RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA E DEL SENATO
RIGUARDANTE I CRITERI DI CANDIDABILITÀ ED ELEGGIBILITÀ, I CASI DI
REVOCA E DECADENZA DEL MANDATO E LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE
DELLA PREFERENZA DA PARTE DEGLI ELETTORI
Articolo 1. Ulteriori cause di ineleggibilità.
1. Allarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è aggiunto il
seguente comma:
« Non sono eleggibili coloro che sono stati eletti per due volte allufficio di membro del
Parlamento. ».
2. Dopo larticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è aggiunto
il seguente articolo:
« 10-bis. Non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati con
sentenza definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di
reclusione per reato colposo.
La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, ai sensi dellart. 444 del codice di
procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna.
Lineleggibilità prevista dal presente articolo è perpetua. ».
3. Allarticolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole « 9 e 10 » sono
sostituite con le seguenti: « 9, 10 e 10-bis. ».
Articolo 2. Sospensione e decadenza dallufficio di parlamentare.
1. Sono sospesi dallufficio, con delibera della Camera di appartenenza, i membri che hanno
riportato, anche precedentemente alla proclamazione dellelezione, una condanna non definitiva
per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per
reato colposo. La sospensione cessa automaticamente in caso di successiva assoluzione
dellimputato.
2. Le cause di ineleggibilità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 10-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopravvenute o rilevate successivamente alla
proclamazione delleletto, comportano, rispettivamente, la decadenza o lannullamento della
convalida dellelezione con delibera della Camera di appartenenza.
3. La sentenza di condanna che produce gli effetti indicati nei commi 1 e 2, pronunciata nei
confronti di un membro del Parlamento, è comunicata dal Pubblico Ministero al Presidente della
Repubblica.
4. Il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, invita la Camera di appartenenza del
parlamentare a deliberare ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Il Presidente della Repubblica può, ai sensi dellart. 88 della Costituzione della Repubblica,
sciogliere la Camera che omette di deliberare entro trenta giorni dal ricevimento del messaggio di
cui al comma precedente.
6. Le sentenze di condanna pubblicate prima dellentrata in vigore della presente legge, che
producono gli effetti indicati nei commi 1 e 2, sono comunicate dal Pubblico Ministero presso il
giudice che le ha pronunciate al Presidente della Repubblica entro trenta giorni dallentrata in
vigore della presente legge.
Articolo 3. Introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica.
1. Il comma 2 dellarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è
sostituito dai seguenti commi:
« 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare
l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
3. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
4. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato
prescelto. ».
2. Larticolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:
« 1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare
l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
3. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato
prescelto. ».
Articolo 4. Disciplina del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica.
1. Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in
un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono
riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è
tracciata una linea orizzontale per lespressione del voto di preferenza.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nellapposita riga tracciata a fianco del
contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito
compreso nella lista medesima. L'indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la
possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata. L'elettore può manifestare la
preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non
designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della
medesima lista. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una
preferenza, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la
preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene.
Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo
quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato
prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.
3. Durante le operazioni di scrutinio, si tiene conto dei voti di preferenza ai fini della
determinazione della cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è
data dalla somma dei voti di preferenza validamente espressi.
4. La proclamazione degli eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, avviene
secondo la maggiore cifra individuale di ciascun candidato appartenente alla lista medesima. A
parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato di più giovane età.
Articolo 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
tratto dal Blog di Beppe Grillo
fonte: Beppe Grillo www.beppegrillo.it