I contratti di lavoro


Ci sembra utile offrire sia a coloro che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro, sia a coloro che già ne fanno parte una scheda che illustri i contratti di lavoro più comuni, non solo per capire meglio e valutare la forma contrattuale che possa proporre il datore di lavoro, ma anche per scegliere le modalità più opportune e per difendere i propri diritti. Elenchiamo, perciò, qui di seguito le forme di contratto più ricorrenti.
-Contratto a tempo indeterminato o rapporto di lavoro subordinato
L’art.2094 del codice civile riconosce come “prestatore di lavoro subordinato” chi offre il proprio lavoro manuale od intellettuale alle dipendenze di un datore di lavoro.
-Contratto a tempo determinato
Tale modalità di contratto è regolata dalla legge 18 aprile 1962 n.230 e dal decreto n.368 che permette di stipulare un contratto a tempo definito per motivi di carattere tecnico o produttivo ed organizzativo. Se la durata del contratto è inferiore ai tre anni di lavoro, esso può essere prorogato ancora una volta, con il consenso del lavoratore.
-Contratto di lavoro a part-time
E’ una forma di lavoro a tempo ridotto che si può applicare sia al contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a quello a tempo determinato. Il part-time può prevedere un orario ridotto giornalmente, per le attività prestate tutti i giorni della settimana; oppure con orario pieno, però solo in alcuni giorni della settimana, oppure secondo una combinazione mista. Il contratto deve prevedere la mansione e la distribuzione dell’orario di lavoro.
-Lavoro a progetto e lavoro occasionale
I rapporti di CO.CO.CO. sono stati aboliti nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2003, in attuazione della legge 14 febbraio 2003, n.30. In seguito a tale soppressione vengono istituite “tipologie contrattuali a progetto e occasionale”. Dispone infatti l’art.61 del decreto che, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409, n.3 del cod. di Procedura Civile, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
-Lavoro interinale
Tale tipologia di lavoro è regolata dalla legge196/97 ed offre alle imprese la possibilità di “affittare” dipendenti da agenzie specializzate (agenzie interinali), iscritte ad un apposito albo.
-Contratto di formazione lavoro (CFL)
Si tratta di un contratto rivolto ai giovani, regolato dalla legge 451/94. Si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato (12 o 24 mesi), con retribuzione ridotta, ma con finalità formativa. Ne esistono di due tipologie: il tipo A, della durata massima di 24 mesi, permette di acquisire una professionalità medio-alta; il tipo B è di una durata massima di dodici mesi e prevede una professionalità di livello inferiore.

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