E adesso avanti con il federalismo fiscale!

E adesso avanti con il federalismo fiscale!


Finora il meccanismo della spesa pubblica in Italia è avvenuto su due livelli: uno centrale ed uno decentrato, quest’ultimo esercitato dalle autonomie locali, Regioni in primis.
Il federalismo fiscale impatta sul secondo livello di spesa, quello locale. Finora alle Regioni, per effetto di quanto introdotto e disposto con la modifica del titolo V della Costituzione, sono state attribuite delle competenze, ad esempio in materia sanitaria, in virtù delle quali lo Stato centrale trasferisce i finanziamenti necessari per la realizzazione di quelle politiche sociali deliberate a livello locale. Pertanto si tratta di un sistema radiale, tale per cui dal centro vengono erogate le risorse opportune. Tuttavia, bisogna precisare che il criterio su cui si basa l’ammontare di tali trasferimenti è quello della spesa storica che ingenera un maggior rischio di inefficienze e connivenze clientelari. Viceversa, con il federalismo fiscale si introduce necessariamente un meccanismo di trasferimenti basato sul costo standard. In pratica per ogni prestazione da realizzare a livello locale si definisce una tariffa univoca che riflette il finanziamento equo richiesto allo Stato centrale.
La differenza fra quanto viene pagato effettivamente dalla Regione per una prestazione ed il costo standard associato viene colmato con risorse regionali che potenzialmente, a parità di altri servizi erogati, richiede un maggiore prelievo fiscale a carico dei cittadini di quella specifica Regione. In questo modo l’inefficienza non viene ripianata da tutti i cittadini italiani, pertanto risulta maggiore il controllo da parte dei cittadini verso l’azione amministrativa e l’impiego delle risorse. Inoltre, rientrando nella responsabilità politica degli amministratori, ciò produce un incentivo all’efficienza al fine di soddisfare e mantenere il proprio elettorato.
La spinta all’efficienza porterebbe inoltre alla condivisione di best practice ed all’individuazione di benchmark virtuosi, garantendo una maggiore efficienza sociale a livello di sistema. Sarebbe opportuna una concreta applicazione dell’art. 119 della Costituzione inerente l’autonomia finanziaria delle Regioni. Nello specifico, il gettito erariale deve rimanere agli enti locali secondo un vero principio di sussidiarietà, per cui all’ente superiore passano le risorse necessarie ai servizi da esso svolti.
E’ necessario definire tramite adeguata produzione legislativa le competenze dei vari livelli di governo, centrale e locale, onde evitare sovrapposizione di funzioni e conseguenti duplicazioni di costi.
Le considerazioni sinora approfondite devono comunque essere contestualizzate in un modello di federalismo fiscale che contempli il principio della perequazione al fine di garantire l’uguaglianza dei cittadini sull’intero territorio nazionale, come stabilisce l’art. 3 della Costituzione.

Dott. Emanuele Tarditi
Ing. Eros Tarditi

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