Con la nuova legge elettorale cambia anche il sistema politico e
partitico, a tal punto che si può parlare di una nuova fase della storia
istituzionale di uno stato, almeno in Italia, visto che in altri paesi questo
passaggio avviene come conseguenza di una modifica della Costituzione, come nel
caso francese o dellabbattimento del muro in Germania
Ma da noi tutto è
precario persino le fasi storico-istituzionali.
E
interessante per capire come si modificherà la situazione analizzare secondo un
profilo tecnico i punti salienti della riforma.
Punti comuni
al sistema di Camera e Senato
La
caratteristica più evidente è che dai collegi uninominali
si passa alle liste bloccate su base nazionale. Scompaiono i collegi uninominali, il territorio nazionale sarà
diviso in circoscrizioni, all'interno delle quali i partiti si presenteranno con
liste bloccate, con la possibilità quindi per l'elettore di scegliere la forza
politica, ma senza esprimere una o più preferenze tra i vari candidati. Questo
dovrebbe eliminare le candidature indipendenti di notabili di zona, i partiti
locali e rafforzare i più diffusi a livello nazionale. Si punta dunque ad un
Parlamento fotocopia che rappresenterà il più fedelmente possibile le
tendenze politiche presenti nel paese. Ulteriore novità è rappresentata dal
fatto che non vi sarà il riequilibrio tra le forze politiche poiché, non
essendoci voto maggioritario, non è attuato lo scorporo, meccanismo che
sottraeva una quota di voti utilizzati per ottenere il seggio maggioritario alla
lista proporzionale.
Non tutti i partiti potranno accedere alla distribuzione dei seggi, in quanto
sono previste soglie su modello della Sperrklausel tedesca
(clausura di sbarramento), cioè un limite minimo di voti che ogni partito deve
prendere per accedere al Parlamento.
Saranno ancora le coalizioni
protagoniste, infatti, è previsto un premio di maggioranza. I
partiti infatti potranno coalizzarsi e vincerà la coalizione che ottiene più
voti sommando quelli ottenuti da tutti i partiti alleati tra loro. E previsto
un premio di coalizione per consentire allo schieramento vincente di disporre di
una maggioranza certa e pertanto dargli la possibilità di esprimere un governo.
Tal espediente è piuttosto complesso è eccessivamente labile.
A detta di molti costituzionalisti e parlamentarismi infatti sarebbe più
opportuna lelezione diretta del premier come avviene alle regionali,
eventualmente anche con un suo listino come premio di maggioranza.
Tale situazione sarebbe preferibile e più coerente con limpianto
della riforma, considerando che ogni coalizione sceglie ufficialmente un suo
capo. Si ottiene dunque una sostanziale indicazione del premier, pur rimanendo
le prerogative spettanti al presidente della Repubblica, previste dall'articolo
92 della Costituzione, riguardo alla nomina del presidente del Consiglio.
Visto il crescente tasso
dastensionismo il voto diviene dovere civico: é inserita la menzione del voto quale dovere
civico, oltre che diritto, di tutti i cittadini. Un'espressione che riproduce
quella dell'articolo 48 della Costituzione, anche se non è accompagnata da
nessuna sanzione. Probabilmente questa norma sarebbe stata più sensata nella
Costituzione a modifica del già citato articolo, ma considerato il rito
aggravato si è preferito inserirla solo nella legge elettorale.
In materia di
raccolta firme, visiti i problemi di falsificazioni, si è scelto di eliminare
questonere per quei movimenti che sono in Parlamento dall'inizio della
legislatura precedente, comera stato già stabilito per le elezioni europee.
La legge, infatti, specifica che i partiti o i gruppi politici costituiti in
gruppo parlamentare in entrambe le Camere dall'inizio della legislatura e i
gruppi che abbiano almeno un seggio nel Parlamento europeo, non dovranno
raccogliere le firme per la presentazione delle liste elettorali. Lo stesso vale
per i partiti o i gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che
abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la
Camera o per il Senato.
La nuova legge tutela le minoranze linguistiche, coalizzate o non coalizzate,
con una norma che prevede che nelle Regioni a statuto speciale potranno accedere
al riparto dei seggi superando la soglia del 20%. Anche questa modifica evita
eventuali obbiezioni di costituzionalità, in quanto
le minoranze linguistiche sono, infatti, tutelate dallart. 6 della
Costituzione.
I sistemi delle camere divergono tra loro sebbene basati sullo stesso impianto, in quanto il Senato viene, come stabilito dallart 57 della Costituzione, eletto su basse regionale.
Il sistema della Camera
I seggi da assegnare sono 618 su 630 complessivi, togliendo i
12 appartenenti alla circoscrizione Estero. Per accedere alla loro ripartizione
occorre superare lo sbarramento del 10% per la coalizione e quello del 2% per il
singolo partito inserito nella coalizione. E previsto però il ripescaggio
per la miglior forza politica che in ogni colazione non ottiene almeno il 2%.
Per i partiti che si presentano da soli lo sbarramento è fissato al 4%. La
coalizione vincente che non ottiene almeno il 55% dei voti, otterrà un premio
di governo per avere una maggioranza di 340 deputati.
Il sistema del Senato
Le
soglie di sbarramento ed eventuale premio di maggioranza sono calcolati e
assegnati su base regionale fatta eccezione per i sei senatori della
circoscrizione Estero. Le soglie di sbarramento sono del 20% per la coalizione,
del 3% per i singoli partiti della coalizione, del 8% per i partiti che si
presentano da soli. Il premio di coalizione è assegnato di volta in volta alla
coalizione che su base regionale non arriva al 55% dei voti,
in quanto non è possibile fissare su base nazionale il numero
complessivo certo di seggi di cui dispone la maggioranza. Solo in Val d'Aosta e
Trentino Alto Adige rimane in vigore il sistema attuale che prevede i collegi
uninominali.