente sullo stesso, che si spinge ad aspetti che, senza tale figura, rientrerebbero nella discrezionalità amministrativa, è dovuto allinteresse pubblico e comporta sia il giudice speciale ( Consiglio di Stato e non Cassazione) che il rispetto dei tempi stabiliti dal legislatore per tale tipo di tutela, che non possono essere dilatati a discrezione del ricorrente.